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martedì 24/12/2024 • 11:13

Fisco Dall’Agenzia delle Entrate

Accordi di ristrutturazione debiti: competenza dell’Ufficio Crisi d’Impresa

Dal 1° novembre 2024 la competenza a esprimere un parere conforme alle proposte di transazione fiscale, nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti, è dell'Ufficio Crisi di Impresa. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con Provv. 23 dicembre 2024 n. 456918.

a cura di

redazione Memento

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Con il provvedimento n. 456918 del 23 dicembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che dal 1° novembre 2024, per le proposte di transazione fiscale aventi ad oggetto tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate, formulate nell'ambito degli accordi di ristrutturazione dei debiti (di cui all'art. 63 D.Lgs. 14/2019 – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza) l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della competente Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio Crisi di impresa.

Tale ufficio è stato istituito, insieme al Settore Coordinamento Contenzioso, Riscossione e Gestione crisi d'impresa di cui fa parte, nell'ambito della Divisione Contribuenti, con atto del Direttore dell'Agenzia n. 330807 dell'8 agosto 2024 e si occupa di fornire i pareri conformi alle proposte di transazione.

Il provvedimento in commento modifica parzialmente il provvedimento n. 21447 del 29 gennaio 2024 che, in attuazione dell'art. 63 D.Lgs 14/2019, aveva stabilito, nell'ambito delle proposte di transazione fiscale relative a tributi amministrati dall'Agenzia (con falcidia del debito superiore al 70% e a 30 milioni di euro), che l'adesione alla proposta avveniva con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte della Direzione provinciale o regionale, su parere conforme dell'Ufficio tutela del credito erariale e gestione delle crisi aziendali della direzione centrale Piccole e medie imprese. Tale ultimo ufficio è stato soppresso.

Si ricorda che alla proposta di transazione è allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante, che la documentazione rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del Direttore della competente Direzione dell'Agenzia delle entrate e, ove sia competente una Direzione provinciale, la sottoscrizione è apposta previo parere conforme della relativa Direzione regionale.

La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro 60 giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazioni obbligatorie.

Fonte: Provv. AE 23 dicembre 2024 n. 456918

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