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Con la circolare del 10 dicembre 2024 n. 25, le Dogane forniscono le linee guida sulla regolarizzazione delle procedure doganali alla luce delle nuove disposizioni nazionali che integrano il Codice Doganale dell'Unione (UCC) come stabilito dal D.Lgs. 141/2024. Lo scopo è fornire criteri uniformi per l'applicazione delle normative doganali in tutta Italia.

Il Codice Doganale dell'Unione definisce "inosservanze" come violazioni degli obblighi imposti agli operatori economici durante le procedure doganali. Queste inosservanze possono o meno comportare l'incorrere di obblighi doganali. In particolare, l'articolo 79 dell'UCC definisce tre scenari in cui sorge un obbligo doganale, inclusa la non conformità alle normative doganali riguardanti merci non appartenenti all'Unione.

Condizioni per l'estinzione degli obblighi doganali

Secondo l'articolo 124 dell'UCC, gli obblighi doganali possono essere estinti se la non conformità non ha avuto un impatto significativo sul regime doganale e non è stata un tentativo fraudolento. Le linee guida chiariscono che un "tentativo fraudolento" comporta azioni deliberate contro la legge, mentre le violazioni non intenzionali potrebbero non essere classificate come tali.

Tipi di regolarizzazione

La regolarizzazione a posteriori si applica quando le dichiarazioni doganali vengono presentate dopo le scadenze prescritte. Questo può riguardare sia merci soggette a dazi di importazione che esenti da dazi. Le Dogane precisano che se l'inosservanza non ha comportato un obbligo doganale, la parte deve fornire prova del pagamento della sanzione e della dichiarazione delle merci.

Per le inosservanze che hanno comportato obblighi doganali, è necessaria una verifica preliminare da parte dell'autorità doganale per escludere l'intento fraudolento. La parte deve presentare una richiesta di regolarizzazione insieme alle merci, se disponibili. Se l'autorità doganale non trova prove di intento, può autorizzare la regolarizzazione.

Revisione delle dichiarazioni

La circolare in commento tratta anche del diritto di revisione delle dichiarazioni doganali ai sensi dell'articolo 42 del DNC, che consente alle parti di correggere errori entro tre anni dall'accettazione. Questo processo non implica dichiarazioni fraudolente ma mira a garantire il rispetto degli obblighi doganali. La richiesta di revisione è soggetta all'approvazione dell'autorità doganale, che include la verifica della tempistica e della correttezza della dichiarazione.

Infine, la circolare sottolinea l'importanza dell'applicazione uniforme delle linee guida in tutti gli uffici doganali, con la supervisione delle direzioni territoriali. Eventuali difficoltà riscontrate nell'applicare queste normative dovrebbero essere segnalate all'autorità centrale.

Fonte: Circ. AD 10 dicembre 2024 n. 25

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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