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lunedì 13/01/2025 • 11:35

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Autoliquidazione imposte di successione: nuovi codici tributo

Con Ris. 10 gennaio 2025 n. 2/E, l'Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo e ne ha ridenominati altri già esistenti, a seguito delle modifiche introdotte al TUS dal D.Lgs. 139/2024 in tema di autoliquidazione delle imposte di successione.

a cura di

redazione Memento

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Il Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), di cui al D.Lgs. 346/90, è stato modificato dal D.Lgs. 139/2024 che ha previsto la possibilità per i soggetti obbligati al pagamento di autoliquidare l'imposta in base alla dichiarazione della successione entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione. Tali modifiche si applicano alle dichiarazioni di successione aperte dal 1° gennaio 2025.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 2 del 10 gennaio 2025, per tenere conto di tali modifiche, ha istituito nuovi codici tributo e ne ridenominati altri già esistenti.

Versamenti da autoliquidazione

Sono istituiti i seguenti codici tributo da utilizzare nel Mod. F24 per l'autoliquidazione delle imposte:

  • “1539” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni - autoliquidazione”;
  • “1635” denominato “Successioni - Imposta sulle successioni – interessi pagamento rateale”.

Versamento di sanzioni in caso di ravvedimento operoso

In caso di ravvedimento operoso (di cui all'art. 13 D.Lgs. 472/97) per tardiva presentazione della dichiarazione di successione, per consentire il versamento della sanzione amministrativa dovuta, è istituito il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il Mod.F24: “1549” denominato “Successioni - Tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Sanzione da ravvedimento - imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.

È, inoltre, così ridenominato il seguente codice tributo: “1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali e imposta sulle successioni - art. 13 d.lgs. n. 472/1997”.

Versamento di somme a seguito di avvisi di liquidazione

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituisce il seguente codice tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il Mod. F24: “A139” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell'imposta - Art. 33, comma 3, del TUS”.

Per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.

Inoltre, con la presente risoluzione è così ridenominato il seguente codice tributo: “A150” denominato “Successioni - Sanzione per tardiva presentazione della dichiarazione di successione - Avviso di liquidazione - Art. 50 del TUS”. Il versamento degli interessi dovuti a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici è eseguito con il codice tributo già esistente “A152” denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell'imposta”.

A seguito della modifica dell'art. 19 D.Lgs. 346/90, ad opera dell'art. 5 c. 1 lett. b D.Lgs. 139/2024 sono così ridenominati i seguenti codici tributo:

  • “1532” denominato “Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
  • “1567” denominato “Atti pubblici - Tasse per i servizi ipotecari e catastali”;
  • “A142” denominato “Atti pubblici - Successioni - Tasse per i servizi ipotecari e catastali - Somme liquidate da ufficio”.

Fonte: Ris. AE 10 gennaio 2025 n. 2/E

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