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martedì 31/12/2024 • 06:00

Fisco Il Provvedimento delle Entrate

Franchigia IVA PMI: al via la comunicazione preventiva

Per beneficiare del neo regime di franchigia, i soggetti aderenti dovranno effettuare una comunicazione preventiva telematica all'Agenzia delle Entrate volta ad ottenere il numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito (Provv. AE 30 dicembre 2024 n. 460166).

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Il c.d. Regime Speciale per le Piccole Imprese riconosce ai soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, di essere ammessi al regime di franchigia in altri Stati UE che abbiano adottato tale regime, a condizione che il loro volume di affari nel territorio UE, nell'anno civile antecedente o in quello in corso al momento della trasmissione della Comunicazione preventiva di adesione - ossia la comunicazione del soggetto passivo dell'intenzione di volersi avvalere del regime di franchigia nel territorio di altri Stati UE di esenzione -, non abbia superato la soglia di 100.000 euro. Per ottenere il beneficio della franchigia nello Stato in cui non sono stabiliti, i soggetti passivi dovranno anche notificare tale adesione in tale Paese e si dovranno identificare, ricevendo un numero individuale EX da parte dello Stato estero. Di fatto, con l'adesione al regime di franchigia, il soggetto passivo stabilito nell'UE non eserciterà la rivalsa ma non avrà neppure diritto alla detrazione dell'IVA. Regime di franchigia PMI: come procedere alla comunicazione preventiva? Con Provv. 30 dicembre 2024 (Prot. N. 460166/2024) l'Agenzia delle Entrate ha individuato le modalità operative per coloro che aderiranno al regime transfrontaliero di franchigia ai fini IVA, introdotto dal D.Lgs. 180/2024, in attuazione della Direttiva UE/2020/285, che ha previsto l'inserimento del neo Titolo V-ter all'interno del DPR 633/72. Per poter beneficiare del regime di franchigia in uno Stato di esenzione, i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato dovranno comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate la loro volontà. Tale comunicazione: sarà trasmessa dal soggetto stabilito nel territorio dello Stato esclusivamente online, mediante i servizi dell'Agenzia delle entrate, a partire dal 1° gennaio 2025; è finalizzata all'ottenimento del numero di identificazione EX composto dal numero di partita IVA del soggetto stabilito seguito dal suffisso “EX”; Conterrà le seguenti informazioni: codice fiscale; denominazione o nome e cognome; natura giuridica; domicilio fiscale;  attività prevalente; attività secondarie; eventuali contatti o indirizzo dei siti web dell'impresa; dichiarazione di non essere registrato al regime previsto dalla direttiva SME-SS in altro Stato di stabilimento; Stati di esenzione, cioè lo Stato membro o gli Stati membri in cui il soggetto passivo intende avvalersi del regime di franchigia; eventuali altri identificativi IVA già attribuiti al soggetto stabilito, cioè numeri di identificazione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto rilasciati da uno Stato di esenzione; volume d'affari nel territorio dello Stato e nei singoli Stati del territorio dell'Unione europea nei due anni civili precedenti la comunicazione e nel periodo dell'anno civile in corso precedente la comunicazione preventiva. Nel caso in cui gli Stati di esenzione indicati alla lettera i) abbiano fissato soglie di franchigia differenziate per settori di attività, i volumi di affari vanni indicati distintamente per ciascun settore di attività esercitata. Comunicazione trasmessa esclusivamente in via telematica Quanto alla trasmissione, la comunicazione sarà predisposta ed inviata mediante la procedura web prevista dall'Agenzia delle Entrate all'interno dell'area riservata sul proprio sito Internet. In fase di compilazione, l'Agenzia effettua dei controlli formali sulla correttezza e congruenza delle informazioni ivi contenute. Superati tali controlli, l'Agenzia trasmette la comunicazione preventiva o l'aggiornamento della comunicazione agli Stati di esenzione. Una volta ricevuto il riscontro positivo da almeno uno Stato di esenzione ovvero alla decorrenza dei termini per mancata risposta, l'Agenzia attribuisce al soggetto stabilito il numero identificativo EX. Dalla procedura web si potranno consultare anche le comunicazioni preventive inviate, la correzione delle stesse, la consultazione delle ricevute relative agli esiti istruttori, compresi quelli di riscontro da parte degli Stati di esenzione, nonché la verifica della posizione del soggetto stabilito. Attenzione però in quanto operano talune preclusioni alla trasmissione della comunicazione. Non potranno infatti trasmetterla coloro che hanno un volume d'affari: nel territorio dell'UE superiore a 100.000 euro, nell'anno civile precedente alla comunicazione o in quello in corso e fino al momento della trasmissione; nel territorio dello Stato di esenzione superiore al massimale previsto dalla Direttiva SME-SS per ogni singolo Stato, con riferimento all'anno civile precedente ovvero nel periodo dell'anno civile in corso e fino al momento della trasmissione della comunicazione preventiva e, ove previsto, nel secondo anno civile precedente. Qualora vengano riscontrati errori, entro 5 giorni lavorativi dalla trasmissione si potrà procedere alla correzione. Decorso tale termine, non si potrà intervenire sino alla ricezione del riscontro. La comunicazione andrà poi aggiornata qualora siano cambiate le informazioni principali (denominazione, natura giuridica; domicilio fiscale; etc. …), oppure se il soggetto passivo voglia: avvalersi del regime di franchigia in altri Stati membri diversi da quelli indicati in precedenza; comunicare la decisione di cessare l'applicazione del regime di franchigia in uno o più Stati di esenzione. Fonte: Provv. AE 30 dicembre 2024 n. 460166 ...

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