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giovedì 12/12/2024 • 06:00

Lavoro Indicazioni per la busta paga

Bonus Natale: come e a chi erogare l’indennità con la tredicesima

Al via il Bonus Natale, indennità di 100 euro riconosciuta insieme alla tredicesima 2024. I datori di lavoro dovranno fare attenzione ai requisiti dichiarati dal lavoratore per accedere al bonus, alla corretta erogazione in busta paga e all’eventuale compensazione in caso di indennità indebita.

di Giuseppe Buscema - Consulente del lavoro e revisore legale

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Siamo oramai al rush finale con l'erogazione del Bonus Natale, l'indennità di 100 euro prevista dall'articolo 2-bis DL 113/2024, inserito dalla legge 143/2024, e da ultimo modificato dal DL 167/2024.

Atteso che l'indennità può essere riconosciuta dai datori di lavoro sostituti d'imposta previa apposita dichiarazione sostitutiva del lavoratore dipendente che attesta di averne diritto in quanto sussistono i requisiti previsti, andiamo a ricordare quali sono affinché si possa procedere all'erogazione ed alcuni aspetti operativi e chiarire alcuni dubbi.

I requisiti per accedere al bonus

Innanzitutto, il lavoratore deve essere titolare di un reddito di lavoro dipendente di cui all'art. 49 TUIR, con esclusione del reddito da pensione che non da invece diritto al bonus. Non rientrano pertanto nella platea dei beneficiari i titolari di redditi assimilati ai redditi di lavoro dipendente ricompresi nell'art. 50 del TUIR.

Sono poi tre i requisiti richiesti.

Requisito reddituale

Il richiedente deve aver conseguito nel periodo d'imposta 2024 un reddito complessivo non superiore a euro 28.000. Occorre prestare attenzione a tale requisito poiché occorre tenere conto anche della quota esente dei redditi indicati espressamente all'art. 2-bis, c. 3, DL 113/2024, e cioè quelli indicati, rispettivamente:

  • all'art. 44, c. 1, DL 78/2020 conv. in legge 122/2010, relativo agli incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all'estero;
  • all'art. 16 D.Lgs. 147/2015, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
  • all'art. 5, c. 2-bis, 2-ter e 2-quater, DL 34/2019, conv. in legge 58/2019, che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;
  • all'art. 5 D.Lgs. 209/2023, che disciplina il nuovo regime speciale per lavoratori impatriati.

Vanno poi considerati quei redditi che, pur rientrando nel reddito complessivo ai fini delle imposte sui redditi concorrono a determinare il reddito di riferimento ai fini delle agevolazioni in quanto le norme che le disciplinano ne prevedono il computo.

Si tratta, dei seguenti casi:

  • redditi derivanti da locazione soggette su opzione del contribuente all'imposta sotto forma di cedolare secca disciplinata dal D.Lgs. 23/2011 (cfr. art. 3, c. 7);
  • redditi derivanti da reddito d'impresa o lavoro autonomo soggetto al regime forfetario di cui alla Legge 190/2014 (cfr. art. 1, c. 692, lett. g), Legge 160/2019);
  • della quota di agevolazione ACE di cui all'art. 1, DL 201/2011;
  • dei redditi relativi alle mance elargite dai clienti ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande a titolo di liberalità, assoggettate a imposta sostitutiva di cui all'articolo 1, commi da 58 a 62 della legge n. 197/2022 (cfr. comma 59).

Nulla dispongono, invece, altre disposizioni relative a ricorrenti ipotesi che prevedono l'esenzione o la riduzione del carico fiscale dei contribuenti (es. flexible benefits riconosciuti ai sensi dell'art. 51,2 e 3 TUIR ed ai sensi dell'art. 1, c. 16 e 17, Legge 213/2023; premi di risultato riconosciuti ai sensi dell'art. 1, c. 182 e seguenti della Legge 208/2015.

Si ritiene pertanto che tali redditi non abbiano rilevanza ai fini dell'indennità che ci occupa.

Non va considerato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (v. art. 2-bis, c. 3, DL 113/2024).

Almeno un figlio a carico

Il lavoratore deve avere almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio, riconosciuto, adottivo, affiliato o affidato, a carico fiscalmente; va considerato a tal fine il reddito soglia previsto dall'art. 12 TUIR. Si considerano a carico anche i figli per i quali non si fruisce della detrazione fiscale in quanto rientranti tra i componenti familiari a fini dell'assegno unico e universale, atteso quanto previsto espressamente dal comma 4-ter del medesimo articolo.

Imposta lorda superiore alla detrazione

L'imposta lorda calcolata sui redditi di lavoro dipendente di cui all'art. 49, con esclusione dei redditi da pensione, deve essere superiore alla detrazione di lavoro dipendente di cui all'art. 13 TUIR.

Erogazione e compensazione

Venendo al momento della erogazione, il legislatore prevede che i sostituti d'imposta riconoscono l'indennità unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa.

Tale previsione chiama i datori di lavoro sostituti d'imposta a verificare che il lavoratore, considerando quanto percepito definitivamente nel periodo d'imposta 2024 (ricordiamo che rientrano anche i redditi erogati fino al 12 gennaio dell'anno successivo riferiti a quello precedente), mantenga il diritto all'indennità.

Il caso potrebbe essere tutt'altro che raro ed a tal fine, i sostituti d'imposta sono chiamati a recuperare l'indennità non spettante ai lavoratori ed a versarla all'erario.

A tal proposito, per la compensazione dell'indennità erogata ovvero per il versamento di quella recuperata, occorre utilizzare il codice tributo1703 istituito con risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 54/e del 13 novembre 2024.

La compensazione del credito viene effettuata ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 241/97, a partire dal giorno successivo all'erogazione in busta paga dell'indennità.

Come si può notare, non occorre attendere il mese successivo per procedere alla compensazione in quanto è possibile procedere sin dal giorno seguente alla corresponsione.

Trattandosi di compensazione verticale, non si applicano le limitazioni generali in materia di compensazione (v. anche Circolare Agenzia delle entrate n. 16/e del 28 giugno 2024, nota n. 65).

Casi dubbi sull'erogazione

Tra i casi che hanno suscitato dubbi circa la possibilità di procedere all'erogazione, sono tre le casistiche utili da segnalare su cui si è soffermata anche la Fondazione studi dei Consulenti del lavoro nelle Faq pubblicate il 28 novembre scorso.

La tredicesima mensile

La prima riguarda coloro che erogano la tredicesima in busta paga mensilmente.

A tal fine, non emerge alcuna preclusione dal dettato normativo alla erogazione.

Operai agricoli ed edili

Analoga risposta per i settori dell'agricoltura e edile.

Nella prima ipotesi, il dubbio riguarda gli operai agricoli a tempo determinato che percepiscono la tredicesima mensilità attraverso il III elemento.

La risposta anche in questo caso è positiva e quindi il bonus può essere riconosciuto poiché l'elemento retributivo richiamato ricomprende anche la quota di tredicesima.

Qualche dubbio in più potrebbe sorgere per gli operai edili per i quali il CCNL dei settori industria, artigianato e cooperative, prevedono il diritto dei lavoratori alla retribuzione per tredicesima mensilità (gratifica natalizia) mediante accantonamento alle casse edili che procedono materialmente al pagamento.

Tuttavia, anche in questo caso si ritiene che il fatto che comunque la tredicesima è dovuta contrattualmente dal datore di lavoro ai lavoratori (v. ad es. art. 16 del CCNL industria) ne faccia sorgere il diritto anche ai fini della erogazione dell'indennità ed egli possa procedere alla erogazione.

Pertanto, ove il lavoratore la richieda al datore di lavoro si ritiene possibile procedere in tale senso.

L'importo è riferito all'intero 2024

Altro aspetto che si ritiene utile ricordare, che l'importo dell'indennità è pari a euro 100 per l'intero anno 2024, per cui ove il rapporto di lavoro o comunque il diritto alla retribuzione sia riferito ad una durata inferiore, occorre procedere al riproporzionamento.

A tal fine, occorre dividere l'importo per 365 e moltiplicare il risultato per il numero di giornate di detrazione di lavoro dipendente spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR.

Non occorre effettuare alcun riproporzionamento in caso di contratto a tempo parziale.

Per approfondimenti, l'Agenzia delle entrate ha fornito istruzioni operative con le circolari n. 19/e del 10 ottobre 2024 e 22/e del 19 novembre 2024, (vedi “Bonus Natale: requisiti di accesso e modalità di richiesta” e “Bonus Natale: chi può ottenerlo e cosa dichiarare”) oltre alle già richiamate Faq della Fondazione studi dei Consulenti del lavoro (vedi “Bonus Natale: le indicazioni dai Consulenti del Lavoro” e “Bonus Natale: aggiornate le FAQ dei Consulenti del Lavoro”).

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