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sabato 29/03/2025 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

Liquidazioni IVA di gruppo: aggiornato il Modello TR per i rimborsi

Per le società che partecipano alla liquidazione dell'IVA di gruppo e per i contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso non si applicherà la garanzia se il rimborso sia di importo non superiore a 70.000 euro annui - invece dei precedenti 50.000 - oppure se c'è stata l'adesione al concordato preventivo biennale.

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Rimborso IVA per i soggetti italiani: come fare?

I contribuenti Iva che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di questa somma (o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi), devono presentare il modello TR. Il credito Iva infrannuale può essere richiesto a rimborso (art. 38-bis c. 2 DPR 633/1972):

  • dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  • dai contribuenti che effettuano operazioni non imponibili (artt. 8, 8-bis e 9 DPR 633/72) per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  • dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  • dai soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente (art. 35-ter DPR 633/72) o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  • dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19 c. 3 lett. a-bis DPR 633/72.

Rimborso o compensazione?

Se, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chiede l'utilizzo in compensazione del credito Iva, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. Il superamento, inoltre, del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare i predetti crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di rimborso/compensazione. Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità di cui all'art. 35 c. 1 lett. a) D.Lgs. 241/97 o, in alternativa, la sottoscrizione da parte dell'organo di controllo sull'istanza da cui emerge il credito (art. 3 c. 2 DL 50/2017 conv. in L. 96/2017). Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel).

Come e quando si presenta il modello?

Il modello deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati ad Entratel.

Se il termine cade di sabato, domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Come cambia il Modello IVA TR?

Il 21 marzo 2025, l'Agenzia delle entrate ha aggiornato il Modello IVA TR e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Tra le novità troviamo un aggiornamento nella sezione riguardante il “DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE” siccome, dopo la parola curatore, viene eliminata la locuzione “fallimentare”.

Cambiano anche i righi da 1 a 13 dei quadri TA e TB che vengono rimodellati:

  • la colonna, ove è indicata l'aliquota o la percentuale di compensazione, viene numerata (num. 3);
  • operazioni attive (quadro TA): le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota prestampata, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per percentuale di compensazione (ordinate dal rigo 5 al 19);
  • operazioni passive (quadro TB): le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per aliquota o percentuale di compensazione prestampate, sono ordinate dal rigo 1 al rigo 4 e le operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, distinte per percentuale di compensazione non presente nei righi precedenti, sono ordinate dal rigo 5 al rigo 19;
  • in corrispondenza dei righi da 5 a 19 è prevista nella colonna 2 una casella compilabile con l'indicazione della percentuale di compensazione applicata; - i riferimenti al rigo 13 e alla colonna 2 sono sostituiti con rigo 19 e colonna 3.

Quanto alle istruzioni per la compilazione, oltre a novità operative inerenti la comunicazione di avvenuta presentazione, troviamo alcune modifiche riguardanti anche il concordato preventivo biennale.

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

Il campo 3 è riserva è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando i vari codici previsti. Le novità riguardano il codice 5 (aumentata la soglia a 70.000 euro) e l'introduzione del codice 6, relativo ai soggetti aderenti al concordato preventivo.

Quindi, quanto al punto 5, se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, costoro sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 70.000 euro anni, mentre in precedenza la soglia era di 50.000 euro.

Viene poi aggiunto il punto 6: niente prestazione della garanzia se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9- bis c. 11 DL 50/2017.

Società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo

Cambiamenti significativi anche per i soggetti partecipanti alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non tenuti alla prestazione della garanzia. Infatti cambiano alcuni aspetti della colonna 4.

Il codice 3 prevede un innalzamento a 70.000 euro. In buona sostanza, se l'ente o società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo ha applicato gli ISA e, sulla base delle relative risultanze, è esonerato dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi per un importo non superiore a 70.000 euro annui, ai sensi dell'art. 9-bis c. 11 lett. b) DL 50/2017. In precedenza la soglia era attestata ai 50.000 euro annui.

Viene poi inserito il codice 4, ossia non deve essere prestata la garanzia se l'ente o società partecipante alla liquidazione dell'IVA di gruppo ha aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, prima dell'inizio dell'anno solare riportato nell'apposito campo del frontespizio, al quale sono riconosciuti i benefici previsti dall'art. 9-bis c. 11 DL 50/2017.

Fonte: Modello IVA TR, aggiornato al 21 marzo 2025

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