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I venditori a distanza di prodotti sottoposti ad accise sono tenuti a versare l'imposta nello Stato membro UE di destinazione, se condizionano l'acquirente in merito alla scelta del trasportatore. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE il 19 dicembre 2024 con la sentenza C-596/23. La disciplina delle accise è armonizzata a livello unionale dalla Dir. UE 2020/262. Ai sensi di tale norma, l'accisa sorge nel momento in cui un determinato prodotto è fabbricato o importato in uno Stato membro UE, mentre diviene esigibile all'atto di immissione in consumo del bene, ossia nel momento in cui è ceduto a un'acquirente che non usufruisce di un deposito fiscale e, dunque, non può mantenere la merce in regime di sospensione di imposta. Nell'ambito delle vendite a distanza intraunionali, sono state previste specifiche norme sull'esigibilità delle accise al fine di contrastare il fenomeno delle doppie imposizioni. Tali disposizioni sono applicabili ogni volta in cui un soggetto, che abbia già immesso in consumo un prodotto nel proprio Paese, cede tale bene a un individuo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea. La Dir. UE 2020/262 prevede che l'accisa sia esigibile nel territorio di destinazione del prodotto se la spedizione o il trasporto sono stati effettuati, direttamente o indirettamente, dal venditore o dallo speditore stesso. In t...

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redazione QuotidianoPiù

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La Scheda ha lo scopo di introdurre all'argomento delle accise e delle altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi. Gli istituti sono stati interessati da diversi e recenti interventi normativi.

di

Piero Bellante

- Avvocato

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