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lunedì 17/03/2025 • 14:00

Fisco DECRETO PA

Ricerca e sviluppo: riversamento spontaneo fino al 3 giugno 2025

Il DL 25/2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 14 marzo 2025 n. 61, ha riaperto fino al 3 giugno 2025 la possibilità di regolarizzare il credito d'imposta ricerca e sviluppo attraverso il riversamento spontaneo. Si ricorda che entro il 31 marzo 2025 è possibile iscriversi all'albo dei certificatori del bonus ricerca e sviluppo.

di Maurizio Maraglino Misciagna - Dottore commercialista e revisore legale

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  • Ascolta la news 5:03
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In tema di bonus ricerca e sviluppo, il DL PA (DL 25/2025), pubblicato in GU del 14 marzo 2025 n. 61, ha riaperto i termini per la sanatoria. Inoltre, si ricorda che entro il 31 marzo 2025 è possibile iscriversi all'albo dei certificatori del bonus ricerca e sviluppo; un'ulteriore finestra sarà aperta dal 1° luglio 2025 al 30 settembre 2025.

Riversamento spontaneo: riapertura dei termini

L'art. 19 DL 25/2025 (c.d. DL PA) ha introdotto un'importante opportunità per i soggetti che hanno usufruito in modo indebito del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Grazie a questa disposizione, viene riaperto il termine per il riversamento spontaneo, consentendo alle imprese di regolarizzare la propria posizione entro il 3 giugno 2025.

La misura interviene sull'art. 5 c. 9 DL 146/2021, successivamente convertito nella L. 215/2021. Il termine, originariamente fissato al 31 ottobre 2024, viene dunque esteso per offrire una finestra aggiuntiva a chi non ha potuto aderire in precedenza.

Le modalità di adesione prevedono la possibilità di effettuare il pagamento in un'unica soluzione entro il 3 giugno 2025 oppure optare per una dilazione in tre rate di pari importo. In quest'ultimo caso, la prima rata dovrà essere versata entro la stessa data, mentre le successive scadenze sono previste per il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026.

Dal 4 giugno 2025, sulle rate non ancora versate inizieranno a maturare interessi calcolati al tasso legale. Questa procedura di riversamento spontaneo rappresenta una soluzione vantaggiosa per le imprese che, in buona fede o per errori interpretativi, hanno utilizzato il credito d'imposta senza averne i requisiti. Infatti, l'adesione consente di regolarizzare la propria posizione fiscale senza l'applicazione di sanzioni e interessi aggiuntivi, limitandosi alla sola restituzione dell'importo utilizzato. Il provvedimento riguarda i crediti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2014 e fino al periodo in corso al 31 dicembre 2019. Solo i soggetti che hanno utilizzato il credito in compensazione in modo indebito possono aderire alla sanatoria.

La riapertura dei termini per il riversamento spontaneo si inserisce in un contesto normativo in continua evoluzione, volto a garantire maggiore equità e trasparenza nell'utilizzo degli incentivi fiscali. Per le imprese coinvolte, rappresenta una possibilità significativa di regolarizzazione, evitando il rischio di sanzioni più severe in caso di accertamenti successivi. Guardando la questione da una prospettiva più ampia, questa misura sottolinea ancora una volta l'importanza di una corretta gestione fiscale.

Le agevolazioni per la ricerca e sviluppo costituiscono uno strumento cruciale per incentivare l'innovazione, ma il loro utilizzo improprio può compromettere l'integrità del sistema. Ecco perché è fondamentale che le imprese adottino un approccio prudente e ben informato nella fruizione di tali benefici fiscali, anche avvalendosi di consulenze specializzate per evitare errori che possano avere ripercussioni future.

Chi può avvalersi della procedura?

Possono avvalersi della procedura i soggetti che:

  • hanno svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come attività di ricerca e sviluppo, sostenendone le spese;
  • non hanno tenuto conto della norma di interpretazione autentica secondo cui ai fini del calcolo del credito d'imposta attribuibile assumono rilevanza esclusivamente le spese  ammissibili relative  alle  attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in  laboratori o  strutture situati nel territorio dello Stato italiano (art. 1 c. 72 L. 145/2018);
  • hanno commesso errori nella quantificazione o nell'individuazione delle spese ammissibili violando i principi di pertinenza e congruità, o nella determinazione della media storica di riferimento.

La procedura è esclusa nel caso in cui l'utilizzo in compensazione dei crediti sia stato già accertato con l'atto di recupero crediti divenuto definitivo alla data del 22 ottobre 2021. La preclusione opera anche quanto il bonus utilizzato in compensazione è originato da condotte fraudolente.

La presenza di una causa di esclusione accertata dall'Ufficio determina la decadenza dalla procedura. Il riversamento si intende perfezionato nel momento in cui è stato versato l'intero importo dovuto o è stata pagata l'ultima rata. La conclusione della procedura prevede l'esclusione dalla punibilità per indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. 74/2000).

Oggetto

Dettaglio

Normativa di riferimento

DL 25/2025

Termine per adesione

3 giugno 2025

Modalità di pagamento

Unica soluzione o in tre rate

Scadenze rate

3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, 16 dicembre 2026

Interessi su rate successive

A partire dal 4 giugno 2025 (tasso legale)

Beneficio della sanatoria

Nessuna sanzione o interesse aggiuntivo

Periodi d'imposta coinvolti

Dal 2015 al 2019

Condizione per aderire

Crediti d'imposta utilizzati indebitamente

Fonte: DL 25/2025 (GU 14 marzo 2025 n. 61)

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