mercoledì 18/12/2024 • 06:00
Con il provvedimento 17 dicembre 2024 n. 450193, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo di cui agli artt. 3 e ss. D.Lgs. 128/2015.
redazione Memento
Il nuovo modello di adesione al regime di adempimento collaborativo, approvato con con il provvedimento del 17 dicembre 2024 n. 450193, è utilizzabile dal 17 dicembre 2024. L'aggiornamento del modello Il modello di adesione al regime di adempimento collaborativo ha necessità di essere adeguato alla luce delle modifiche intervenute con l'emanazione del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 dicembre 2024 attuativo delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 128/2015 (il decreto),come modificato dal D.Lgs. 221/2023. In particolare, il D.Lgs. 221/2023 ha esteso l'accesso al regime dell'adempimento collaborativo ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi: a decorrere dal 2024 non inferiore a 750 milioni di euro; a decorrere dal 2026 non inferiore a 500 milioni di euro; a decorrere dal 2028 non inferiore a 100 milioni di euro. Inoltre, sempre in relazione ai requisiti soggettivi, il D.Lgs. 108/2024, recante «Disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale», del D.Lgs. 128/2015, ha previsto l'estensione del regime, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'art. 2359 c. 1, numeri 1) e 2) e c. 2 c.c., a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-bis dell'articolo 7 del decreto e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-bis del decreto. Infine, in merito ai requisiti oggettivi, il D.Lgs. 221/2023, ha aggiunto i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'articolo 4 del decreto, ai sensi dei quali il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui al comma 1 deve essere certificato, anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili, da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Fonte: Provv. AE 17 dicembre 2024 n. 450193 Modello di adesione
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Ignazio La Candia
- Associate Partner, Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati, Università Bicocca, MilanoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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