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venerdì 13/12/2024 • 10:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Responsabilità solidale in caso di frode IVA e stop alla detrazione

Per garantire l'esatta riscossione dell'IVA, è prevista la responsabilità solidale oggettiva del debito d'imposta a carico di un soggetto passivo diverso dal debitore, con conseguente impossibilità di trasferimento ad altro soggetto del diritto alla detrazione (CGUE 12 dicembre 2024 C-331/23).

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Responsabilità solidale del debito IVA: quali criteri in caso di frode?

Per garantire l'esatta riscossione dell'IVA, gli Stati membri possono designare come debitore in solido una persona diversa da quella di norma tenuta al pagamento, secondo quanto previsto dall'art. 205 Direttiva 2006/112/CE, letto in sintonia con gli artt. da 193 a 200 e da 202 a 204 (ALTI, C-4/20), a condizione che ciò sia giustificato dai rapporti di fatto e/o di diritto tra le due persone interessate, alla luce dei principi di certezza del diritto e di proporzionalità. In particolare, spetta agli Stati membri specificare le circostanze particolari in cui una persona, come il destinatario di un'operazione imponibile, deve essere considerata responsabile in solido del pagamento dell'imposta dovuta dalla sua controparte contrattuale.

Attenzione però perché, sempre nel caso ALTI (C-4/20), la lettura dell'art. 205 Direttiva 2006/112/CE permette di estendere la responsabilità solidale in capo ad un soggetto passivo diverso dal reale debitore qualora, al momento dell'esecuzione dell'operazione a suo favore, esso era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che l'imposta dovuta su tale operazione, o su un'operazione precedente o successiva, non sarebbe stata assolta, e di fondarsi al riguardo su presunzioni, purché queste ultime non siano formulate in maniera tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile per il soggetto passivo rovesciarle fornendo la prova contraria, pena il sorgere di un sistema di responsabilità oggettiva, che andrebbe al di là di quanto necessario per garantire i diritti dell'Erario. Infatti, gli operatori che adottano qualsiasi misura che possa essere ragionevolmente pretesa nei loro confronti al fine di assicurarsi che le loro operazioni non facciano parte di una catena abusiva o fraudolenta devono poter fare affidamento sulla liceità di tali operazioni senza rischiare di essere obbligati in solido a versare tale imposta dovuta da un altro soggetto passivo.

Da ciò ne deriva che risulterebbe in contrasto con la giurisprudenza unionale e con il principio di proporzionalità l'imporre una responsabilità in solido oggettiva. Al contrario, la solidarietà si verifica a condizione che il soggetto sapeva o avrebbe dovuto sapere che avrebbe partecipato alla frode IVA.

Pertanto, qualora un soggetto passivo sia ritenuto solidalmente responsabile, la solidarietà potrà essere solo totale, ossia costui sarà tenuto al pagamento dell'importo totale dell'IVA dovuta (Latvijas Dzelzceļš, C‑154/16) per il motivo che richiedere una modulazione dell'obbligo incombente al responsabile solidale di pagare l'IVA dovuta, in relazione alla sua percentuale di responsabilità, comporterebbe che l'Erario – o eventualmente il giudice competente – debba determinare previamente la partecipazione rispettiva di tutte le persone coinvolte nella frode e ciò sarebbe in contrasto con il principio stesso della responsabilità solidale di cui all'art. 205 Direttiva 2006/112/CE.

Ne consegue pertanto che l'art. 205 richiede che il soggetto passivo responsabile in solido del pagamento dell'IVA possa essere tenuto a pagare da solo la totalità dell'importo di quest'ultima qualunque sia il grado di partecipazione di tale soggetto passivo alla frode fiscale.

Rapporto con la detrazione IVA

l diritto dei soggetti passivi di detrarre dall'IVA di cui sono debitori quella dovuta o assolta a monte per i beni acquistati e per i servizi ricevuti, utilizzati ai fini di un'attività imponibile, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'IVA. Il diritto a detrazione previsto dagli articoli 167 e seguenti costituisce, quindi, parte integrante del meccanismo dell'IVA e, in linea di principio, non può essere soggetto a limitazioni nel caso in cui i requisiti o le condizioni tanto sostanziali quanto formali a cui tale diritto è subordinato siano rispettati dai soggetti passivi che intendano esercitarlo (Finanzamt M, C‑596/21). Fatta questa doverosa e quanto mai nodale premessa, se si verifica una frode, come comportarsi con la detrazione IVA?

Il beneficio del diritto alla detrazione deve essere negato non solamente quando un'evasione sia commessa dal soggetto passivo stesso, ma anche qualora si dimostri che il soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto alla detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di tali beni e servizi, partecipava ad un'operazione che si iscriveva in un'evasione all'IVA, o perlomeno la agevolava. Infatti, un soggetto passivo siffatto deve essere considerato, ai fini della Direttiva IVA, partecipante all'evasione, e ciò indipendentemente dalla circostanza di trarre o meno beneficio dalla rivendita dei beni o dall'utilizzo dei servizi nell'ambito delle operazioni soggette a imposta da esso effettuate a valle, dal momento che in una tale situazione detto soggetto passivo collabora con gli autori dell'evasione e ne diviene complice.

Pertanto, in caso di frode, il diritto alla detrazione dovrà essere negato al soggetto passivo e nella misura in cui costui non possa far valere alcun diritto alla detrazione di tale imposta, un diritto siffatto non potrà, a fortiori, essere trasferito al soggetto passivo solidalmente tenuto al pagamento dell'IVA.

Dranken Van Eetvelde, C-331/23

Una società belga, attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di bevande, veniva coinvolta in una frode IVA, secondo un meccanismo di false fatture, ove le merci non venivano consegnate ai clienti indicati nei documenti fiscali ma a clienti soggetti d'imposta, gestori di caffè, di hotel o di ristoranti.

Da qui poi la società, da un lato, impugnava l'accertamento fiscale notificatole dall'Amministrazione belga e, dall'altro, era oggetto di un procedimento penale per i reati di frode fiscale e utilizzo di falsa documentazione ai fini IVA.

Il giudice di primo grado di Gent, Fiandre Orientali, rimetteva la causa alla CGUE, che statuiva:

L'art. 205 Direttiva 2006/112/CE dev'essere interpretato nel senso che:

  • esso non osta a una disposizione nazionale che, per garantire la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto, prevede la responsabilità in solido oggettiva di un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza tuttavia che il giudice competente possa esercitare un potere di valutazione in funzione della partecipazione delle diverse persone coinvolte in una frode fiscale, purché tale soggetto abbia la possibilità di dimostrare di aver adottato ogni misura che può essergli ragionevolmente richiesta per garantire che le operazioni da esso realizzate non facessero parte di tale frode;
  • letto alla luce del principio di neutralità fiscale, esso non osta a una disposizione nazionale che impone l'obbligazione solidale di assolvere l'IVA a un soggetto passivo diverso da quello che sarebbe di norma debitore di tale imposta, senza che si tenga conto del diritto di quest'ultimo alla detrazione dell'IVA dovuta o assolta a monte.

Infine, l'art. 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente il cumulo delle sanzioni penali e delle sanzioni amministrative di natura penale, derivanti da diversi procedimenti, per fatti della stessa natura, che tuttavia hanno avuto luogo nel corso di esercizi fiscali successivi e che costituiscono oggetto di procedimenti amministrativi di natura penale per un esercizio fiscale e di procedimenti penali per un altro esercizio fiscale.

Fonte: CGUE 12 dicembre 2024 C-331/23

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