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mercoledì 05/03/2025 • 06:00

Fisco Agenzia delle Entrate

Stabile organizzazione in Italia e acquisti intracomunitari

L'Agenzia analizza il concetto di stabile organizzazione e l'applicabilità dell'articolo 192-bis della Direttiva IVA per individuare il debitore d'imposta in Italia degli acquisti intracomunitari di beni.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Corposa Risposta a interpello dell'Agenzia delle Entrate datata 4 marzo 2025 n. 64 che in merito all'eventuale configurabilità di una stabile organizzazione in Italia, delinea quale sia il corretto trattamento IVA da applicare alle cessioni di beni effettuate da una società casa madre non residente nei confronti di una società controllata italiana, con particolare riferimento all'individuazione del debitore d'imposta in Italia e quale impatto possa avere sull'individuazione del debitore d'imposta in Italia degli acquisti intracomunitari di beni effettuati dalla società controllata italiana.

Caso prospettato

Alfa è una società tedesca, fiscalmente residente in Germania, appartenente al gruppo multinazionale Beta e operante nel settore della tecnologia medica e della sicurezza. Controlla interamente la società Gamma, che, a sua volta, controlla la società italiana Delta la quale si occupa della distribuzione in Italia delle apparecchiature medicali prodotte in Germania dal Gruppo Beta.

Per lo svolgimento di tale attività, Delta acquista beni da Alfa per poi rivenderli ai propri clienti italiani, UE o extra­UE, con la precisazione che il trasporto di detti beni è curato direttamente dalla casa madre tedesca.

Nello svolgimento di parte del suo business in Italia, Alfa si avvale della collaborazione di un dipendente di Delta, il Sig. Tizio, per:

  • assistenza tecnica e applicativa, in relazione ai prodotti della linea xxx, prestata nei confronti dei ''Modality Managers'' locali del Gruppo Beta oppure, nei Paesi in cui quest'ultimo non ha un'entità legale, dei rivenditori del Gruppo stesso;
  • partecipazione a riunioni interne con i responsabili delle vendite per presentare le nuove apparecchiature mediche nonché per illustrarne le funzionalità e la relativa strategia di marketing (la cui definizione non rientra tra i suoi compiti);
  • consulenza per l'ingegnerizzazione dei nuovi macchinari da produrre e lanciare sul mercato;

senza svolgere un'attività di direzione e/o coordinamento per il Gruppo Beta e senza coinvolgimento alcuno nella fase di negoziazione e conclusione dei contratti con i clienti.

Nell'istanza di Advance Tax Ruling presentata da Alfa per comprendere se si configurasse o meno una stabile organizzazione di Alfa in Italia ai fini delle imposte sui redditi l'Agenzia e Alfa hanno concordato nel ritenere integrati i requisiti per la configurazione, ai fini delle imposte dirette, di una stabile organizzazione in Italia di Alfa, nella persona del Sig. Tizio, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 5 della Convenzione tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania per evitare le doppie imposizioni e prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito.

Vengono posti i seguenti quesiti:

  • quale è il corretto trattamento IVA da applicare alle cessioni di beni effettuate da Alfa nei confronti di Delta, con particolare riferimento all'individuazione del debitore d'imposta in Italia (Quesito 1);
  • se la risposta al quesito portasse a ritenere che il concetto di stabile organizzazione possa avere un impatto sull'individuazione del debitore d'imposta in Italia degli acquisti intracomunitari di beni effettuati da Delta, le attività svolte dalla stabile organizzazione integrano i requisiti per considerare sussistente il suo intervento negli acquisti, con la conseguenza di designare Delta quale debitrice di imposta per tali acquisti (Quesito 2).

Parere dell'Agenzia delle Entrate

In termini generali, la stabile organizzazione italiana di un soggetto domiciliato e residente all'estero è soggetto passivo IVA stabilito nel territorio dello Stato limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute e gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sono adempiuti dai cessionari o committenti.

Tuttavia, l'articolo 192-bis della Direttiva IVA (da cui trae origine il comma 4 dell'art. 17, DPR 633/19729, stabilisce che quando un soggetto passivo effettua una cessione di beni o una prestazione di servizi imponibile in uno Stato membro in cui ha una stabile organizzazione e tale stabile organizzazione non interviene nella cessione/prestazione, il soggetto passivo è considerato non stabilito in tale Stato membro mentre l'art. 53 Reg. (UE) n. 282/2011 chiarisce che devono ricorrere due condizioni affinché si possa ritenere che una stabile organizzazione intervenga in una operazione commerciale ai sensi dell'art. 192 bis della Direttiva IVA:

  1. la stabile organizzazione di cui dispone il soggetto passivo deve essere «caratterizzata da un grado sufficiente di permanenza e una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di effettuare la cessione di beni o la prestazione di servizi alla quale partecipa»;
  2. «se un soggetto passivo dispone di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato membro in cui è dovuta l'IVA, si considera che tale organizzazione non partecipa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi ai sensi dell'art. 192-bis, lett. b), Direttiva 2006/112/CE, a meno che i mezzi tecnici o umani di detta stabile organizzazione siano utilizzati dallo stesso per operazioni inerenti alla realizzazione della cessione di tali beni o della prestazione di tali servizi imponibile effettuata in tale Stato membro, prima o durante la realizzazione di detta cessione o prestazione».

In merito al Quesito 1, l'Agenzia ribadisce che qualora un soggetto passivo disponga di una stabile organizzazione in Italia si considera stabilito in tale Stato membro unicamente al ricorrere dei citati presupposti e tali disposizioni trovano applicazione anche con riferimento agli acquisti intracomunitari e non solamente avendo riguardo alle cessioni di beni. Pertanto, sebbene il disposto di cui all'art. 192-bis della Direttiva IVA si riferisca alle cessioni di beni (e alle prestazioni di servizi) e non menzioni espressamente gli acquisti intracomunitari, ciò non implica che questi ultimi non possano essere ricompresi nell'ambito di applicazione della norma.

In relazione al Quesito 2, l'Agenzia precisa che l'effettiva rilevanza ai fini IVA dell'eventuale stabile organizzazione e la relativa partecipazione a un'operazione commerciale ex art. 192-bis della Direttiva IVA dipenda necessariamente dall'accertamento dei precisi presupposti previsti dall'art. 53 del Regolamento: inoltre, in diverse risposte ad interpello (cfr., in particolare, le Risposte n. 52/2021, e n. 374/2023), l'Agenzia ha ribadito che l'intervento della stabile organizzazione nelle cessioni di beni o prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia deve esser valutato caso per caso, al fine di poter individuare, in relazione a ciascuna operazione, il debitore di imposta mentre l'art. 53 del Regolamento, al paragrafo 3, precisa come la stabile organizzazione non partecipa alla cessione di beni o alla prestazione di servizi nell'eventualità in cui i propri mezzi umani o tecnici siano utilizzati unicamente per funzioni di supporto amministrativo.

Nella Risposta a interpello n. 57/2023, l'Agenzia ha precisato che la circostanza che la stabile organizzazione stipuli contratti in nome e per conto della capogruppo o si occupi del marketing e dei rapporti con i clienti non è di per sé sintomo di un suo ''intervento'' qualificante nelle operazioni di cessione.

Nel caso di specie, il Sig. Tizio sembra che, in effetti, non svolga un ruolo di effettiva partecipazione negli acquisti intracomunitari intercorrenti tra Alfa e Delta, non partecipi alla negoziazione e conclusione dei contratti con i clienti finali di Alfa presenti sul territorio nazionale: diversamente, lo stesso Sig. Tizio svolgerebbe piuttosto un ruolo di consulenza e di assistenza tecnica successiva alle vendite in relazione a determinati prodotti.

In conclusione, il Sig. Tizio, in qualità di eventuale stabile organizzazione di Alfa in Italia rilevante ai fini IVA, sembrerebbe non intervenire negli acquisti intracomunitari in esame ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 192-bis della Direttiva IVA e 53 del Regolamento e, quindi, trattandosi in tal caso di acquisti intracomunitari tra la casa madre tedesca e l'acquirente finale nazionale, sarebbe quest'ultimo il soggetto tenuto ad adempiere agli obblighi di imposta mediante il meccanismo del reverse charge.

Fonte:Risp. AE 4 marzo 2025 n. 64

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Diego Avolio

- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

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