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giovedì 06/03/2025 • 06:00

Fisco ADEMPIMENTI FISCALI

Bonus Natale al test dei dichiarativi 2025

L'indennità una tantum di 100 euro per il 2024, erogata ai dipendenti in concomitanza della tredicesima mensilità, a seguito di espressa richiesta al sostituto d'imposta, deve essere collocata nella certificazione unica e nel 770/2025. Il lavoratore, invece, elabora i calcoli nel 730/2025 o nel modello Redditi PF.

di Francesco Giuseppe Carucci - Consulente del lavoro e giornalista pubblicista

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Il provv. AE n. 75896 del 24 febbraio 2025, approvando in via definitiva il modello di dichiarazione riservata ai sostituti d'imposta, modello 770/2025, da presentarsi entro il 31 ottobre 2025, ribadisce la conferma, ove ancora ci fossero dubbi, che quest'anno, nella compilazione di questo e di altri modelli dichiarativi, si dovrà tener conto di una novità importante: il cosiddetto bonus Natale introdotto come indennità una tantum di 100 euro per l'anno 2024 dall'art. 2-bis DL 113/2024.

Invero, la conferma dell'obbligo di dover dare espressione della detta indennità nelle dichiarazioni fiscali 2025 era già contenuta nel provv. AE 15 gennaio 2025 n. 9454/2025, con in quale è stato approvato il modello della Certificazione Unica 2025 (CU2025).

Modelli 770/2025 e CU2025

I sostituti d'imposta a cui è stata richiesta dal lavoratore l'erogazione dell'indennità una tantum, da riconoscere unitamente alla tredicesima mensilità secondo il dettato del comma 4 dell'art. 2-bis DL 113/2024, devono, anche in base alle diverse scadenze fissate, dapprima certificare gli importi erogati, e non, nella Certificazione Unica 2025 da rilasciare al dipendente, ricordando che vanno indicati anche i giorni di lavoro dipendente visto che il bonus di 100 euro è da rapportare al periodo di lavoro.

Soltanto successivamente, il bonus Natale, identificato nei modelli dichiarativi come “Indennità tredicesima mensilità” dovrà trovare rappresentazione nel modello 770/2025, in particolare nel quadro SX relativo ai crediti e alle compensazioni. In tale quadro, naturalmente, dovrà essere esposto soltanto il totale degli importi erogati in quanto esclusivamente tali importi sono e possono essere oggetto di compensazione, a partire dal giorno dell'erogazione, nei modelli F24 e F24EP con i rispettivi codici tributo 1703 e 174E istituiti dalla Ris. AE n. 54/E del 13 novembre 2024.

Modello 730/2025 e Modello Redditi PF

L'indennità tredicesima mensilità, invero, non interessa la compilazione dei soli modelli di Certificazione Unica e 770/2025 rimessa ai sostituti d'imposta, ma anche la predisposizione dei modelli 730/2025 o Redditi Persone Fisiche che dovranno presentare i lavoratori beneficiari. Ciò in quanto il comma 5 dell'art. 2-bis DL 113/2024 ne prevede la rideterminazione in dichiarazione dei redditi.

I lavoratori dipendenti potrebbero essere interessati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi in quanto soggetti obbligati ovvero per far valere detrazioni o deduzioni e in genere elementi utili ad un alleggerimento del carico fiscale.

Con specifico riferimento al bonus Natale, in sede di predisposizione della dichiarazione si potrebbero verificare quattro ipotesi:

  • lavoratore non avente diritto all'indennità a cui nulla è stato erogato e che, pertanto, nulla dovrà indicare al riguardo in dichiarazione;
  • lavoratore a cui il sostituto d'imposta ha erogato l'indennità nella corretta misura spettante i cui dati riportati nel 730/2025 o nel modello Redditi PF assumono mero valore informativo;
  • lavoratore a cui a dicembre scorso è stata erogata l'indennità, rivelandosi per intero o in parte non spettante, dovendosi provvedere alla restituzione a seguito della liquidazione delle imposte;
  • lavoratore a cui a dicembre scorso non è stata erogata l'indennità, magari anche per non averne fatto richiesta, rivelandosi per intero o in parte spettante, dovendosi pertanto provvedere al recupero a seguito della liquidazione delle imposte.

I calcoli saranno riportati nel prospetto di liquidazione del modello 730/2025 o nel quadro RN del modello Redditi PF.

Condizioni di spettanza del beneficio

Per essere di supporto all'attività dichiarativa, appare opportuno ricordare brevemente quali siano i requisiti di spettanza del beneficio.

Si rammenta, al riguardo, che l'originaria formulazione dell'art. 2-bis DL 113/2024 ha subito alcune modifiche ad opera dell'art. 2 DL 167/2024 per poi diventare di definitiva applicazione in virtù dell'art. 7-ter DL 155/2024. Le modifiche hanno ampliato la platea dei beneficiari.

La norma originaria è stata oggetto di commento dell'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024. Le modifiche, invece, hanno trovato l'attenzione delle Entrate nella circolare n. 22/E del successivo 19 novembre.

Il diritto al bonus compete al lavoratore dipendente che soddisfi congiuntamente le seguenti condizioni:

a) abbia, nell'anno d'imposta 2024, un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

b) abbia almeno un figlio fiscalmente a carico, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, secondo l'art. 12 c. 2 TUIR;

c) la cui imposta lorda, determinata sui redditi di lavoro dipendente, di cui all'art. 49 TUIR – con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lett. a), del medesimo articolo, di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 c. 1 TUIR).

L'una tantum è riconosciuta al genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché lo stesso sia fiscalmente a carico. In presenza di figli di età inferiore ai 21 anni, per i quali non si fruisce della detrazione poiché assorbite dall'assegno unico, il diritto al beneficio sussiste ugualmente in quanto figli comunque fiscalmente a carico. Nella formulazione definitiva della norma, a nulla rileva che l'aspirante beneficiario sia o meno coniugato, legalmente ed effettivamente separato, divorziato, convivente ovvero che appartenga a un nucleo familiare monogenitoriale. Si deve tener presente, tuttavia, che l'indennità, non concorrente alla formazione del reddito complessivo, in virtù del comma 2-bis, non spetta al lavoratore dipendente coniugato o convivente il cui coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o convivente sia beneficiario della medesima indennità.

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