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martedì 28/01/2025 • 06:00

Lavoro Aziende con almeno 15 dipendenti

Lavoratori disabili: invio del prospetto informativo entro il 31 gennaio

I datori di lavoro che impiegano complessivamente almeno 15 dipendenti devono comunicare entro il 31 gennaio la loro situazione occupazionale per i successivi adempimenti previsti per il collocamento obbligatorio dei lavoratori disabili. Il termine è perentorio e per l’inadempimento sono previste sanzioni.

di Mario Cassaro - Consulente del lavoro in Latina

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  • Tempo di lettura 9 min.
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I datori di lavoro che impiegano almeno 15 dipendenti a livello nazionale, devono trasmettere entro il 31 gennaio al servizio provinciale competente il Prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero ed i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili (art. 9, c. 6, legge 68/99). I dati devono essere riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e l'adempimento non va effettuato ogni anno ma solo quando, rispetto all'ultimo Prospetto inviato, siano avvenuti cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

Finalità

L'adempimento in esame è necessario ai fini del rispetto degli obblighi in materia di collocamento obbligatorio, per l'assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette in riferimento ai posti di lavoro e alle mansioni disponibili, come previsto dalla legge 68/99.

Contenuto

Le informazioni minime contenute nel Prospetto, stabilite con DM Min. Lav. 22 novembre 1999, sono le seguenti:

  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti e il numero di lavoratori su cui si computa la quota di riserva;
  • il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva, senza distinzioni riferite al titolo invalidante, con l'indicazione del sesso, dell'età, della qualifica di appartenenza e della data di inizio del rapporto di lavoro;
  • il numero di lavoratori computabili nella quota di riserva eventualmente assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, a termine, di fornitura di lavoro temporaneo, a domicilio o con telelavoro;
  • il numero complessivo dei lavoratori dipendenti appartenenti alle categorie di cui all'art. 18, c. 2, legge 68/99;
  • i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori disabili di cui all'art. 1 legge 68/1999;
  • altre informazioni concernenti le convenzioni in corso e le autorizzazioni concesse a titolo di esonero o compensazione territoriale.

Per quota di riserva si intende la percentuale di lavoratori con disabilità che le aziende sono obbligate ad assumere, in particolare:

  • le aziende che impiegano tra i 15 ed i 35 dipendenti sono tenute ad assumere una persona disabile;
  • le aziende che hanno in organico dai 36 ai 50 impiegati devono assumere almeno due soggetti disabili;
  • le aziende con oltre 50 dipendenti devono riservare il 7% dei posti disponibili alle persone appartenenti alle categorie protette.

Le aziende con oltre 50 dipendenti sono inoltre obbligate ad assumere i soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all'art. 18 (ovvero orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per cause di lavoro, di guerra o di servizio; coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati) nelle seguenti misure:

  • un'unità lavorativa se il datore di lavoro occupa da 51 a 150 dipendenti;
  • l'1% dell'organico complessivo aziendale nel caso in cui il datore di lavoro occupi più di 150 dipendenti.

Computo dei dipendenti

I lavoratori rientranti nella base di calcolo a fini della quota di riserva sono:

  • lavoratori subordinati con contratto full-time
  • lavoratori subordinati con contratto part-time (conteggiati in proporzione all'orario di lavoro con arrotondamento all'unità qualora l'orario sia superiore al 50%);
  • lavoratori con contratto intermittente (conteggiati in proporzione all'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre).

Sono invece esclusi dall'organico i seguenti lavoratori:

  • lavoratori a domicilio, collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co) e dirigenti;
  • lavoratori addetti all'attività di vigilanza privata;
  • disabili occupati, assunti ai sensi della stessa legge n. 68/1999 o che abbiano una riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 60% o minorazioni ascritte dalla 1° alla 6° categoria di cui alle tabelle annesse al T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con DPR 915/78 o con disabilità intellettiva e psichica, con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%, accertata dagli organi competenti;
  • lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi;
  • lavoratori a termine assunti in sostituzione di lavoratori a tempo indeterminato;
  • lavoratori divenuti inabili in costanza di servizio, con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 60%;
  • lavoratori che si sono invalidati successivamente all'assunzione per infortunio sul lavoro o malattia professionale;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro;
  • apprendisti, tirocinanti e stagisti;
  • lavoratori operanti esclusivamente all'estero;
  • lavoratori del sottosuolo e adibiti a trasporto del minerale;
  • lavoratori occupati in cantiere;

È inoltre escluso dal computo il personale che opera nei seguenti settori:

  • trasporto aereo, marittimo e terrestre, limitatamente al personale viaggiante e navigante;
  • impianti a fune, in relazione al personale direttamente adibito alle aree operative di esercizio e regolarità dell'attività di trasporto;
  • autotrasporto, per quanto concerne il personale viaggiante;
  • edile, per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore;
  • lavoratori operanti direttamente nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione;
  • lavoratori impegnati in lavorazioni che comportano il pagamento di un tasso di premio, ai fini INAIL, pari o superiore al 60 per mille;
  • lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
  • lavoratori distaccati da un'altra azienda
  • ricercatori universitari.

Modalità di trasmissione

Il Prospetto informativo deve essere trasmesso esclusivamente attraverso l'apposita procedura telematica presente sul sito www.cliclavoro.gov.it secondo le disposizioni contenute nel Decreto interministeriale 2 novembre 2010 (art. 40, c. 4, DL 112/2008 conv. dalla legge 133/2008) e l'invio con strumenti diversi rispetto a quelli stabiliti costituisce inadempimento del relativo obbligo. Il termine è perentorio e non prorogabile nel caso cada di sabato o giorno festivo. Il Prospetto informativo può essere trasmesso direttamente dal datore di lavoro, oppure dai soggetti indicati nell'art. 1, c. 1 e art. 2, c. 1, legge 12/79 e l'accesso è consentito esclusivamente tramite le credenziali SPID o CIE. In particolare, è possibile delegare la trasmissione del Prospetto a:

  • consulenti del lavoro, avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e esperti contabili,
  • associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa, che abbiano affidato l'esecuzione secondo quanto previsto dall'art. 1, c. 4, legge 12/79 e successive modificazioni;
  • associazioni di categoria delle imprese agricole (art. 9-bis, c. 6, legge 608/96) e altre associazioni di categoria dei datori di lavoro (art. 6, c. 1, D.Lgs. 297/2002);
  • agenzie per il lavoro di cui all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), D.Lgs. 276/2003, per l'invio del Prospetto relativo ai propri dipendenti;
  • consorzi e i gruppi di imprese (art. 31 D.Lgs. 276/2003) per l'invio dei prospetti riguardanti tutte le imprese del gruppo o consorziate.

La procedura telematica consente di compilare un Prospetto informativo anche partendo da uno già inserito in precedenza.

Sanzioni

Per la violazione dell'obbligo dell'invio del Prospetto informativo, per i datori di lavoro soggetti a tale adempimento, è prevista una sanzione amministrativa di 702,43 euro, maggiorata di 34,02 euro per ogni giorno di ritardo. La trasmissione di un Prospetto incompleto e privo delle indicazioni relative alle mansioni disponibili per i lavoratori disabili non rientra nella fattispecie del mancato o ritardato invio, ma integra la diversa violazione riconducibile alla mancata copertura della quota di riserva per cause imputabili al datore di lavoro, poiché incide sulla possibilità di effettivo avviamento lavorativo. La sanzione è comminata dall'Ispettorato territoriale competente in base alla Provincia in cui si realizzano le scoperture nell'avviamento al lavoro dei disabili, in ragione delle informazioni desumibili dai Prospetti inviati.

Infine, si ricorda che la rettifica o l'annullamento di un Prospetto già trasmesso è prevista solo in caso di errore e/o se l'adempimento non era dovuto.

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