Con la risposta n. 245 del 5 dicembre 2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le componenti perequative previste nel settore dei rifiuti urbani sono componenti inscindibilmente connesse alla tariffa (TARI e TARIP), pertanto ai fini del trattamento IVA esse devono considerarsi attratte alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione. Si ricorda che con deliberazione del 3 agosto 2023 n. 386, l'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ha disciplinato l'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2024, delle disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, con l'introduzione di componenti perequative espresse in euro/utenza da addebitare a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione al corrispettivo dovuto per la TARI o la tariffa corrispettiva. Si tratta in particolare di: componente UR1a, inizialmente pari a 0,10 euro/utenza, finalizzata alla copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti; componente UR2a, inizialmente pari a 1,50 euro/utenza, destinata alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, come ad esempio la sospensione dei termini di pagamento della TARI e gli interventi straordinari di rimozione e smaltimento dei rifiuti, accumulati in seguito ad alluvioni o terremoti. La componente perequativa UR1a alimenta il conto specifico istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali ''Conto per la gestione dei rifiuti accidentalmente pescati'', anche denominato Conto UR, mentre la componente perequativa UR2a alimenta un Conto destinato alla copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, entrambi gestiti da CSEA. I relativi importi sono suscettibili di essere aggiornati annualmente da ARERA in base all'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali costi per eventi eccezionali e calamitosi. Come chiarito dall’AE, ai fini IVA dette componenti devono considerarsi attratte alla tariffa di cui costituiscono una maggiorazione, pertanto: le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARI sono fuori campo IVA; le componenti perequative UR1a e UR2a addebitate a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti come maggiorazione dell'importo dovuto per la TARIP assumono rilevanza ai fini IVA in quanto, ai sensi dell'art. 13 DPR 633/72, concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della tariffa puntuale (o corrispettiva) sui rifiuti. Fonte: Risp. AE 5 dicembre 2024 n. 245
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La TARI è la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore dell'immobile, quindi di colui che occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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