Con il provvedimento n. 142285, l'Agenzia delle Entrate ha fornito nuove istruzioni sulle modalità di trasmissione delle comunicazioni che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti gli strumenti di pagamento elettronico (POS) sono tenuti a inviare telematicamente all'Agenzia delle Entrate (come previsto dall'art. 22 c. 5 DL 124/2019). Le nuove indicazioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2026. Il presente provvedimento sostituisce e abroga i precedenti Provv. AE 30 giugno 2022 n. 253155 e Provv. AE 2 settembre 2022 n. 340401. Informazioni da trasmettere Gli acquirer (“prestatori di servizi di pagamento” autorizzati a svolgere la propria attività nel territorio nazionale e che, mediante un contratto di convenzionamento, consentono l'accettazione dei pagamenti elettronici) sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni: il proprio codice fiscale; il codice fiscale e, se disponibile, la partita IVA dell'esercente; il codice univoco del contratto di convenzionamento con l'esercente; l'identificativo rapporto del contratto di convenzionamento come comunicato all'archivio dei rapporti finanziari; l'identificativo univoco del Pos attraverso cui l'esercente accetta la transazione elettronica la tipologia di POS utilizzato (fisico, virtuale) la tipologia di operazione, distinta tra pagamento e storno pagamento la data contabile delle transazioni elettroniche l'importo complessivo giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente il numero giornaliero delle transazioni elettroniche effettuate dall'esercente. Termini per la comunicazione La trasmissione dei dati deve essere effettuata mensilmente, entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello di riferimento. Il sabato è considerato giorno non lavorativo. Modalità di trasmissione I soggetti obbligati trasmettono le sopra citate informazioni di direttamente all'Agenzia delle Entrate tramite le modalità previste per l'invio telematico dei dati al SID, organizzati in file conformi alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in commento. Ricevuta La trasmissione si considera effettuata a seguito del risultato positivo dell'elaborazione, comunicata mediante un esito di elaborazione (ricevuta). Nel caso in cui la ricevuta riporti lo scarto totale o parziale della comunicazione, i soggetti obbligati inviano entro 5 giorni lavorativi i dati relativi alle transazioni che risultano non essere stati acquisiti. Fotografia di consistenza L'Agenzia delle Entrate fornirà annualmente a ciascun soggetto obbligato una fotografia di consistenza dei dati ricevuti al fine della verifica del corretto adempimento. In caso di discrepanze riscontrate, il soggetto obbligato dovrà correggere, eventualmente integrandoli, i dati già trasmessi con specifiche comunicazioni di correzione secondo i termini e le modalità previste nelle specifiche tecniche allegate. Fonte: , Modalità di compilazione
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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