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martedì 04/02/2025 • 06:00

Speciali DECRETO IRPEF E IRES

Fusione: nuovo limite quantitativo al riporto delle perdite

Le modifiche apportate dal D.Lgs. 192/2024 revisionano il regime impositivo dei redditi e riordinano il regime di circolazione delle perdite delle società partecipanti a operazioni straordinarie. Come cambia il limite quantitativo al riporto delle perdite nella fusione?

di Ignazio La Candia - Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, Milano

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Con le modifiche intervenute ad opera del D.Lgs. 192/2024 (Decreto IRPEF e IRES), sia l'art. 84 TUIR (che reca la disciplina del riporto delle perdite fiscali) sia l'art. 172 TUIR prevedono come condizione per il riporto delle perdite il superamento dello stesso test qualitativo di “vitalità economica” (i.e. ammontare di ricavi e proventi dell'attività caratteristica, nonché ammontare delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi superiore al 40% di quello risultante dalla media degli ultimi due esercizi anteriori) e come limite quantitativo quello rappresentato dal valore economico del patrimonio netto.

Modifiche all'art. 172 TUIR

A seguito della novella normativa, le perdite delle società che partecipano alla fusione, compresa la società incorporante, possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante per la parte del loro ammontare che non eccede il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite. Tale valore, determinato alla data di efficacia della fusione ai sensi dell'art. 2504-bis c.c., deve risultare da una relazione giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società scelto tra quelli di cui all'art. 2409-bis c. 1 c.c. e al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 64 c.p.c.

Valore economico del patrimonio: i chiarimenti della Relazione Illustrativa

Con tale modifica è stato attuato il criterio direttivo previsto dalla Legge Delega Fiscale che auspicava la revisione del limite quantitativo al riporto delle perdite rappresentato dal patrimonio netto contabile della società dotata di perdite fiscali, essendo questo un indicatore del tutto approssimativo della capacità dell'attività produttiva, da cui sono derivate le perdite fiscali, di generare futuri redditi imponibili. È, infatti, palese che tale capacità prospettica è scarsamente rappresentata dal valore contabile del patrimonio netto (o meglio, non ha alcun collegamento logico con esso). Il valore economico del patrimonio netto rappresenta invece un parametro maggiormente significativo della recuperabilità delle pregresse posizioni soggettive fiscali, come peraltro valorizzato in alcuni Interpelli in materia (Risp. AE 93 e 94/2018 e 527/2019).

Il valore economico del patrimonio netto è ridotto di un importo pari al prodotto tra la somma dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data di efficacia della fusione (ai sensi dell'art. 2504-bis c.c.) e il rapporto tra lo stesso valore economico del patrimonio e il valore del patrimonio netto contabile; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del rispettivo patrimonio netto contabile quale risulta dall'ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all'art. 2501-quater c.c., senza tener conto dei conferimenti e versamenti fatti negli ultimi ventiquattro mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa; tra i predetti versamenti non si comprendono i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

La possibilità di riporto in diminuzione delle perdite è subordinata al superamento del test qualitativo di “vitalità economica” (art. 172 c. 7 TUIR).

Modifiche di analogo tenore sono state introdotte all'art. 84 TUIR, che disciplina il riporto delle perdite fiscali. In particolare, il nuovo c. 3-ter prevede che le perdite sono riportabili per un importo complessivamente considerato non eccedente il valore economico del patrimonio netto della società che riporta le perdite, quale risultante da una relazione giurata di stima. In assenza della relazione giurata di stima, il riporto delle perdite è consentito nei limiti del valore del patrimonio netto contabile. Anche in questo caso, in continuità con la disciplina previgente, per motivi antielusivi il patrimonio netto contabile va assunto al netto dei conferimenti e versamenti operati negli ultimi ventiquattro mesi antecedenti rispetto alla data di riferimento del bilancio di esercizio o della situazione patrimoniale rilevante, senza considerare i contributi erogati a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il riporto delle perdite nel caso di trasferimento delle partecipazioni 

Il c. 3 dell'art. 84 esclude (in termini generali) il riporto delle perdite nel caso in cui le partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite vengono trasferite o comunque acquisite da terzi, anche a titolo temporaneo, e inoltre viene modificata l'attività principale in fatto esercitata nei periodi di imposta in cui le perdite sono state realizzate.

Va sottolineato che (a seguito del parere reso dalla VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati) quando il trasferimento delle suddette partecipazioni interviene durante la prima metà del periodo di imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili:

  • le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine dell'ultimo periodo di imposta chiuso prima della data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni;
  • il valore del patrimonio netto, economico o contabile, da utilizzare come limite quantitativo deve essere per omogeneità calcolato alla medesima data;
  • l'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sono quelli dell'esercizio chiuso in tale data;
  • i conferimenti e versamenti che riducono il valore del patrimonio netto, economico o contabile, sono quelli effettuati nei ventiquattro mesi anteriori a tale data.

Qualora invece il trasferimento della partecipazione interviene dopo la metà del periodo di imposta del soggetto cui si riferiscono le perdite riportabili:

  • le condizioni cui è subordinato il riporto delle perdite e il limite quantitativo si applicano alle perdite fiscali e alle altre “posizioni soggettive” risultanti al termine del periodo di imposta in corso alla data di efficacia del trasferimento delle partecipazioni, in quanto quelle esistenti al termine del periodo di imposta precedente potrebbero risultare non più significative;
  • il valore del patrimonio netto, economico o contabile, da utilizzare come limite quantitativo deve essere per omogeneità calcolato alla medesima data;
  • l'ammontare dei ricavi e proventi dell'attività caratteristica e delle spese per prestazioni di lavoro subordinato e relativi contributi, sono quelli dell'esercizio chiuso in tale data;
  • i conferimenti e versamenti che riducono il valore del patrimonio netto, economico o contabile,  sono quelli effettuati nei ventiquattro mesi anteriori a tale data.

Come specificato nella Relazione Illustrativa al D.Lgs. 192/2024, tale precisazione risponde ad esigenze di  semplificazione al fine di evitare di introdurre obblighi di predisposizione di bilanci infrannuali volti alla quantificazione provvisoria delle perdite maturate in corso d'anno che non avrebbero trovato riscontro in un effettivo frazionamento del periodo di imposta della società acquisita.

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