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lunedì 03/02/2025 • 06:00

Lavoro Gestione fringe benefits

Welfare aziendale: agevolazioni anche per l’utilizzo di una carta nominativa

È possibile fruire delle agevolazioni per il welfare aziendale in caso di utilizzo di una carta di debito nominativa assegnata ai dipendenti con modalità di utilizzo predefinito presso un numero determinato di esercenti. A confermarlo l’Agenzia delle Entrate con Risposta a interpello 15 gennaio 2025 n. 5.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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  • Tempo di lettura 8 min.
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La risposta a interpello n. 5 del 15 gennaio 2025 dell'Agenzia delle Entrate innanzitutto passa in rassegna le modalità di erogazione dei fringe benefits per evitare, laddove non sia consentito il rimborso della somma al lavoratore, che vengano attratti dal principio generale di omnicomprensività del reddito di lavoro dipendente fissato dall'art. 51, c. 1, TUIR.

Come noto, infatti, secondo la regola fissata dalla disposizione in parola, qualsiasi somma o valore che il lavoratore percepisce in relazione al rapporto di lavoro concorre a determinare il reddito di lavoro dipendente.

Le ipotesi derogatorie a tale principio sono quelle previste dai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell'articolo 51 che ci occupa, che consentono a determinate condizioni di escludere i fringe benefits (i.e. opere, beni e servizi) dal reddito di lavoro dipendente, con effetto ai fini contributivi per l'effetto dell'armonizzazione delle due basi imponibili prevista dall'art. 12 legge 153/69.

Servizi rimborsabili

A tal fine, come anticipato, il datore di lavoro non può procedere al rimborso delle somme direttamente ai lavoratori tranne alcune eccezioni riservate ad alcune ipotesi tipizzate dal legislatore all'articolo 51, c. 2, lett. d-bis, f-bis) e f-ter), TUIR (Interpello Agenzia delle entrate n. 273/2019) nonché, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, dall'articolo 1, commi 390 e 391, della legge 207/2024.

In particolare, la rimborsabilità è consentita esclusivamente per:

  • l'acquisto degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari fiscalmente a carico;
  • i servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari;
  • i servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti dei familiari e, limitatamente ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell'abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all'abitazione principale.

Accanto alla rimborsabilità di detti acquisti e servizi, per gli altri benefit opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, per il servizio di checkup medico (risoluzione Agenzia delle entrate n. 34/E del 2004), da parte di strutture esterne all'azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l'azienda e il terzo erogatore del servizio. (circolare Agenzia delle entrate n. 28/e del 15 giugno 2016).

Per favorire la messa disposizione dei benefits dal datore di lavoro, il comma 3­bis dell'articolo 51 del Tuir prevede che l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale.

Inoltre, l'articolo 6 del D.M. 25 marzo 2016 ha previsto al comma 1 che la suddetta erogazione pu ò avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l'intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare.

Al successivo comma 2 aggiunge che, in deroga a quanto disposto dal suddetto comma 1, i beni e servizi di cui all'articolo 51, comma 3, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 possono essere cumulativamente indicati in un unico documento di legittimazione purché il valore complessivo degli stessi non ecceda il limite di importo di cui alla medesima disposizione.

L'utilizzo di una carta di debito

Nell'ambito del suddetto quadro normativo, la risposta ad interpello n. 5 del 2025 dell'Agenzia delle entrate consente l'applicazione dell'esenzione fiscale, e per l'effetto di quella contributiva, anche nel caso di riconoscimento dei fringe benefit mediante l'utilizzo di una carta di debito.

Segnatamente, nel caso di specie, la carta di debito è nominativa (ossia utilizzabile unicamente dal dipendente, titolare della stessa, tramite un PIN personale o riconoscimento biometrico) e dunque può essere utilizzata esclusivamente dal lavoratore a cui viene rilasciata ai fini dell'assegnazione dei fringe benefit, ossia i beni e i servizi, messi a loro disposizione e nel limite dei budget di spesa.

L'Agenzia delle Entrate aveva già in passato ammesso la possibilità di utilizzare un budget figurativo per la fruizione di beni e servizi attraverso un circuito elettronico, come ricorda anche l'ultimo documento di prassi.  In particolare, è stato chiarito che tale budget figurativo «non rappresenta un titolo di credito, ma consente di individuare in tempo reale il lavoratore che attiva un servizio previsto dal Piano e, al contempo, di scongiurare un eventuale utilizzo improprio. e/o fraudolento dei servizi stessi, quale potrebbe essere, ad esempio, la richiesta di altri servizi oltre quelli offerti dal datore di lavoro ovvero una loro diversa modalità di erogazione che possa comportare una maggiore spesa» (risposta pubblicata il 18 luglio 2019, n. 273).

Possibile l'esenzione

Tornando all'Interpello n. 5/2025, l'Agenzia delle entrate riconosce alla modalità proposta dall'istante per l'erogazione dei fringe benefits indicata supra, la possibilità di fruire dell'esenzione fiscale prevista dall'articolo 51, comma 2 e 3, ultimo periodo del TUIR in quanto può essere riconosciuta la funzione di documento di legittimazione ai sensi del comma 3­bis dell'articolo 51 del Tuir.

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Luca Furfaro

- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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