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venerdì 10/01/2025 • 11:38

Fisco In GUUE

Direttiva FASTER: rimborso rapido, certificato digitale e registro intermediari

La Direttiva FASTER (Dir. UE 2025/50), che introduce il certificato digitale di residenza fiscale, la procedura di rimborso rapido e il registro nazionale degli intermediari finanziari al fine di creare procedure più rapide ed evitare così la doppia tassazione, è stata pubblicata nella GUUE 10 gennaio 2025.

a cura di

redazione Memento

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È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale UE del 10 gennaio 2025 la direttiva n. 2025/50 c.d. direttiva FASTER (Faster and Safer Tax Excess Relief) che introduce tre nuovi strumenti: certificato digitale di residenza fiscale, procedure di rimborso rapido e registro nazionale degli intermediari finanziari, di seguito riportati nel dettaglio.

La direttiva, che mira attraverso procedure più rapide a evitare la doppia tassazione, a incoraggiare gli investimenti transfrontalieri e a proseguire la lotta all'evasione fiscale, dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2028 e sarà applicabile dal 1° gennaio 2030.

Certificato digitale di residenza fiscale

La direttiva prevede l’introduzione di un processo automatizzato di rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale (c.d. eTRC) a persone fisiche o a entità ritenute residenti a fini fiscali nella loro giurisdizione.

Gli Stati membri rilasciano l’eTRC, in base alle informazioni di cui sono a conoscenza alla data di rilascio, entro 14 giorni che decorrono dalla presentazione della richiesta.

Se servono più di 14 giorni per la verifica, lo Stato membro deve informare la persona fisica o l'entità richiedenti l'eTRC del tempo supplementare necessario e dei motivi che ne giustificano il ritardo.

L'eTRC copre un periodo non superiore all'anno solare o all'esercizio fiscale per il quale è rilasciato e avrà un contenuto informativo standardizzato e utilizzabile da tutti gli altri Stati membri UE. La Commissione europea stabilirà lo standard dei formulari elettronici, il regime linguistico, i protocolli tecnici e le norme di sicurezza applicabili per il rilascio dell'eTRC.

Procedura di rimborso rapido

La procedura di rimborso rapido è un’alternativa alla procedura di esonero dalla ritenuta d’imposta e permette agli intermediari finanziari certificati che gestiscono il conto di investimento di un titolare registrato di chiedere, fornendo le prescritte informazioni, un rimborso rapido della ritenuta alla fonte applicata in eccesso rispetto a quanto previsto dalle Convenzioni pattizie.

La richiesta di rimborso rapido deve essere evasa dagli Stati membri entro 60 giorni dalla data del relativo pagamento della ritenuta. Se si supera il termine, si applicano, per ogni giorno di ritardo, gli interessi moratori.

Per prevenire il rischio di frode, gli intermediari finanziari certificati dovrebbero chiedere all'investitore:

  • il certificato di residenza fiscale;
  • una dichiarazione attestante il diritto all'esenzione dalla ritenuta alla fonte;
  • una dichiarazione relativa all’essere il beneficiario effettivo di dividendi o interessi.

Registro nazionale degli intermediari finanziari

L’iscrizione a questo registro è obbligatoria per tutti i grandi enti finanziari che gestiscono i pagamenti di dividendi e interessi su titoli, nonché dai depositari centrali di titoli che dimostrino di possedere determinati requisiti, mentre è consentita su richiesta a qualsiasi altro intermediario finanziario che soddisfi i requisiti previsti dall’art. 8 della direttiva.

Il registro è accessibile al pubblico sul portale europeo degli intermediari finanziari certificati, tramite un sito web della Commissione europea, ed è aggiornato almeno una volta al mese.

Fonte: Dir. UE 2025/50 (GUE 10 gennaio 2025)

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