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martedì 21/01/2025 • 06:13

Speciali DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Maxi-deduzione del costo del personale: proroga al 2027

Con Circ. 20 gennaio 2025 n. 1, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sull'applicazione della maxi-deduzione per il costo del personale introdotta dal D.Lgs. 216/2023 e prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025. L'agevolazione consente ai datori di lavoro di dedurre una quota maggiorata dei costi per il personale dipendente, promuovendo l'occupazione a tempo indeterminato.

di Luca Furfaro - Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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  • Tempo di lettura 8 min.
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L'Agenzia delle Entrate interviene con la prima circolare dell'anno per offrire indicazioni in merito alla maxi-deduzione sul costo del personale prevista per il 2024 ma prorogata fino al 2027.

Con Circ. 20 gennaio 2025 n. 1, l'Agenzia delle Entrate fornisce le linee guida sull'applicazione dell'agevolazione introdotta dall'art. 4, D.Lgs. 216/2023, prorogata fino al 2027 dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024). La misura è solo oggi, dopo il termine dell'annualità 2024, valutabile per i diversi datori di lavoro.

La maxi-deduzione per il costo del personale prevista inizialmente solo per il 2024 è una misura introdotta per incentivare l'occupazione e supportare le imprese e i lavoratori autonomi. Questa agevolazione fiscale consente ai datori di lavoro di dedurre una quota maggiorata dei costi sostenuti per il personale dipendente, a determinate condizioni.

Beneficiari dell'agevolazione

I datori di lavoro beneficiari dell'agevolazione riguardante la maggiorazione del costo relativo all'incremento occupazionale vengono dettagliati dall'Agenzia delle Entrate.

Possono infatti accedere a questa agevolazione fiscale i titolari di reddito d'impresa e lavoratori autonomi, anche in forma associata, con reddito determinato abitualmente.

  • Tra i titolari di reddito d'impresa rientrano:
    • Soggetti IRES indicati nell'art. 73, c. 1, lett. a) e b), TUIR.
    • Enti non commerciali (art. 73, c. 1, lett. c, TUIR) per assunzioni a tempo indeterminato connesse all'attività commerciale.
    • Società ed enti non residenti con stabile organizzazione in Italia (art. 73, c. 1, lett. d, TUIR).
    • Società di persone e assimilate (art. 5, TUIR).
    • Imprese individuali, incluse quelle familiari e coniugali.

Non sono ammessi i datori di lavoro che producono redditi non classificabili come reddito d'impresa o lavoro autonomo abituale, come gli imprenditori agricoli che generano esclusivamente reddito agrario (art. 32, TUIR).

Anche i soggetti non residenti che producono reddito d'impresa o di lavoro autonomo nel territorio italiano attraverso una base fissa o una stabile organizzazione sono ammessi al beneficio.

L'agevolazione è riservata a chi ha esercitato l'attività nei 365 giorni precedenti il primo giorno del periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2023 (o 366 giorni in caso di anno bisestile).

Il beneficiario non deve trovarsi in procedura liquidatoria, mentre sono invece ammessi i soggetti in procedura di risanamento.

Condizioni oggettive per l'agevolazione

La misura in realtà ha una portata ed una valutazione che non permette semplicemente di classificarla come un'agevolazione per le assunzioni. In primis poichè ci si trova di fronte a una agevolazione di tipo fiscale legato alla componente reddituale, per cui la mancanza di reddito o l'incapienza della deduzione potrebbe limitare quindi la possibilità di fruizione. Inoltre il beneficio è subordinato al rispetto di due requisiti:

  • Incremento del personale a tempo indeterminato, ovvero un aumento rispetto alla media del periodo d'imposta precedente.
  • Incremento complessivo dell'occupazione, che include anche i contratti a tempo determinato, rispetto alla media dello stesso periodo.

L'aumento deve essere calcolato al netto di eventuali riduzioni di personale presso società collegate o controllate riconducibili allo stesso soggetto.

La circolare chiarisce inoltre come considerare gli incrementi nelle società a controllo congiunto, proporzionandoli alle quote di partecipazione, e include nel “gruppo interno” anche persone fisiche e enti con partecipazioni di controllo.

L'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni interessanti esempi che offrono anche indicazioni operative:

Verifica della prima condizione (incremento occupazionale) Un'impresa nel corso del 2023, ha due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato con contratto a tempo pieno, di cui uno impiegato per trecentosessantacinque giorni e l'altro per soli centottanta giorni, causa dimissioni.

In tal caso, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 =1,49. Ai fini della verifica dell'incremento occupazionale di cui al c. 2, art. 4 del Decreto, tale valore (1,49) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Nell'ipotesi in cui, ad esempio, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell'anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la prima condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d'imposta di riferimento (31 dicembre 2024) il numero dei lavoratori a tempo indeterminato in organico è pari a 3, maggiore di 1,49. Una volta verificato l'incremento occupazionale, al fine di stabilire se vi sia anche l'incremento occupazionale complessivo, occorre calcolare la media occupazionale, considerando il numero complessivo dei lavoratori nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023, compresi i lavoratori a tempo determinato, e raffrontarla con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, inclusi quelli a tempo determinato, alla fine del periodo d'imposta agevolato.

Verifica della seconda condizione (incremento occupazionale complessivo) La stessa impresa, nel corso del 2023, oltre ai due lavoratori dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno dimessosi dopo centottanta giorni), ha in organico anche un dipendente impiegato con contratto a tempo determinato per soli novanta giorni (a decorrere dal 1° giugno 2023). In tal caso, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74. Ai fini della verifica dell'incremento occupazionale complessivo di cui al c. 4, art. 4 del Decreto, tale valore (1,74) deve essere confrontato con il numero dei lavoratori dipendenti – a tempo indeterminato e determinato – alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Nell'ipotesi in cui, come già esposto precedentemente, nel periodo agevolato siano assunti due lavoratori a tempo indeterminato, entrambi a tempo pieno e in organico al termine dell'anno, e non vi siano fuoriuscite, risulta rispettata la seconda condizione di accesso alla maggiorazione, in quanto alla fine del periodo d'imposta di riferimento il numero complessivo dei lavoratori in organico è pari a 3, maggiore di 1,74.

Determinazione del costo del lavoro agevolato

L'agevolazione consiste in una maggiorazione del 20% del costo riferito all'incremento occupazionale, deducibile dal reddito d'impresa o lavoro autonomo. È necessario però chiarire che il costo utile ai fini della maggiorazione è calcolato come il minore tra:

  • Il costo effettivo dei nuovi assunti, come riportato nel conto economico (art. 2425 c.c.).
  • L'aumento complessivo del costo del personale nel periodo successivo al 31 dicembre 2023 rispetto al periodo precedente.

Quindi nel caso in cui ci si trovi di fronte ad un incremento del personale, ma senza il contestuale aumento del costo del lavoro, il datore di lavoro non potrà beneficiare della maggiorazione della deducibilità.

Per alcune categorie di lavoratori meritevoli di tutela (ad esempio, persone con disabilità, donne con due figli minori di 18 anni, vittime di violenza e giovani destinatari di incentivi all'occupazione), la maggiorazione sale al 30%.

Vista la proroga fino al 2027 introdotta dalla Legge di Bilancio 2025 (art. 1, c. 399 e 400), l'Agenzia delle Entrate ha dovuto specificare che i beneficiari non devono considerare la maggiorazione nel calcolo degli acconti d'imposta.

Fonte: Circ. AE 20 gennaio 2025 n. 1

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