giovedì 05/12/2024 • 15:23
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024 il Decreto 22 novembre 2024 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stabilisce l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura per l'erogazione di corsi di sport invernali.
redazione Memento
Il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2024, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 284 del 4 dicembre 2024, ha stabilito che per i corsi di sport invernali l'emissione della fattura non è obbligatoria se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione. Nel dettaglio si tratta delle prestazioni di cui al numero 1-septies) della tabella A Parte II-bis del DPR 633/72 relative all'erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), impartiti, anche in forma organizzata, da soggetti iscritti in appositi albi regionali o nazionali; a tali prestazioni si applica l'aliquota IVA del 5%. Si ricorda che l'esonero dall'obbligo di emissione della fattura nel caso in cui essa non sia richiesta dal cliente è previsto ai sensi dell'art. 22 DPR 633/72 per: le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante; le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica; le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito; le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti; le prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie; le operazioni esenti indicate ai numeri da 1) a 5) e ai numeri 7), 8), 9), 16) e 22) dell'art. 10 DPR 633/72; l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo; le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione; le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri. Fonte: DM 22 novembre 2024 (GU 4 dicembre 2024 n. 284)
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Maurizio Mottola
- Dottore Commercialista e Revisore ContabileRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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