martedì 11/02/2025 • 06:00
Nel corso di un incontro con la stampa specializzata, il MEF ha fornito risposte in materia di: attestazione di conformità degli atti digitali; modalità di trattazione delle udienze; problematiche legate all'accesso ai fascicoli nei giudizi riuniti e limitazioni per i difensori dei diversi ricorrenti.
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In occasione di un incontro con la stampa specializzata sono stati trattati alcuni aspetti processuali di particolare interesse relativi al contenzioso tributario telematico. Le risposte fornite dal MEF hanno chiarito importanti questioni procedurali, che riguardano: L'attestazione di conformità degli atti digitali, con particolare attenzione alla differenza tra firma digitale e certificazione di conformità. Le modalità di trattazione delle udienze, in particolare la richiesta di pubblica udienza e la sua validità per le udienze successive. Le problematiche legate all'accesso ai fascicoli nei giudizi riuniti e le limitazioni per i difensori dei diversi ricorrenti. Questi aspetti confermano il crescente peso della digitalizzazione nel processo tributario e le relative difficoltà applicative, ponendo interrogativi sulla necessità di ulteriori interventi normativi per garantire maggiore chiarezza e uniformità. Attestazione di conformità e firma digitale: due concetti distinti Uno dei punti chiave emersi dall'incontro con la stampa specializzata - probabilmente quello di maggior interesse sul tema del rito tributario - riguarda la differenza tra firma digitale sugli allegati e attestazione di conformità, spesso fonte di dubbi tra i difensori. Il MEF ha chiarito che la firma digitale non equivale all'attestazione di conformità e ha specificato cosa deve attestare il difensore per garantire la validità processuale dei documenti depositati telematicamente. Firma digitale vs attestazione di conformità Firma digitale: garantisce l'integrità del documento e l'identità del firmatario, ma non certifica la corrispondenza con l'originale. Attestazione di conformità: serve a dichiarare che la copia digitale è fedele all'originale cartaceo o a una copia autentica. Secondo il MEF, l'attestazione deve contenere: Identificazione del documento (es. sentenza, contratto, visura). Origine della copia (originale cartaceo, copia autentica o documento originale). Dichiarazione di conformità alla versione originale. Luogo, data e firma del difensore (digitale per i depositi telematici). L'attestazione è obbligatoria quando un documento cartaceo viene digitalizzato per il deposito nel fascicolo telematico (es. sentenze, notifiche, certificati). Non è richiesta per documenti già nativamente digitali (es. visure camerali scaricate online, certificati anagrafici online, sentenze recepita dal PTT, ecc.). Conseguenze della mancata attestazione Se il difensore omettesse l'attestazione di conformità, il documento potrebbe essere dichiarato inammissibile e non considerato dal giudice, con possibili pregiudizi per la difesa del contribuente. In conclusione, Il MEF ha ribadito che la firma digitale non sostituisce l'attestazione di conformità, imponendo ai difensori maggiore attenzione nella gestione della documentazione processuale. Questo chiarimento è fondamentale per garantire l'ammissibilità degli atti e rafforzare la transizione al processo tributario telematico, evitando problematiche formali che possano penalizzare il contribuente. Udienze di sospensiva e merito: continuità della richiesta di pubblica udienza Uno dei temi più dibattuti riguarda la richiesta di pubblica udienza in caso di sospensiva e rinvio al merito. Il dubbio sollevato era se il contribuente, dopo aver richiesto la trattazione in pubblica udienza in sede cautelare, fosse tenuto a ripresentare una nuova istanza per la fase di merito. Il MEF ha chiarito che la richiesta di pubblica udienza presentata nella fase cautelare rimane valida per le successive udienze, comprese quelle di merito. Non è quindi necessario ripresentare una nuova istanza di udienza pubblica se questa è già stata richiesta nell'atto introduttivo del giudizio. Tale interpretazione si inserisce nel nuovo quadro normativo che ha rafforzato l'autonomia della fase cautelare rispetto a quella di merito, ma senza interrompere il collegamento procedurale tra le due fasi. Un ulteriore aspetto che merita attenzione riguarda la modalità di trattazione delle udienze, ovvero in presenza o da remoto. In caso di richiesta di trattazione da remoto nella fase cautelare, questa modalità continuerà a valere anche per la discussione di merito, salvo espressa richiesta di modifica. Accesso ai fascicoli nei giudizi riuniti: un problema di trasparenza Un ulteriore tema sollevato riguarda i casi di giudizi riuniti, in particolare quando vi siano più ricorrenti con difensori diversi. Nel caso in cui il giudice disponga la riunione di più ricorsi per connessione soggettiva o oggettiva, il fascicolo telematico di primo grado viene unificato. Tuttavia, la gestione dell'accesso agli atti da parte dei difensori rimane problematicamente limitata. Il MEF ha chiarito che, in secondo grado, ogni difensore può consultare solo gli atti relativi ai ricorrenti che aveva assistito nel primo grado. Per accedere agli atti prodotti dagli altri difensori, è necessario presentare un'apposita istanza di accesso al fascicolo, poiché non è prevista una visualizzazione automatica dell'intero fascicolo riunito. Il MEF suggerisce di fare varie richieste di accesso temporaneo per visualizzare anche i fascicoli delle controparti non difese dal richiedente. Questa limitazione crea non poche difficoltà, soprattutto considerando che il fascicolo di primo grado, una volta riunito, costituisce un unico atto processuale, il che renderebbe logico consentire un accesso più ampio ai difensori. Per il futuro, il MEF ha segnalato che è in corso un'implementazione per garantire l'accesso integrale al fascicolo processuale nei casi di riunione, ma al momento resta la necessità di presentare istanza formale per ottenere la visione degli atti degli altri difensori. La digitalizzazione tra opportunità e criticità Le risposte del MEF evidenziano come la digitalizzazione del processo tributario stia avendo un impatto significativo sulla prassi processuale, ma al tempo stesso emergano problematiche interpretative e operative che necessitano di ulteriori interventi chiarificatori. La continuità della richiesta di pubblica udienza tra fase cautelare e merito è un principio importante che garantisce maggiore certezza procedurale e riduce il rischio di decadenze involontarie. La distinzione tra firma digitale e attestazione di conformità impone ai difensori di adottare maggiore cautela nella gestione della documentazione telematica, per evitare che atti non conformi possano essere esclusi dal giudizio. Le limitazioni nell'accesso ai fascicoli nei giudizi riuniti rappresentano una criticità che deve essere superata attraverso un miglioramento della gestione digitale degli atti processuali, per garantire trasparenza e parità di accesso alle informazioni necessarie per la difesa. In prospettiva, è auspicabile che il processo tributario telematico venga ulteriormente affinato, garantendo una maggiore uniformità interpretativa e strumenti più efficaci per gestire le complessità derivanti dalla digitalizzazione del contenzioso. ...
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