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martedì 21/01/2025 • 15:30

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Dividend washing: casi di disapplicazione della disciplina di contrasto

L'Agenzia delle Entrate, con  Risp. 21 gennaio 2025 n. 8, ha chiarito che il dividend washing non dà rilievo alle cause che hanno determinato il prodursi di un componente negativo di reddito, pertanto la disciplina si applica in automatico al verificarsi delle condizioni previste.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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Con la risposta n. 8 del 21 gennaio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la disciplina del dividend washing opera in automatico al verificarsi delle condizioni previste, senza dare rilievo alle cause che hanno determinato il prodursi di un componente negativo di reddito da realizzo per il suo intero ammontare.

L'art. 5 quinquies DL 203/2005 conv. in L. 248/2005 ha introdotto nel TUIR una disciplina volta a contrastare le pratiche di arbitraggio fiscale poste in essere tramite operazioni di cessione di partecipazioni c.d. ''utili compresi'' (c.d. dividend washing) prevedendo un particolare regime di indeducibilità delle minusvalenze su dividendi non tassati. In altri termini, con tale disciplina il legislatore ha voluto eliminare il vantaggio fiscale conseguibile dall'acquirente di una partecipazione c.d. utile compreso, consistente nell'incasso del dividendo escluso da tassazione (tassato nella misura del 5%) e nella deduzione integrale della minusvalenza o della differenza negativa tra ricavo e relativo costo derivante dalla successiva cessione della stessa partecipazione.

Il suddetto vantaggio fiscale viene sterilizzato attraverso la previsione di cui all'art. 109 c. 3 bis DPR 917/86 secondo cui le minusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 101 sulle azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni che non possiedono i requisiti di cui all'art. 87 non rilevano fino a concorrenza dell'importo non imponibile, ovvero dei loro acconti, percepiti nei 36 mesi precedenti il realizzo.

Dal combinato disposto dell'art. 109 c. 3 bis e 3 ter si evince che l'indeducibilità delle minusvalenze opera se:

1) la cessione ha ad oggetto titoli partecipativi posseduti da meno di trentasei mesi che al contempo:

  • non rientrino nel regime PEX (essendo, come noto, fiscalmente irrilevante ogni minusvalenza, o differenza negativa, conseguita con riferimento alla cessione di questi ultimi);
  • presentino, in ogni caso, i requisiti cd. di natura oggettiva richiesti per l'applicazione del regime PEX, relativi alla residenza fiscale della società partecipata ed all'attività da questa esercitata;

2) nei 36 mesi precedenti la cessione, il titolo alienato abbia dato luogo alla distribuzione di dividendi.

Ne consegue che la disposizione relativa al dividend washing non trova applicazione ogniqualvolta le partecipazioni risultino sprovviste dei requisiti oggettivi PEX, ossia siano relative a soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata ovvero che non svolgono attività commerciale.

Nel caso di specie, le cessioni dei titoli sono state realizzate per salvaguardare l'Istante da maggiori perdite economiche sulla base di analisi e strategie di carattere finanziario, valutazioni storiche e prospettiche, derivanti dall'analisi dei trend dei mercati finanziari e dagli approfondimenti analitici svolti sugli andamenti dei singoli investimenti. Di conseguenza, l'Istante ritiene che i componenti negativi derivanti dal realizzo dei titoli siano la mera conseguenza di una perdita effettiva di valore subita dalla società partecipata non connessa alle distribuzioni di dividendi avvenute nei 36 mesi precedenti e, pertanto, chiede la disapplicazione dell'art. 109 c. 3 bis-3 ter DPR 917/86 dovendosi escludere un qualunque intento elusivo nelle cessioni. Come chiarito dall'AE, non emergono elementi da cui poter desumere né che i dividendi, incassati nei 36 mesi precedenti il realizzo in esame, non siano stati esclusi da imposizione ai sensi dell'art. 89 DPR 917/86 né che il primo cedente dei titoli cum cedola non abbia fruito del regime PEX, pertanto non è possibile disapplicare le disposizioni sul dividend washing.

Fonte: Risp. AE 21 gennaio 2025 n. 8

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