venerdì 24/01/2025 • 06:00
Con Risp. 21 gennaio 2025 n. 8, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti relativamente alla disapplicazione della disciplina di contrasto al dividend washing nelle operazioni di cessione di partecipazioni c.d. utili compresi.
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La normativa del dividend washing non è applicabile ogniqualvolta le partecipazioni siano sprovviste dei requisiti oggettivi PEX, ovvero se sono relative a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata o che non svolgono un'attività commerciale. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate nella risposta 21 gennaio 2025 n. 8.
L'Istante riferisce che:
Acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo
Con l'espressione dividend washing si intende un'operazione consistente nell'acquisto di partecipazioni in prossimità della data di stacco del dividendo e nella successiva cessione delle partecipazioni stesse dopo l'incasso degli utili.
L'operazione determina, di fatto, un arbitraggio fiscale a vantaggio dei contribuenti che, in questo modo, volendo minimizzare il carico impositivo, possono incassare i dividendi esclusi da tassazione (alias: tassati al 5%) e poi realizzare plusvalenze esenti e minusvalenze fiscalmente deducibili. Nella prassi l'operazione si articola nelle seguenti fasi:
Al fine di evitare questi tipi di comportamento, l'art. 109 c. 3-bis e 3-ter TUIR prevede che, ai fini delle imposte sui redditi, devono considerarsi indeducibili fino a concorrenza dell'importo non imponibile dei dividendi percepiti nei 36 mesi precedenti il relativo realizzo (si veda anche Circ. AE 14 giugno 2006 n. 21):
Nel caso esaminato una società ha realizzato delle minusvalenze su partecipazioni indeducibili per effetto della disciplina relativa al c.d. dividend washing. In particolare queste minusvalenze sono:
Meccanismo di sterilizzazione delle minusvalenze
Con riferimento a quanto sopra, nella risposta all'interpello in commento, l'Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, attraverso la disciplina del c.d. dividend washing, il legislatore ha voluto individuare un meccanismo di sterilizzazione delle minusvalenze su partecipazioni aventi i requisiti oggettivi PEX limitato al valore del dividendo staccato dalle società partecipate nei 36 mesi antecedenti il realizzo stesso, ed operante in automatico, ovvero:
Per ottenere la disapplicazione della disciplina in esame, quindi, viene chiarita la necessità di dimostrare l'integrale tassazione dei dividendi oppure l'impossibilità del primo cedente dei titoli “dividendi inclusi” di usufruire del regime PEX.
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redazione Memento
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