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venerdì 07/03/2025 • 12:13

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Ricercatori all’estero: limite di reddito per essere considerati a carico

L'Agenzia delle Entrate, con Risp. 7 marzo 2025 n. 67, ha fornito dei chiarimenti circa il limite di reddito che deve essere considerato da parte di un ricercatore italiano trasferitosi all'estero per ritenersi fiscalmente a carico del coniuge.  

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 67 del 7 marzo 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, che la quota di reddito esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo (ai sensi dell'art. 44 DL 78/2010) non deve essere aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale pari a 2.8450,51 euro, al reddito complessivo. Pertanto, la quota di reddito esente da imposizione, non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.

Si ricorda che l'art. 12 c. 2 DPR 917/86 dispone che le detrazioni spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro. L'art. 3 DPR 917/86 prevede che sono, in ogni caso, esclusi dalla base imponibile i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva.

Ai fini della verifica del limite reddituale indicato nel citato c. 2 dell'art. 12, al reddito complessivo vanno aggiunte le retribuzioni ivi indicate che, in quanto esenti da imposizione, in assenza di specifico richiamo non avrebbero concorso ai fini della predetta verifica.

Con riferimento agli incentivi per docenti e ricercatori, l'art. 44 DL 78/2010 stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all'estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. La norma non prevede che la quota esclusa dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo vada aggiunta, ai fini della verifica del limite reddituale, al reddito complessivo. Pertanto, la quota di reddito esente da imposizione, non concorrendo alla formazione della base imponibile, non rileva ai fini della determinazione del reddito complessivo del familiare.

Nel caso di specie, l'istante si è trasferita nel 2022 in Italia dopo un periodo di residenza all'estero dove ha svolto attività di ricerca e di docenza, svolgendo la propria attività di ricercatore alle dipendenze del Consiglio Nazionale di Ricerca e fruendo del regime fiscale speciale per docenti e ricercatori di cui all'art. 44 DL 78/2010. La porzione del reddito dell'istante soggetta alla tassazione è inferiore ad euro 2840, 51, pertanto si chiede se può essere considerata fiscalmente a carico del proprio coniuge, ai sensi dell'art. 12 DPR 917/86.

L'istante precisa di aver contratto matrimonio nel 2022 e che il proprio coniuge non ha mai fruito della detrazione per coniuge a carico.

Come chiarito dall'AE, qualora il reddito complessivo dell'istante, assunto al netto della quota esente da imposizione, sia non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, l'istante potrà essere considerata fiscalmente a carico del coniuge con conseguente riconoscimento in capo a quest'ultimo delle detrazioni di cui all'art. 12 c. 1 DPR 917/86.

Fonte: Risp. AE 7 marzo 2025 n. 67

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