venerdì 07/02/2025 • 12:23
L'Agenzia delle Entrate, nel corso di un incontro con la stampa specializzata, ha confermato che i rimborsi dati dal datore di lavoro per la ricarica elettrica dei veicoli usati a uso promiscuo dai dipendenti sono soggetti a tassazione.
redazione Memento
Nel corso di un incontro con la stampa specializzata, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti, ribadendo che i rimborsi per le ricariche elettriche sono tassati.
Già con la risp. AE 25 agosto 2023 n. 421, che rinviava alla Circ. AE 23 dicembre 1997 n. 326, era stato chiarito che la modalità di determinazione forfetaria del valore dei veicoli ad uso promiscuo da assoggettare a tassazione prescinde da qualunque valutazione degli effettivi costi di utilizzo del mezzo e anche dalla percorrenza che il dipendente effettua realmente. È del tutto irrilevante, quindi, che il dipendente sostenga a proprio carico tutti o taluni degli elementi che sono nella base di commisurazione del costo di percorrenza fissato dall'ACI. Il datore di lavoro, oltre a concedere la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo, può fornire, gratuitamente o meno, altri beni o servizi (come l'immobile per custodire il veicolo, ecc.), che andranno separatamente valutati al fine di stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente.
La citata risp. 421, nel dettaglio, ha chiarito che l'installazione delle infrastrutture (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l'abitazione del dipendente rientra nei beni che vanno separatamente valutati per stabilire l'importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente; il consumo di energia non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso spese sostenuto dal lavoratore.
Si precisa che, in generale, le somme che il datore di lavoro corrisponde al lavoratore a titolo di rimborso spese costituiscono, per quest'ultimo, reddito di lavoro dipendente, ad eccezione delle spese rimborsate nell'esclusivo interesse del datore di lavoro, anticipate dal dipendente per snellezza operativa e fatte salve specifiche deroghe previste dall'art. 51 c. 5 DPR 917/86 per il rimborso analitico delle spese per trasferte.
Coerentemente con tali conclusioni, nella medesima risposta è stato sostenuto che anche i rimborsi erogati dal datore di lavoro al proprio dipendente per le spese di energia elettrica finalizzata alla ricarica degli autoveicoli assegnati in uso promiscuo costituiscono reddito di lavoratore dipendente da assoggettare a tassazione.
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