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martedì 04/02/2025 • 11:41

Lavoro Dai Consulenti del Lavoro

Legge di Bilancio 2025, Collegato Lavoro e Milleproroghe: analisi delle novità

I Consulenti del Lavoro, con Circ. 3 febbraio 2025 n. 1, analizzano le maggiori novità in ambito lavoristico e previdenziale introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, dal Collegato Lavoro e dal Decreto Milleproroghe.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 10 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Milleproroghe (D.L. 27 dicembre 2024, n. 202), del Collegato Lavoro (L. n. 203/2024) e della legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024), si definisce un nuovo quadro normativo destinato a incidere profondamente sul mondo del lavoro, della previdenza e della fiscalità.

Con la circolare n. 1/2025, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro analizza - sinteticamente - le principali innovazioni introdotte dai provvedimenti, fornendo una panoramica delle misure più rilevanti per lavoratori e imprese e un primo orientamento utile a comprendere le modifiche normative e le relative implicazioni operative.

Novità del Milleproroghe

Con il Decreto Milleproroghe è stata prevista la proroga fino al 31 dicembre 2025 della disposizione contenuta nell'art. 19, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo n. 81/2015. La norma prevede infatti la possibilità, qualora non siano state previste causali da parte dei contratti collettivi di qualsiasi livello, di applicare ai contratti a termine più lunghi di 12 mesi, una motivazione individuata dal datore di lavoro e il lavoratore tra le esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva.

Novità del Collegato Lavoro

Nella tabella sottostante sono esposte le principali novità giuslavoristiche contenute nel Collegato Lavoro.

Argomento

Novità

Sorveglianza sanitaria

La Legge n. 203/2024 sembra allentare i confini della visita preassuntiva, chiarendo - rispetto alle varie interpretazione sul significato della previgente lettera e-bis del comma 2 dell'art. 41 in oggetto - che la visita medica preassuntiva altro non è che una visita preventiva svolta in una fase precedente all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Somministrazione di lavoro

Vengono esclusi dal computo dei ben noti limiti quantitativi, volti a contingentare il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato, i casi in cui quest'ultima riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato, ovvero lavoratori aventi specifiche caratteristiche, oppure assunti per peculiari esigenze (tra cui: lo svolgimento di attività stagionali o per specifici spettacoli, nell'ambito delle start-up innovative, per sostituzione di lavoratori assenti, ma anche nell'ipotesi di lavoratori con più di 50 anni), oltre a prevedersi alcune ipotesi di esclusione in caso di impiego di soggetti disoccupati che godono da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione non agricola o di ammortizzatori sociali e di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Durata del periodo di prova

Fatte salve le disposizioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione per ogni 15 giorni di calendario a partire dalla data di inizio del rapporto di lavoro.  

In ogni caso la durata del periodo di prova non può essere inferiore a 2 giorni nè superiore a 15 giorni, per i rapporti di lavoro aventi durata non superiore a 6 mesi, e a 30 giorni, per quelli aventi durata superiore a 6 mesi e inferiore a 12 mesi 

Sospensione CIG/CIGS in caso di attività lavorativa

Il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato o autonomo durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate. 

Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede territoriale dell'INPS dello svolgimento dell'attività lavorativa. 

Dimissioni per fatti concludenti  

Dal 12 gennaio 2025, in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal CCNL applicato o comunque, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell'INL, che può verificarne la veridicità.   Conseguentemente, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore e a tale fattispecie non si applica la disciplina delle dimissioni telematiche.  Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro

Novità della Legge di Bilancio 2025

Nuovo cuneo fiscale: Il datore di lavoro riconosce al lavoratore dipendente un bonus calcolato in misura percentuale sul reddito di lavoro dipendente come segue:

  • per i redditi fino a 8.500 euro l'aliquota applicabile è del 7,1%;
  • oltre e fino a 15.000 euro, l'aliquota è del 5,3%;
  • oltre fino 20.000 euro, l'aliquota è del 4,8%.

Misure per la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi – auto in uso promiscuo: per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, il comma 48, dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2025 ha modificato la disciplina della tassazione dei redditi di lavoro dipendente nei casi di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori prevedendo che partecipa alla formazione del reddito un ammontare pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri.

Opzione donna, quota 103 e APE Sociale: prevista la proroga di queste misure pensionistiche anche per l'anno 2025.

Disposizioni in materia di congedi parentali e decontribuzione di lavoratrici madri: a decorrere dal 2025, per le lavoratrici e i lavoratori dipendenti, è prevista l'elevazione dell'indennità del congedo parentale all'80% della retribuzione per il secondo mese, entro il sesto anno di vita del bambino anziché al 60%. Inoltre, il legislatore eleva dal 30% all'80% l'indennità anche per il terzo mese di congedo parentale, sempre entro il sesto anno di vita del bambino. I commi 219 e 220 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2025 hanno reso strutturale la decontribuzione per le lavoratrici madri già prevista dalla Legge di Bilancio per il 2024 e ampliato la platea delle beneficiarie. Dal 2025, è previsto, infatti, un parziale esonero contributivo della quota dei contributi previdenziali per IVS a carico lavoratore per le lavoratrici dipendenti (a esclusione dei rapporti di lavoro domestico), nonché per le lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno tra redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa in contabilità ordinaria, redditi d'impresa in contabilità semplificata o redditi da partecipazione e che non abbiano optato per il regime forfetario.

Per beneficare di tale agevolazione, le lavoratrici devono essere madri di due o più figli e l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo. A decorrere dall'anno 2027, per le madri di tre o più figli, l'esonero contributivo spetta fino al mese del compimento del diciottesimo anno di età del figlio più piccolo. Le beneficiarie devono avere inoltre una retribuzione o il reddito imponibile ai fini previdenziali non superiore all'importo di 40.000 euro su base annua.

Bonus affitti: le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.  

Limite dei fringe benefit: per gli anni 2025, 2026 e 2027 il limite dei fringe benefit è elevato a 1000 euro per tutti i lavoratori dipendenti (2000 euro per i lavoratori con figli).

Bonus per i lavoratori del turismo: Al fine di garantire stabilità occupazionale e sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo 1° gennaio - 30 settembre 2025 ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e dipendenti del comparto del turismo (inclusi gli stabilimenti termali), in relazione alle prestazioni di lavoro notturno e straordinario effettuate nei giorni festivi, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale pari al 15% della retribuzione lorda.

Nuova Decontribuzione SUD: Per mantenere i livelli di crescita nel mezzogiorno e contribuire alla riduzione dei divari territoriali, è stata introdotta un'agevolazione consistente nella decontribuzione parziale dei complessivi contributi previdenziali (esclusi premi e contributi INAIL). L'esonero si applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti (e dunque non rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola e media impresa) nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.  L'esonero parziale si applica ai rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di lavoro domestico e dei contratti di apprendistato. Il beneficio è modulato come segue:

Anno

Lavoratore beneficiario

Misura dell'esonero

Massimale mensile (*)

2025

Assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2024

25%

€ 145

2026

Assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2025

20%

€ 125

2027

Assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2026

20%

€ 125

2028

Assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2027

20%

€ 100

2029

Assunto a tempo indeterminato fino al 31 dicembre 2028

15%

€ 75

(*) Per 12 mensilità.

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