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Nel caso in esame un lavoratore detenuto in una casa circondariale aveva prestato la propria attività lavorativa, in forza di un contratto a termine della durata di otto mesi, nell'ambito del progetto “Casse Ammende” che finanzia i progetti lavorativi dei detenuti in Italia. Scaduto il contratto, il lavoratore non si vedeva riconoscere dall'INPS la prestazione NASpI, in quanto detta cessazione non era dovuta all'iniziativa dell'amministrazione penitenziaria ma rientrava nella logica del lavoro a rotazione. Inoltre, a parere dell'Ente, il lavoro in carcere non può essere equiparato al lavoro del libero mercato, presentando anche differenze strutturali, quali la circostanza che i detenuti non sottoscrivono un contratto ma vengono assegnati al lavoro, non ricevono una retribuzione ma una “mercede” inferiore ai limiti della contrattazione collettiva, e soprattutto il lavoro penitenziario ha funzione rieducativa e riabilitativa del condannato. Il lavoratore agiva giudizialmente, vedendo sia in primo ed in secondo grado l'Ente condannato al pagamento della prestazione in questione. L'Inps, avverso la decisione di merito, decideva di proporre ricorso in cassazione a cui resisteva il lavoratore con controricorso. Il lavoro penitenziario La Corte di Cassazione, nel formulare la sua decisione, innanzitutto osserva che la disciplina ...

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di Marcella De Trizio - Avvocato - Studio ArlatiGhislandi

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