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martedì 25/02/2025 • 13:42

Lavoro Dall'INPS

Rendita vitalizia: imprescrittibile il diritto del lavoratore

L’INPS, con Circ. 24 febbraio 202 n. 48, fornisce le prime istruzioni operative relative alla nuova possibilità, per il lavoratore, di richiedere la costituzione della rendita vitalizia, con onere interamente a proprio carico, per i contributi omessi dai datori di lavoro e prescritti. 

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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Dal 12 gennaio 2025 il Collegato Lavoro ha introdotto, con art. 30 L. 203/2024, alcune modifiche alla disciplina della rendita vitalizia di cui all'articolo 13 L. 1338/62, aggiungendo il comma settimo all'articolo 13 della legge n. 1338 del 1962, il quale dispone che: “Il lavoratore, decorso il termine di prescrizione per l'esercizio della facoltà di cui al primo comma e al quinto comma, fermo restando l'onere della prova previsto dal medesimo quinto comma, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale la costituzione della rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, calcolato ai sensi del sesto comma”. 

L'INPS, con la Circolare in commento, illustra la disposizione in argomento e fornisce le relative istruzioni amministrative.

Rendita vitalizia

La legittimazione a chiedere la rendita vitalizia è esercitata dal lavoratore in sostituzione della medesima legittimazione del datore di lavoro quando da questi non possa ottenere la costituzione della rendita, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Il diritto di chiedere la rendita vitalizia - quindi, sia il diritto in via principale del datore di lavoro di chiedere, ai sensi del comma primo la rendita vitalizia in favore del lavoratore, sia il diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro ai sensi del comma quinto - è soggetto a prescrizione.

Il nuovo diritto, contenuto nel comma settimo, dunque, è attribuito al lavoratore, in via esclusiva e non sostitutiva del datore di lavoro, e sorge solo quando sia prescritto il diritto di chiedere la rendita vitalizia ovvero quando, in forza della maturata prescrizione, la rendita vitalizia non possa più essere richiesta all'Istituto né dal datore di lavoro ai sensi del comma primo né dal lavoratore ai sensi del comma quinto in sostituzione del datore di lavoro.

Regime di prescrizione

Sul piano operativo, si evidenzia la necessità che le Strutture INPS, nell'esaminare le domande di costituzione della rendita vitalizia, tengano presente che è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale sia il diritto del datore di lavoro di cui al comma primo tanto quello conseguente del lavoratore.

In concreto, la costituzione della rendita vitalizia ai sensi dei commi primo e quinto dell'articolo 13 in argomento può essere richiesta entro dieci anni decorrenti dalla data di prescrizione dei contributi (in base ai criteri e alle norme tempo per tempo vigenti).

Imprescrittibilità del diritto di chiedere la rendita vitalizia 

Il legislatore riconosce al lavoratore un diritto proprio, senza termine prescrizionale, di costituire la rendita vitalizia con onere interamente a proprio carico, a condizione che sia intervenuta la prescrizione sia del diritto del datore di lavoro di costituire presso l'INPS la rendita vitalizia sia dell'omologo diritto del lavoratore di sostituirsi al datore di lavoro e di chiedere allo stesso il risarcimento del danno.

Adempimenti amministrativi

A seguito della modifica dell'articolo 13 L. 1338/62, relativamente ai contributi pensionistici obbligatori non versati dal datore di lavoro e prescritti, possono, quindi, verificarsi le seguenti possibilità:

a) richiesta all'INPS, da parte del datore di lavoro, di costituzione della rendita vitalizia reversibile, soggetta a prescrizione (primo comma);

b) omologa richiesta (in via sostitutiva) da parte del lavoratore, per i casi in cui questi non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita vitalizia, soggetta a prescrizione (comma quinto);

c)  richiesta da parte del lavoratore, in proprio, con onere interamente a proprio carico - una volta intervenuta la prescrizione del diritto di cui alle precedenti lettere a) e b) – non soggetta a prescrizione (comma settimo).

Fonte: Circ. INPS 24 febbraio 2025 n. 48

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