sabato 25/01/2025 • 06:00
In tema di accise, la Legge di Bilancio interviene introducendo l'estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-Das a tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici e inserendo nuove disposizioni in tema di accise sulla birra. Tale ultima novità è stata chiarita anche dalla Circ. AD 23 gennaio 2025 n. 2.
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Estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-Das
La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto una serie di rilevanti novità in materia di accise. La prima fra tutte è l'estensione dell'obbligo di utilizzo dell'e-Das a tutti i trasferimenti nazionali di prodotti energetici ad accisa assolta.
L'e-Das (Documento di accompagnamento semplificato), introdotto dall'art. 11 DL 124/2019, è il documento di accompagnamento che consente la circolazione dei prodotti ad accisa assolta e rappresenta un importante strumento di digitalizzazione e di semplificazione.
L'emissione e la gestione dell'e-Das consente una completa automatizzazione dell'intera filiera produttiva e garantisce all'Amministrazione finanziaria la consultazione immediata dei registri di carico e scarico della merce e l'accesso a tutti i dati fiscali dell'operatore.
L'art. 10 c. 3 D.Lgs. 504/95 (Testo unico accise, TUA) prevede che la circolazione dei beni sottoposti ad accise avvenga obbligatoriamente tramite l'e-Das. Per i prodotti energetici, tuttavia, era previsto l'esonero dalla presentazione di tale documento in relazione ai trasferimenti di merci inferiori a 1.000 chilogrammi, destinati a depositi non soggetti a denuncia, e per il GPL a uso combustione venduto al dettaglio (art. 25 TUA).
L'art. 1 c. 45 L. 207/2024 ha, invece, generalizzato l'obbligo di utilizzo dell'e-Das, estendendone l'impiego a tutte le movimentazioni nazionali di prodotti energetici. Resta confermata, invece, l'esenzione da tale obbligo per i trasferimenti di gas di petroli liquefatti (GPL) a uso combustione, effettuati dagli esercenti la vendita al minuto.
Secondo le stime del Legislatore, tale misura comporterà un aumento del gettito fiscale pari a 23,9 milioni di euro.
Disposizioni in materia di accise sulla birra
La Legge di Bilancio 2025 modifica, inoltre, le norme sulla produzione e commercializzazione della birra, reintroducendo alcune importanti semplificazioni per le imprese che operano in tale settore.
In particolare, l'art. 1 c. 72-73 L. 207/2024 prevede il ripristino di alcune agevolazioni fiscali già disposte per gli anni d'imposta 2022 e 2023 e interrotte, invece, nel 2024. Tale novità è stata chiarita anche dalla Circ. AD 23 gennaio 2025 n. 2.
Al fine di incentivare la produzione di birra, nel 2022 era stata introdotta, infatti, la diminuzione del 50% sull'aliquota accisa per i c.d. microbirrifici, ossia gli stabilimenti che realizzano una produzione annua non superiore a 10.000 ettolitri (art. 1 c. 1 lett. b DM 4 giugno 2019 n. 138). Anche i birrifici di medie dimensioni e quelli industriali potevano beneficiare di tale agevolazione, con una riduzione dell'aliquota accisa rispettivamente del 30% e del 20%.
Nel 2024, tuttavia, tale agevolazione era stata espunta e sostituita da una decurtazione del 40% sull'aliquota accisa per gli stabilimenti che realizzavano una produzione annua maggiore di 10.000 ettolitri.
Con la Legge di Bilancio 2025 vengono ripristinate le disposizioni dell'art. 35 c. 3-bis e 3-quater TUA. Tornano così in vigore le agevolazioni fiscali per i microbirrifici, per i quali è stata confermata la riduzione del 50% sull'aliquota accisa ordinaria.
Anche i birrifici di medie dimensioni possono nuovamente beneficiare della semplificazione già prevista nel 2022 e nel 2023: ossia la riduzione del 30% dell'aliquota accisa per gli stabilimenti con produzione annua compresa tra 10.001 e 30.000 ettolitri e la diminuzione del 20% dell'aliquota accisa per i birrifici con produzione annua tra 30.001 e 60.000 ettolitri.
In base alla normativa vigente (allegato I al TUA), l'accisa dovuta sulla birra è pari a 2,35 euro per ettolitro e per grado-plato, ossia la percentuale di concentrazione degli zuccheri presenti nel prodotto che ne determina il tasso alcolemico.
Nuove agevolazioni per i tabacchi lavorati
L'art. 1 c. 434 L. 207/2024 interviene sulla disciplina dei trasferimenti e dei depositi fiscali di tabacchi lavorati soggetti ad accisa.
Ai sensi dell'art. 6 c. 4 TUA, il depositario autorizzato o lo speditore registrato, ossia i soli soggetti che possono trasferire prodotti in regime di sospensione dall'imposta, sono tenuti, nell'ambito di ciascuna operazione, a prestare una garanzia sul pagamento dell'accisa gravante sui beni trasferiti.
Tuttavia, i depositari autorizzati che l'Amministrazione finanziaria considera particolarmente affidabili, poiché notoriamente solvibili e diligenti, possono essere esonerati dall'obbligo di prestare tale garanzia per i trasferimenti nazionali o intraunionali di prodotti energetici per via marittima, previo accordo con lo Stato membro di destinazione.
La Legge di Bilancio 2025 ha esteso tale beneficio ai trasferimenti di tabacchi lavorati che circolano in regime sospensivo, introducendo, inoltre, la possibilità di ottenere l'esonero dal pagamento della cauzione per i tabacchi lavorati in regime di sospensione che si trovano all'interno di un deposito fiscale.
Contrasto all'evasione in materia di pagamenti elettronici
La Legge di Bilancio 2025 introduce, infine, importanti novità anche in materia di fatturazione elettronica e trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati.
L'art. 1, comma 80, lett. a), ha previsto l'obbligo per gli operatori di conservare i file relativi alle fatture elettroniche fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione di riferimento. Nel caso in cui il soggetto sia sottoposto a procedimenti giudiziari in corso, invece, tali documenti dovranno essere conservati fino alla conclusione delle indagini stesse.
Tale obbligo di conservazione è finalizzato a consentire l'utilizzo delle informazioni e la consultazione dei documenti anche all'Agenzia delle dogane, oltre che, come già previsto, all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di Finanza.
L'accesso delle Dogane ai documenti relativi alla fatturazione, tuttavia, sarà limitato alle cessioni di prodotti sottoposti alla vigilanza e al controllo di cui all'art. 18 TUA, ossia ai prodotti sottoposti alle accise e alle altre imposte indirette.
Fonte: Circ. AD 23 gennaio 2025 n. 2
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Vedi anche
Pubblicata in GU 31 dicembre 2024 n. 305 la Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024). Tra le misure fiscali rilevano l'introduzione dell'IRES premiale e le modifiche al <..
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