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lunedì 16/12/2024 • 14:21

Lavoro Dall'INPS

Contratti di solidarietà: nuove imprese ammesse allo sgravio contributivo

L’INPS, con Mess. 13 dicembre 2024 n. 4252, in riferimento allo sgravio contributivo per i contratti di solidarietà, fornisce le modalità di recupero a valere sulle risorse stanziate per l’anno 2022, includendo nella fruizione anche alcune imprese precedentemente escluse.

a cura di

redazione Memento

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Con la circolare n. 66 del 20 maggio 2024, l'INPS ha fornito le istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da CIGS, in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione adottati dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultano conclusi entro il 30 giugno 2023.

Con il Messaggio in commento sono ammesse alla fruizione dello sgravio contributivo le imprese destinatarie dei decreti di ammissione alle riduzioni contributive e non ricomprese nell'Allegato n. 1 alla Circolare n. 66/2024. 

Con riguardo all'effettiva misura della riduzione contributiva da conguagliare, si precisa che gli importi contenuti nei decreti direttoriali e comunicati alle imprese interessate costituiscono la misura massima dell'agevolazione fruibile.

Fermo restando il limite massimo, possono essere conguagliate solo le somme effettivamente spettanti.

In cosa consiste lo sgravio?

In favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà, è prevista una riduzione contributiva del 35% per ogni lavoratore interessato alla riduzione dell'orario di lavoro, in misura superiore al 20%, per la durata del contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 6 DL 510/1996 conv. in L. 608/1996).

Per il 2022, sono destinatarie della riduzione contributiva le imprese che:

  • al 30 novembre 2022 avevano stipulato un contratto di solidarietà;
  • avevano un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell'anno precedente.

Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per la riduzione contributiva deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territorialmente competente dell'INPS, accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dall'azienda (decreto direttoriale di ammissione al beneficio), deve attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione "1W", avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex lege 608/1996”.

Istruzioni per la compilazione UNIEMENS

Le aziende interessate dai provvedimenti ministeriali (cfr. l'Allegato n. 1), per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

•  nell'elemento <CausaleACredito>, devono inserire il codice causale già in uso “L991”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2022”;

•  nell'elemento <SommeACredito>, devono indicare il relativo importo.

Istruzioni contabili

La rilevazione contabile dello sgravio contributivo valido per le aziende che abbiano stipulato i contratti di solidarietà per periodi conclusi entro il 30 giugno 2023, avverrà sul conto in uso GAW37352.

Il conto sopra riportato accoglierà le quote di sgravio contributivo esposte in UNIEMENS con il codice causale “L991”.

Fonte:  Mess. 13 dicembre 2024 n. 4252  

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