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lunedì 24/03/2025 • 06:00

Contabilità ESERCIZIO 2024

Bilancio 2025: costi di smantellamento e ripristino

Gli emendamenti ai documenti OIC 16 e OIC 31 hanno introdotto, a partire dai bilanci d'esercizio 2024 (con facoltà di adozione in via prospettica o retrospettica), uno specifico trattamento contabile per gli oneri di smantellamento e ripristino.  

di Amedeo Mellaro - Dottore commercialista e revisore legale in Roma

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L'impatto civilistico e fiscale del nuovo modello

Tra gli emendamenti ai principi contabili nazionali approvati dall'Organismo Italiano di Contabilità, i principali cambiamenti sono intervenuti sull'OIC 16 e sull'OIC 31 per introdurre una specifica disciplina contabile relativa agli obblighi di smantellamento e ripristino rappresentati dalle spese che un'impresa è tenuta a sostenere al termine dell'utilizzo di un cespite, per effetto di un obbligo legale o contrattuale, per la sua rimozione e per la bonifica del sito su cui il cespite insiste.

Con l'approvazione dell'emendamento si interviene su questa tematica prevedendo l'adozione di un nuovo modello contabile in base al quale i costi di smantellamento e ripristino sono capitalizzati ad incremento del costo di acquisto/produzione del bene a fronte dell'iscrizione di un fondo oneri futuri da attualizzare

La nuova impostazione contabile, applicabile ai bilanci a partire dal 1° gennaio 2024, supera le precedenti divergenze tra soggetti OIC e IAS-adopter, assicurando una migliore correlazione tra costi e ricavi nei bilanci aziendali e un trattamento fiscale più equo e lineare.

Anche i soggetti OIC, dunque, sono tenuti ad adottare regole di rappresentazione contabile sostanzialmente analoghe rispetto a quelle dei soggetti IAS adopter.

Sul piano fiscale, la nuova impostazione consente un maggiore allineamento col bilancio, garantendo che i costi di smantellamento e ripristino siano deducibili attraverso quote di ammortamento calcolate sull'intero valore del bene, inclusa la quota dei costi capitalizzati.

Il trattamento contabile consolidato nel tempo

In base alle precedenti versioni dell' OIC 16 (immobilizzazioni materiali) e dell'OIC 31 (fondi per rischi ed oneri e TFR), antecedentemente agli emendamenti, si potevano adottare le seguenti ed alternative soluzioni:

  • iscrizione immediata di un fondo oneri pari all'intera passività da sostenere in futuro, ai sensi dei principi generali contenuti nell' OIC 31, con imputazione a conto economico dell'intero importo del costo futuro di smantellamento e ripristino; oppure
  • iscrizione graduale del fondo secondo quanto statuito dal paragrafo 62 dell' OIC 16. Tale modalità comporta lo stanziamento a conto economico del costo di smantellamento e ripristino in maniera graduale tra il momento in cui l'obbligazione di smantellamento e ripristino sorge e il momento in cui se ne sostiene finanziariamente l'onere, sino ad arrivare per accumulo alla iscrizione del fondo al passivo per l'ammontare stimato.

Secondo l'OIC, entrambe le soluzioni fornivano informazioni adeguate sia relativamente al costo complessivo dello smantellamento e ripristino (evidenziato dal valore del fondo rischi e oneri), sia relativamente alla ripartizione del costo lungo la durata di utilizzo del bene.

Il nuovo trattamento contabile: la capitalizzazione 

Il modello contabile unico approvato dall'OIC, e che ha richiesto emendamenti agli OIC 16 e 31, prevede:

  • l'incremento del costo del cespite, con contropartita l'iscrizione del fondo oneri per smantellamento e/o ripristino, per l'intero importo stimato della passività in oggetto, sin dall'esercizio di insorgenza dell'obbligazione di smantellamento e/o ripristino;
  • l'ammortamento nel corso della vita utile del cespite del suo costo complessivo iscritto all'attivo immobilizzato, comprendente perciò anche la porzione riferita alla iscrizione del fondo per oneri futuri di smantellamento e/o ripristino.

Così facendo, l'importo complessivo dello smantellamento/ripristino sarebbe indicato sin da subito ad incremento del cespite cui si riferisce, mentre, la ripartizione del costo nel tempo sarebbe garantita dal maggiore ammortamento del cespite il cui costo iniziale è stato appunto incrementato. Il valore attuale delle spese di smantellamento e ripristino costituisce parte integrante del costo del bene, quindi, l'importo è poi oggetto di ammortamento lungo la durata della vita utile del bene.

Assonime nella circolare n. 26/2024 evidenzia che, prima dell'approvazione degli emendamenti gli oneri di smantellamento e ripristino erano oggetto di accantonamento periodico con imputazione a Conto economico ed il mancato riconoscimento fiscale degli accantonamenti periodici da parte dell'Amministrazione finanziaria poteva, infatti, comportare che i costi di smantellamento e ripristino assumessero rilevanza fiscale in periodi di imposta in cui i relativi beni hanno già esaurito ogni possibilità di produrre ricavi imponibili, generando di fatto perdite inutilizzabili.

Secondo l'Associazione la nuova impostazione contabile consente però di realizzare una miglior correlazione tra proventi e costi fiscalmente rilevanti e, quindi, di addivenire a una più coerente e meno distorsiva quantificazione degli imponibili IRES e IRAP.

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