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I dati biometrici sono sempre più integrati nelle nostre vite. Dalle impronte digitali ai tratti del viso, dalla scansione dell’iride o della retina all’analisi vocale, fino alle caratteristiche comportamentali come andatura e grafia, tali dati promettono di migliorare la sicurezza e l’efficienza in vari ambiti, ma sollevano interrogativi cruciali su privacy e diritti umani. Innanzitutto, cosa sono i dati biometrici? Senza addentrarci troppo in profili che richiederebbero una trattazione ben più approfondita, secondo l’art. 4, punto 14), GDPR (Reg. UE 679/2016), sono definiti come quei “dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica che ne consentono o confermano l'identificazione univoca, quali l'immagine facciale o i dati dattiloscopici”. Il successivo art. 9, dedicato al ‘Trattamento di categorie particolari di dati personali’, disciplina questa tipologia di dati, prevedendo, al par. 1, il generale divieto di trattamento degli stessi, che può essere derogato solo in presenza di specifiche eccezioni; infatti, è consentito solo qualora ricorra una delle condizioni indicate dall’art. 9, par. 2 del GDPR. Sul punto si segnalano le posizioni dell’Autorità garante italiana e dell’EDPB (European Data Protection Board), che prestano particolare attenzione...

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