Con il pronto ordini n. 96 del 21 gennaio 2025, il CNDCEC ha chiarito che in caso di adeguamento al ribasso della proposta di concordato preventivo biennale in caso di sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza, la sospensione deve essere di durata almeno pari a 30 giorni. La medesima circostanza eccezionale rientra tra le fattispecie che determinano la cessazione degli effetti del concordato qualora si accompagni alla realizzazione di minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del concordato. La normativa e la prassi amministrativa in materia di concordato preventivo biennale non prevedono alcun adempimento in capo all'Ordine professionale che ha ricevuto la comunicazione dell'iscritto di sospensione dell'attività professionale. Si ricorda che il concordato cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui si realizzano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi rispetto a quelli oggetto del concordato stesso, in presenza delle seguenti circostanze eccezionali (art. 4 DM 14 giugno 2024): a. eventi calamitosi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza; b. altri eventi di natura straordinaria che hanno comportato: danni ai locali destinati all'attività d'impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all'uso; danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione del ciclo produttivo; l'impossibilità di accedere ai locali di esercizio dell'attività; la sospensione dell'attività, laddove l'unico o principale cliente sia un soggetto il quale, a sua volta, a causa di detti eventi, abbia interrotto l'attività; c. liquidazione ordinaria, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; d. cessione in affitto dell'unica azienda; e. sospensione dell'attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; f. sospensione dell'esercizio della professione dandone comunicazione all'ordine professionale di appartenenza o agli enti previdenziali e assistenziali o alle casse di competenza. Fonte: PO CNDCEC 21 gennaio 2025 n. 96
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