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  • Gruppo IVA
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  • Tempo di lettura 2 min.

La parte dell'eccedenza non trasferita al Gruppo deve restare nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA: ciò per motivi di cautela fiscale, allo scopo di evitare che le partecipazioni di controllo in soggetti con una rilevante posizione creditoria siano acquisite al fine di utilizzare in compensazione le eccedenze IVA pregresse, in tal modo prevedendosi che, successivamente alla costituzione del Gruppo IVA, sia inibito (a meno della deroga di cui al secondo periodo dell'art. 70-sexies DPR 633/72) il trasferimento al Gruppo delle eccedenze di credito, emergenti dalla dichiarazione annuale di ciascun soggetto partecipante e relative all'anno precedente a quello di ingresso nel Gruppo medesimo. Tale eccedenza, dunque, resta nella disponibilità esclusiva del soggetto partecipante al Gruppo IVA, il quale può scegliere se richiedere il rimborso dell'IVA a credito in sede di dichiarazione annuale ai sensi dell'art. 30 DPR 633/72 o utilizzarlo in compensazione con altre imposte e contributi ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97 (compensazione orizzontale). Nel caso oggetto della Risp. AE 11 febbraio 2025 n. 24, invece, i costi relativi all'organizzazione dei pacchetti turistici rappresentano una componente di calcolo della base imponibile nell'ambito del regime speciale IVA dell'art. 74-ter e la necessità di riportare al pe...

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a cura di

redazione Memento

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