venerdì 14/02/2025 • 15:25
Approvati due emendamenti al Milleproroghe relativi ad attestazione del report di sostenibilità e alle sanzioni allo scopo di garantire la continuità durante l'iter di transizione al nuovo regime introdotto dalla CSRD.
redazione Memento
In tema di rendicontazione di sostenibilità, sono state approvate due modifiche al decreto Milleproroghe: la prima riguarda una misura transitoria per i revisori, che potranno certificare la conformità dei report di sostenibilità del 2024 a patto di aver completato cinque crediti formativi specifici. La seconda consiste in una proroga delle sanzioni per le dichiarazioni non finanziarie (Dnf) relative agli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2024.
Queste disposizioni mirano a garantire la continuità nel processo di transizione verso il nuovo regime introdotto dal Decreto Legislativo 125/2024, che ha incorporato in Italia la direttiva CSRD, riducendo incertezze e lacune normative.
Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, i revisori responsabili degli incarichi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, conferiti con riferimento all'esercizio al 31 dicembre 2024, possono rilasciare le predette attestazioni di conformità, purché abbiano maturato entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione e l'attestazione della sostenibilità ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010.
L'articolo 6, comma 1-bis, del Decreto Legislativo 39/2010 prevede che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Giustizia e sentita la Consob, debba definire tramite decreto il contenuto e le modalità per presentare la richiesta di abilitazione per i revisori e le società di revisione, nonché le modalità e i tempi per l'invio delle informazioni aggiornate. Poiché questo decreto attuativo non è stato ancora emesso, è stata necessaria l'implementazione di una misura transitoria per evitare interruzioni operative e garantire un adeguato livello di competenza tra i professionisti della revisione.
Pertanto, in attesa dell'emanazione del provvedimento attuativo del Mef, i revisori potranno comunque attestare la conformità relativa ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2024, purché abbiano maturato, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe, almeno cinque crediti formativi nelle materie caratterizzanti la rendicontazione dell'attestazione della sostenibilità. In questo modo, l'emendamento al Milleproroghe evita il blocco dell'operatività del nuovo sistema, scongiurando i ritardi nell'attestazione delle informazioni non finanziarie da parte delle imprese.
In relazione all'entrata in vigore a partire dal 25 settembre 2024 del decreto legislativo 6 settembre 2024, n. 125, che ha abrogato il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, continuano ad applicarsi gli articoli 8 e 9 del decreto da ultimo citato e la relativa disciplina attuativa con riguardo alle violazioni in materia di dichiarazioni non finanziarie concernenti gli esercizi avviati anteriormente al 1° gennaio 2024.
In altre parole, il secondo emendamento al Milleproroghe menzionato sopra estende la disciplina sanzionatoria per le dichiarazioni non finanziarie relative agli esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2024. Per tali esercizi, continuano a valere gli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 254/2016, che sono stati abrogati dal Decreto Legislativo 125/2024 a partire dalla sua entrata in vigore, ossia il 25 settembre 2024. Questi articoli includono la precedente disciplina sanzionatoria per le comunicazioni di informazioni non finanziarie. Senza questa proroga, le imprese avrebbero rischiato di ritrovarsi in una situazione giuridica incerta riguardo alle sanzioni per eventuali violazioni nelle comunicazioni precedenti. Mantenendo le disposizioni degli articoli 8 e 9 del decreto abrogato, si assicura continuità e stabilità normativa. Questo garantisce che la transizione dal vecchio al nuovo regime avvenga senza lacune normative, fornendo alle autorità di vigilanza gli strumenti necessari per far rispettare gli obblighi stabiliti dalla normativa.
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- Dottore commercialista in CagliariRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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