mercoledì 19/03/2025 • 16:43
Con circolare 18 marzo 2025 n. 4, l'Agenzia delle Dogane ha fornito le istruzioni per i controlli doganali relativi al Reg. 2017/852/UE sul mercurio, in particolare con riferimento alle restrizioni per l'import/export, alla modulistica e alle sanzioni.
redazione Memento
Il mercurio è un elemento presente in natura ed il suo rilascio nell'ambiente può derivare da fonti naturali o anche dalle attività umane. Con la Convenzione di Minamata, entrata in vigore il 16 agosto 2017, ad oggi ratificata da 125 Paesi, tra i quali l'Italia, è stato fissato l'obiettivo di tutelare la salute e l'ambiente dalle emanazioni e dai rilasci di mercurio e dei suoi composti. Tale obiettivo, meglio noto sotto la denominazione di “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, rientra nel più vasto programma d'azione per la tutela delle persone e del pianeta.
A livello unionale, con il Reg. UE 2017/852 sono state date istruzioni in relazione all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti e delle miscele, alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio.
Con la circolare n. 4 del 18 marzo 2025, l'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni circa i controlli doganali sul mercurio.
Gli Uffici delle dogane, in caso di selezione controllo documentale (CD) o visita merci (VM) dal Circuito Doganale di Controllo, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale, anche in relazione ad analisi di rischio comunicate dall'Autorità nazionale sopra indicata, in relazione alle operazioni di importazione o esportazione di sostanze o prodotti con l'aggiunta di mercurio e dei rifiuti di mercurio, devono procedere alla verifica della presenza e della correttezza dei seguenti codici indicati nei data element della Dichiarazione Doganale:
Per i casi di importazione, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli Uffici delle dogane devono sospendere lo svincolo, ed informare, senza indugio, l'autorità di sorveglianza, all'indirizzo SPC-UDG@mase.gov.it .
Il MASE, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione, potrà comunicare all'ufficio doganale:
In caso di mancata risposta entro il suddetto termine di quattro giorni lavorativi, l'ufficio doganale procede con lo svincolo informandone l'Operatore Economico, fatti salvi i restanti controlli.
Per i casi di esportazione, invece, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli Uffici delle dogane devono direttamente contattare la citata Autorità di sorveglianza, all'indirizzo SPC-UDG@mase.gov.it, per ogni utile supporto in merito alla corretta individuazione delle fattispecie di divieto o di esenzione.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
No al principio del “favor rei” per le infrazioni doganali commesse prima del 4 ottobre 2024. Con Circ. 7 marzo 2025 n. 3, l'Agenzia de..
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.