giovedì 06/03/2025 • 12:13
Con le Risposte a interrogazione parlamentare 5 marzo 2025 nn. 5-03655 e 5-03656 sono stati forniti chiarimenti in tema di imposta di bollo sulle comunicazioni relative a criptoattività e deducibilità delle spese di assistenza a disabili.
redazione Memento
Con le risposte a interrogazione parlamentare n. 5-03655 e n. 5-03656 del 5 marzo 2025 sono stati forniti chiarimenti rispettivamente in tema di misura minima dell'imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche alla clientela e deducibilità delle spese sostenute per l'assistenza a disabili gravi. Di seguito si riportano i chiarimenti nel dettaglio.
Imposta di bollo sulle comunicazioni relative alla criptoattività
In materia di imposta di bollo in relazione alle comunicazioni periodiche alla clientela relative alla criptoattività, con la risposta n. 5-03655 è stato chiarito che, al di fuori delle ipotesi di non debenza dell'imposta, trova applicazione l'art. 3 c. 3 DPR 642/72 in base al quale l'imposta di bollo è dovuta nella misura minima di 1 euro, ad eccezione delle cambiali e dei vaglia cambiari per i quali l'imposta è stabilita nella misura di 0,50 centesimi.
Si ricorda che, come chiarito dalla Circ. AE 27 ottobre 2023 n. 30/E, le modalità e i termini di versamento dell'imposta di bollo per le comunicazioni sulla criptoattività corrispondono a quelli previsti per le comunicazioni relative ai prodotti finanziari.
Se in costanza di rapporto, sia all'inizio che al termine del periodo rendicontato, non sono presenti prodotti finanziari, né sono state registrate movimentazioni nel corso del periodo stesso, l'imposta non è dovuta. Al contrario, nel caso in cui non vi siano evidenze di prodotti finanziari, ma il rapporto intrattenuto con il cliente risulti comunque movimentato nel periodo rendicontato, l'imposta deve essere applicata.
Deducibilità spese per assistenza a disabili gravi
La Cassazione con l'ordinanza 9 gennaio 2025 n. 449 ha stabilito che ai fini della nozione di assistenza specifica non rileva la natura specialistica dell'assistenza ma la finalità dell'assistenza, specificatamente diretta alla tutela della persona bisognosa.
Tale interpretazione non tiene, però conto del fatto che per i soggetti non autosufficienti è prevista una dicotomia all'art. 15 DPR 917/86 tra assistenza specifica e assistenza personale. Per evitare ingiustificate disparità di trattamento, la distinzione tra assistenza specifica e personale dovrebbe essere riproposta nell'ambito della disciplina delle detrazioni e delle deduzioni.
Pertanto, con la risposta n. 5-03656, l'Agenzia delle Entrate ritiene di confermare la propria prassi in tema di deducibilità delle spese di assistenza per persone con disabilità gravi, in quanto la citata ordinanza non esprime nemmeno un orientamento consolidato.
Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 5 marzo 2025 n. 5-03655 e n. 5-03656
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