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venerdì 14/02/2025 • 06:00

Fisco Indici sintetici di affidabilità fiscale

Concordato biennale: cessazione per il soggetto ISA che transita nel forfetario

I soggetti ISA che transitano nel 2025 nel regime forfetario, poiché non superano nel 2024 l'importo di 35.000 euro come redditi di lavoro dipendente e assimilati, devono prestare attenzione all'ipotesi di cessazione del concordato preventivo biennale in caso di adesione allo stesso.

di Francesco Barone - Dottore commercialista e Revisore legale

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L'art. 1 c. 12 L. 207/2024 (Legge di Bilancio 2025) ha introdotto una modifica, valida per il solo anno 2025, alla lettera d-ter dell'art. 1 c. 57 L. 190/2014, stabilendo che, non sono esclusi dal regime forfetario, i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l'importo di 35.000 euro (limite precedente 30.000 euro). La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.

Le cause di esclusione del CPB

Per i soggetti ISA, l'art. 21 del D.Lgs. 13/2024, dispone che il concordato cessa di avere efficacia a partire dal periodo d'imposta nel quale si verifica una delle seguenti condizioni:

a) il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso. La cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale di cui all'art. 9-bis DL 50/2017 conv. in L. 96/2017;

b) il contribuente cessa l'attività;

b-bis) il contribuente aderisce al regime forfetario di cui all'art. 1 c. 54-89 L. 190/2014;

b-ter) la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'art. 5 TUIR è interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più eredi in caso di decesso del socio o associato​;

b-quater) il contribuente dichiara ricavi di cui all'art. 85, c. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'art. 54 c. 1 TUIR, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi indici sintetici di affidabilità fiscale maggiorato del 50%.

Il caso

In attesa di conoscere il pensiero dell'Amministrazione Finanziaria circa la decorrenza della normativa riguardante l'incremento della soglia da 30.000 euro a 35.000 euro, nell'ipotesi in cui il nuovo limite attiene all'anno 2024, si può avverare il seguente caso.

Si ipotizzi che un lavoratore autonomo, titolare anche di reddito di pensione per un importo superiore a 30.000 euro, non abbia potuto usufruire, osservando sempre le altre condizioni, del regime forfetario nel periodo d'imposta 2023 e precedenti. Ne consegue che ha applicato gli ISA per questi ultimi anni.

Nel 2024 ha aderito al CPB per gli anni 2024 e 2025, ricevendo la proposta basata anche sui dati rilevanti ai fini ISA.

Per effetto della novella introdotta dalla legge di bilancio 2025, ora valuta la possibilità di applicare per il 2025 il regime forfetario, avendo conseguito nel 2024 un reddito da pensione per 32.000 euro, ma considera anche l'eventuale cessazione del CPB.

Spunti riflessivi

Come sopra evidenziato, tra le cause di cessazione del concordato, appare distintamente l'adesione al regime forfetario (lett. b-bis).

Sul punto, la Circ. AE 17 settembre 2024, n. 18/E, ha giustificato detta causa di cessazione ritenendo che, la modifica del regime fiscale effettuata dal contribuente in corso di CPB, potrebbe determinare una significativa distorsione nelle logiche applicative del CPB stesso. Senza tale causa di cessazione, infatti, il contribuente, potrebbe accedere al CPB riservato ai soggetti ISA e poi, transitando tra i contribuenti forfetari, applicare un regime fiscale differente per il quale sarebbe stato proposto un reddito individuato con altre modalità.

Ritornando al caso prospettato, per effetto di quanto sostenuto da AE, il contribuente che ha aderito al CPB nel 2024, ma intende applicare per il 2025 il regime forfetario, rientrerebbe nella causa di cessazione suesposta.

Ed allora sembra opportuno che detto contribuente valuti attentamente la propria posizione contabile e tributaria in generale, al fine di verificare la convenienza o meno di “abbandonare” il CPB per il 2025, tenendo conto comunque che l'adesione rimane valida per il 2024.

Da una parte, potrebbe essere conveniente rinunciare al CPB per ragioni che attengono al minore carico fiscale esistente nel regime forfetario, dall'altra, non bisogna dimenticare l'affievolimento dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione Finanziaria e della Guardia di finanza.

Infatti, l'art. 34 D.Lgs. 13/2024, dispone che, per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'art. 39 DPR 600/73, non possono essere effettuati salvo che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33 del decreto sul concordato.

Non bisogna poi dimenticare che il soggetto ISA che ha aderito al CPB per gli anni 2024/2025, ha la possibilità di usufruire della sanatoria per gli anni dal 2018 al 2022, ai sensi dell'art. 2-quater DL 113/2024, con la conseguenza che, una volta versata l'unica rata o la prima rata (in caso di versamento rateale), le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo, di cui all'art. 39 DPR 600/73, nonché quelle di cui all'art. 54 c. 2 , secondo periodo, DPR 633/72, non possono essere effettuate, fatta eccezione per alcuni casi previsti dalla normativa (es. cause di decadenza, applicazione di misure cautelari, ecc.).

Da ultimo, in merito al controllo sulla citata sanatoria, si evidenzia che, in un recente video forum, la Guardia di finanza ha tenuto a precisare che, se a seguito dell'attività ispettiva, emerge la regolarità della procedura, operano le preclusioni circa la possibilità di procedere alla rettifica delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.   

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