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giovedì 12/09/2024 • 12:30

Fisco GESTIONE DEI SERVIZI URBANI

TARI corrispettivo: regime IVA delle maggiorazioni

In virtù delle similitudini con gli Oneri Generali di Sistema (OGdS), le nuove componenti perequative (UR1a e UR2a) devono essere incluse nella base imponibile IVA della TARI corrispettivo, soggette all'aliquota IVA del 10%.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Il quesito

La società Alfa S.p.a., che gestisce il ciclo integrato dei rifiuti per un Comune, ha chiesto chiarimenti sulla corretta applicazione dell'IVA sulle nuove componenti perequative (UR1a e UR2a) della TARI corrispettivo, introdotte da ARERA con la delibera n. 386/2023/R/Rif.

La società emette fatture per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, applicando l'IVA al 10%. Con la nuova delibera, dal 1° gennaio 2024, si devono aggiungere alle richieste di pagamento della TARI due componenti perequative: UR1a (0,10 euro/utenza) per i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti, e UR2a (1,50 euro/utenza) per le agevolazioni tariffarie in caso di eventi eccezionali e calamitosi.

La società interpreta che le componenti perequative non rientrano tra le operazioni disciplinate dall'art. 3 DPR 633/72, quindi non sarebbero soggette a IVA. L'Agenzia delle Entrate, invece, considera che, come gli Oneri Generali di Sistema (OGdS), le nuove voci di costo concorrono alla determinazione dell'unitaria base imponibile IVA della TARI corrispettivo. Le somme raccolte sono versate in conti separati gestiti dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) e non confluiscono nel bilancio generale nazionale.

Aliquota IVA

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta del 12 settembre 2024 n. 183, precisa che, in virtù delle similitudini con gli OGdS, le componenti perequative UR1a e UR2a devono essere incluse nella base imponibile IVA della TARI corrispettivo, soggette all'aliquota IVA del 10%.

Fonte: Risp. AE 12 settembre 2024 n. 183

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Approfondisci con


TARI

La TARI è la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore dell'immobile, quindi di colui che occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.

di

Paola Aglietta

- Dottore Commercialista e Revisore Legale in Torino

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