Il mercurio è un elemento presente in natura ed il suo rilascio nell'ambiente può derivare da fonti naturali o anche dalle attività umane. Con la Convenzione di Minamata, entrata in vigore il 16 agosto 2017, ad oggi ratificata da 125 Paesi, tra i quali l'Italia, è stato fissato l'obiettivo di tutelare la salute e l'ambiente dalle emanazioni e dai rilasci di mercurio e dei suoi composti. Tale obiettivo, meglio noto sotto la denominazione di “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile”, rientra nel più vasto programma d'azione per la tutela delle persone e del pianeta. A livello unionale, con il Reg. UE 2017/852 sono state date istruzioni in relazione all'uso, allo stoccaggio e al commercio del mercurio, dei composti e delle miscele, alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti di mercurio. Con la circolare n. 4 del 18 marzo 2025, l'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni circa i controlli doganali sul mercurio. Gli Uffici delle dogane, in caso di selezione controllo documentale (CD) o visita merci (VM) dal Circuito Doganale di Controllo, a campione o sulla base di specifici profili di rischio locale, anche in relazione ad analisi di rischio comunicate dall'Autorità nazionale sopra indicata, in relazione alle operazioni di importazione o esportazione di sostanze o prodotti con l'aggiunta di mercurio e dei rifiuti di mercurio, devono procedere alla verifica della presenza e della correttezza dei seguenti codici indicati nei data element della Dichiarazione Doganale: C071: Modulo per il rilascio o il diniego dell'autorizzazione scritta, a norma dell'art. 4 par. 1 Reg. UE 2017/852; Y924: Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del Reg. UE 2017/852; Y925: Esportazione ai fini di attività di ricerca in laboratorio o di analisi di laboratorio (art. 3 par. 3 Reg. UE 2017/852). Per i casi di importazione, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli Uffici delle dogane devono sospendere lo svincolo, ed informare, senza indugio, l'autorità di sorveglianza, all'indirizzo SPC-UDG@mase.gov.it . Il MASE, entro quattro giorni lavorativi successivi alla sospensione, potrà comunicare all'ufficio doganale: l'approvazione all'immissione in libera pratica; la non ammissione all'importazione; il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti (cd. comunicazione interlocutoria); di aver emanato un provvedimento in cui indica all'Operatore economico le eventuali misure da intraprendere da parte dello stesso entro un periodo determinato. In tal caso resta la sospensione dello svincolo. In caso di mancata risposta entro il suddetto termine di quattro giorni lavorativi, l'ufficio doganale procede con lo svincolo informandone l'Operatore Economico, fatti salvi i restanti controlli. Per i casi di esportazione, invece, in caso di dubbio sul rispetto della normativa in argomento, gli Uffici delle dogane devono direttamente contattare la citata Autorità di sorveglianza, all'indirizzo SPC-UDG@mase.gov.it, per ogni utile supporto in merito alla corretta individuazione delle fattispecie di divieto o di esenzione. Fonte: Circ. AD 18 marzo 2025 n. 4/D
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