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mercoledì 12/03/2025 • 06:00

Fisco DAL 1° APRILE 2025

ATECO 2025: gli impatti fiscali con la nuova classificazione

La nuova classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025, è destinata ad avere effetti in numerosi ambiti dell'IVA, come quello della separazione facoltativa delle attività, dell'applicazione del reverse charge nel settore edile e dei rimborsi prioritari dell'IVA. Cosa cambia?

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Il 1° gennaio 2025 è entrata in vigore la nuova classificazione ATECO 2025, in sostituzione della classificazione ATECO 2007 - Aggiornamento 2022.

La nuova classificazione verrà adottata a partire dal 1° aprile 2025 al fine di consentirne l'implementazione operativa da parte delle diverse Amministrazioni che la utilizzano per la produzione primaria di dati amministrativi e per la raccolta e diffusione di dati statistici.

Considerato che la nuova classificazione sarà operativa dal 1° aprile, non vi sono impatti relativamente alla Certificazione Unica di quest'anno che riporterà i codici attività indicati nella classificazione ATECO 2007.

Impatti ai fini IVA

Ai fini fiscali, tutti gli operatori IVA saranno tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.

Come si evince dalla Ris. AE 262/2008, l'adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione dati ai sensi degli artt. 35 e 35-ter DPR 633/72.

Tuttavia, siccome la classificazione ATECO 2025 introduce modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, qualora il contribuente rilevi la necessità di comunicare all'Agenzia delle Entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l'attività svolta, occorre osservare che:

  • se il contribuente è iscritto nel Registro delle imprese, la comunicazione dovrà essere effettuata con la Comunicazione Unica (ComUnica) messa a disposizione da Unioncamere;
  • se il contribuente non è iscritto al Registro delle imprese, la comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando i modelli anagrafici pubblicati sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate (modello AA7/10 per società, enti, associazioni, eccetera; modello AA9/12 per imprese individuali, lavoratori autonomi, artisti e professionisti; modello AA5/6 per enti non commerciali e associazioni; modello ANR/3 per l'identificazione diretta ai fini IVA di soggetto non residente).

Dichiarazione IVA relativa all'anno 2024

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella FAQ del 5 marzo 2025, per le dichiarazioni IVA relative al 2024 presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare nel rigo VA2, in alternativa:

  • i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022);
  • i nuovi codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello di dichiarazione (riquadro “Firma della dichiarazione”). A tal fine, prima della predetta data (1° aprile 2025), saranno aggiornati il software di compilazione e la procedura di controllo della dichiarazione annuale IVA 2025 per consentire questa modalità di compilazione.

Come precisato dalle istruzioni, in caso di esercizio di più attività senza adozione di contabilità separata, il codice da indicare nella dichiarazione annuale è quello che corrisponde all'attività prevalente, vale a dire l'attività alla quale è imputata la quota maggiore del volume d'affari.

Rilevanza della classificazione ATECO ai fini dell'IVA

Ai fini IVA, la classificazione ATECO assume rilevanza in numerosi ambiti.

È il caso, per esempio, della separazione facoltativa delle attività, di cui all'art. 36 c. 3 DPR 633/72, dato che, in via di principio, generale di cui, sono suscettibili di essere separate, ai fini dell'applicazione dell'imposta, soltanto le attività sostanzialmente diverse fra loro, di regola individuate da diversi codici ATECO.

Sul punto, occorre tuttavia osservare che, come chiarito dalla Circ. AE 19/2018, il riferimento alla classificazione ATECO, che risponde essenzialmente a finalità statistiche e di controllo, pur costituendo un criterio utile ed adottabile in via principale, non può tuttavia considerarsi necessariamente esaustivo per il riscontro del carattere della diversità delle attività separabili.

In altri termini, la riconducibilità delle attività in diversi codici ATECO, pur avendo un peculiare rilievo ai fini dell'applicazione della separazione facoltativa delle attività, costituisce solamente uno dei criteri utilizzabili al fine di verificare l'esistenza o meno di più attività nell'ambito della stessa impresa. Da ciò consegue che la riconducibilità delle attività ad un medesimo codice della classificazione ATECO non assume necessariamente carattere ostativo alla separazione prevista dall'art. 36 c. 3 DPR 633/72; qualora, infatti, le attività svolte presentino in concreto una costante uniformità nei loro elementi essenziali e siano comunque suscettibili di essere distinte in base a criteri oggettivi, deve ritenersi soddisfatta la condizione della sussistenza di attività effettivamente distinte ed obiettivamente autonome, ancorché svolte nell'ambito della stessa impresa.

La classificazione ATECO è rilevante anche per individuare l'ambito applicativo del meccanismo del reverse charge in ambito edile, ex art. 17 c. 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72, rispettivamente per:

  • le prestazioni di servizi, diversi da quelli di cui alla lett. a-ter), compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
  • le prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici.

Per la prima tipologia di operazioni, l'inversione contabile, nel rapporto tra subappaltatore e appaltatore, presuppone che il subappaltatore eserciti un'attività edile compresa nella sezione F della Tabella ATECO 2007. Per la seconda tipologia di operazioni, invece, le prestazioni di servizi contemplate dalla norma sono quelle oggettivamente riconducibili ai codici attività indicati dalla Circ. AE 14/2015, anche se i prestatori non svolgono un'attività ricompresa nella predetta sezione F.

Tra le ulteriori fattispecie in cui i codici ATECO assumono rilevanza in ambito IVA è possibile richiamare l'istituto del rimborso dell'IVA in via prioritaria, ai sensi dell'art. 38-bis c. 10 DPR 633/72.

Alcune categorie di soggetti passivi che, al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 2 DM 22 marzo 2007, possono beneficiare dell'erogazione dei rimborsi, annuali o infrannuali, in via prioritaria, entro tre mesi dall'istanza, sono individuati in funzione del codice ATECO. È il caso non solo dei soggetti che applicano il reverse charge nel settore edile ai sensi dell'art. 17 c. 6 lett. a) e a-ter) DPR 633/72, ma anche dei soggetti che svolgono le attività individuate:

  • dal codice ATECO 2007 38.32.10, cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
  • dal codice ATECO 2007 24.43.00, cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
  • dal codice ATECO 2007 24.42.00, cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
  • dal codice ATECO 2007 30.30.09, cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi;
  • dal codice ATECO 2007 59.14.00, cioè i soggetti che esercitano l'attività di proiezione cinematografica.

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