Con la risposta n. 75 del 14 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito numerosi chiarimenti in tema di risparmio amministrato e risparmio gestito, monitoraggio fiscale, imposta di bollo e obblighi di segnalazione da parte di una stabile organizzazione. Nel caso di specie, una Banca intende prestare in Italia, per il tramite di una stabile organizzazione (S.O.) per la quale ha già richiesto la relativa autorizzazione, alcuni servizi di investimento relativi alle attività finanziarie detenute sui conti esteri presso la casa madre dai clienti italiani, principalmente persone fisiche. La Banca ha chiesto di confermare che la S.O. possa operare come sostituto d'imposta e adempiere agli obblighi fiscali in relazione alle attività finanziarie detenute dai clienti italiani sui conti Esteri, quando quest'ultima renderà ai clienti i servizi di investimento. È previsto che la sottoscrizione dei contratti relativi ai servizi di investimento avverrà tra la S.O. e il cliente, mentre il deposito delle attività finanziarie nel conto titoli (presso la casa madre) trae origine da un rapporto di custodia e amministrazione delle attività finanziarie depositate nel conto titoli con la casa madre. L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: il regime fiscale del risparmio amministrato (di cui all'art. 6 D.Lgs. 461/97) potrà essere applicato sul conto titoli detenuto all'estero presso la casa madre, in relazione al quale il cliente stipula un contratto duraturo di consulenza con la S.O. richiamando i conti esteri al fine di consentire i relativi adempimenti fiscali da parte di quest'ultima, che è il soggetto abilitato all'applicazione dell'imposta sostitutiva prevista. Il risparmio amministrato si applica anche al contratto duraturo di gestione patrimoniale individuale di portafoglio (GPI) con la S.O. con il quale conferisce l'incarico di gestire gli attivi detenuti presso la casa madre; il contratto di GPI proposto dall'istante è idoneo a consentire l'applicazione del regime del risparmio gestito (di cui all'art. 7 D.Lgs. 461/97) a condizione che tutte le attività finanziarie detenute nel conto titoli siano incluse nel portafoglio; non sussistono in capo ai clienti gli obblighi di compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi ai fini del monitoraggio fiscale in quanto tutti i flussi reddituali verranno assoggettati a tassazione dalla S.O. Resta fermo che permangono gli obblighi di monitoraggio fiscale in capo al cliente che si avvale del regime dichiarativo di cui all'art. 5 D.Lgs. 461/97. Non occorre prevedere una specifica canalizzazione dei flussi su un conto ad hoc della S.O. in considerazione dell'unicità soggettiva tra quest'ultima e la casa madre; la S.O. possa assumere la qualifica di ente gestore, di cui al DM 24 maggio 2012 provvedendo ai relativi adempimenti ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo sui prodotti finanziari; circa il monitoraggio che la S.O. dovrà provvedere ad effettuare le comunicazioni per tutti i trasferimenti rilevanti di mezzi di pagamento relativi ai conti esteri dei propri clienti, indipendentemente dalla circostanza che alcuni trasferimenti possano essere oggetto di segnalazione da parte di altri intermediari italiani tenuti agli stessi obblighi; che sussiste l'obbligo di segnalare i rapporti di gestione patrimoniale per i clienti che si avvalgono dei servizi di GPI e dei conti esteri aperti dai clienti presso la sede centrale. È previsto l'esonero dalla segnalazione del mandato di amministrazione dei conti esteri e dell'attività di ricezione e trasmissione degli ordini (RTO) svolta dalla branch, trattandosi di attività accessoria all'operatività dei conti esteri. Fonte: Risp. AE 14 marzo 2025 n. 75
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Diego Avolio
- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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