giovedì 13/02/2025 • 12:32
Con il Decreto 11 novembre 2024, pubblicato in GU, il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha disciplinato il funzionamento del comitato ETS2 e della segreteria tecnica ETS2 nell'ambito dello scambio di quote di emissioni.
redazione Memento
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 2025 il decreto 11 novembre 2024 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che disciplina, ai sensi dell'art. 4-bis c. 9 D.Lgs. 47/2020 il funzionamento del comitato ETS2 e della segreteria tecnica ETS2.
Si ricorda che la Dir. CE 2003/87 ha introdotto il Sistema per lo scambio di quote di emissioni per i settori degli edifici e del trasporto stradale e ulteriori settori (industrie energetiche, manifatturiere e delle costruzioni non già ricomprese nell'ambito di applicazione dell'attuale EU ETS), c.d. ETS2.
I soggetti regolamentati devono essere in possesso di autorizzazione per poter immettere in consumo combustibile (solidi, liquidi e gassosi) nelle attività elencate all'Allegato III della Dir CE 2003/87.
Comitato ETS2
Il comitato è composto da 11 membri con diritto di voto, nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il comitato è convocato dal Presidente almeno ogni 30 giorni, ovvero di propria iniziativa ove ne ravvisi la necessità. È altresì, convocato quando ne facciano richiesta almeno due membri aventi diritto di voto.
I soggetti interessati alle attività del Comitato possono presentare motivata istanza di audizione tramite posta elettronica certificata e il Presidente dovrà comunicare la data e l'ora dell'audizione con un preavviso di almeno sette giorni.
Alle sedute del comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore della segreteria tecnica, che riferisce sulla preliminare attività istruttoria.
Nei casi di particolare urgenza, il presidente può ricorrere all'approvazione delle deliberazioni o alla consultazione mediante procedura scritta.
Segreteria tecnica ETS2
La segreteria tecnica svolge la preliminare attività istruttoria ai fini della predisposizione degli atti deliberativi del comitato. Le istruttorie riportano la valutazione della segreteria e sono accompagnate dall'eventuale schema di delibera da sottoporre al comitato.
I componenti della segreteria tecnica si riuniscono ogni 15 giorni, ovvero quando se ne ravvisi la necessità, al fine di valutare e programmare le attività istruttorie.
I componenti della segreteria tecnica sono scelti fra soggetti con elevata qualifica professionale e comprovata esperienza nei settori interessati e non devono trovarsi in situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività attribuite. Sono nominati per 5 anni.
Fonte: DM 11 novembre 2024 (GU 12 febbraio 2025 n. 35)
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