lunedì 10/03/2025 • 06:00
Inclusione equivale a un moto di prossimità verso i bisogni di ciascuna persona. Si tratta di un distillato delle politiche di fraternità, la cui radice indoeuropea “bhtar” rimanda all'atto del proteggere. Di questo significato respira la proposta di legge sui lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche, il cui iter è ripreso nel gennaio 2025 con la redazione di un nuovo testo base.
Il provvedimento, integrato delle osservazioni emerse nelle precedenti fasi di esame, si appresta a transitare verso l'Aula della Camera per una discussione definitiva e alla trasmissione in Senato nella prospettiva della seconda lettura.
La proposta di legge presentata il 13 ottobre 2022 cuce una serie di tutele in favore di questa particolare categoria di lavoratori. Andiamo con ordine.
Il provvedimento si snoda lungo quattro articoli.
Congedi ad hoc
Il primo riconosce in favore dei lavoratori pubblici e privati affetti da malattie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, anche rare, che determinano un grado di invalidità pari o superiore al 74 per cento, il diritto di richiedere un periodo di congedo ad hoc, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi.
Tali malattie devono essere certificate dal medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblica o privata accreditata.
Durante tale periodo, è garantita la conservazione del posto di lavoro senza diritto alla retribuzione e con divieto di svolgimento di qualsiasi altra attività lavorativa. A non essere riconosciuto, è invece il relativo computo ai fini dell'anzianità di servizio e previdenziali. Resta inteso che prevalgono eventuali trattamenti più favorevoli previsti dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al rapporto di lavoro.
Decorsa la durata massima di ventiquattro mesi, il lavoratore dipendente, per ritornare a svolgere la propria attività lavorativa, ha diritto ad accedere prioritariamente alla modalità di lavoro agile, ai sensi della legge 22 maggio 2017, n. 81. Deve naturalmente sussistere compatibilità tra lo smart working e la natura della prestazione lavorativa e, più in generale, con le esigenze tecniche organizzative e produttive dell'impresa.
Permessi retribuiti
Il secondo articolo, invece, riconosce a questa categoria di lavoratori anche un ulteriore diritto: quello di fruire di 10 ore annue aggiuntive di permesso retribuito per visite, esami strumentali, analisi chimico-cliniche e microbiologiche e cure mediche frequenti. Anche in questo caso, è richiesta una prescrizione medica qualificata.
Del costo di tali ore, il datore di lavoro privato può chiedere il rimborso all'ente previdenziale. Sono 33 i milioni di euro annui previsti a carico della finanza pubblica per tale spesa, a decorrere dal 2025.
L'articolo 3 contempla le disposizioni attuative mentre, infine, il successivo articolo 4 estende l'applicazione della norma alle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Bene.
Spunti e riflessioni
Sono due le principali riflessioni che suggerisce la (futura) norma.
La prima riguarda l'opportunità di estendere il trattamento più favorevole da essa prevista in favore di quell' ampia categoria di lavoratori che, nella sostanza, vivono uno stato di salute invalidante e, quindi, di disabilità. Di tale situazione, l'attuale impalcatura normativa non tiene infatti debito conto e alcuni diritti sono estesi ora dalla contrattazione collettiva ora dalla giurisprudenza, sulla scorta di una sostanziale equiparabilità tra lavoratori con disabilità e talune altre categorie di lavoratori.
E' noto quel filone giurisprudenziale che ha esteso anche ai lavoratori malati permanenti il diritto ad un periodo comporto più ampio, pena la configurabilità di una discriminazione indiretta a carico del datore di lavoro.
Ad esso appartiene la sentenza n. 9095 del 2023 della Cassazione, che sembra riecheggiare nella proposta di legge, secondo cui è nullo il licenziamento irrogato ad un dipendente gravemente affetto da handicap oncologico per il superamento del periodo comporto applicabile agli altri lavoratori.
La seconda riflessione riguarda lo sdoganamento dello smart working come vero e proprio accomodamento ragionevole, nel solco già tracciato dalla recente legge 62 del 2024 prova ad incentivare. A riconoscerlo, è ancora una volta la stessa Cassazione con la sentenza n. 605 del gennaio 2025. Tale modalità di lavoro, secondo il ragionamento dei Giudice, se cucita a misura dei bisogni delle persone con disabilità, può intercettare le loro esigenze di conciliazione di vita con quelle di lavoro ma soprattutto quelle di garanzia della loro salute.
In definitiva, la proposta di legge, di cui si è tornati a discutere lo scorso gennaio in Parlamento, disegna un futuro migliore per l'inclusione. Ai decisori, compete applicare tutte le loro forze per renderlo migliore. Come ammoniva Karl Popper.
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Luca Furfaro
- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&AssociatiRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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