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mercoledì 28/08/2024 • 06:00

Fisco DECRETO OMNIBUS

Settore sportivo: novità IVA e proroga tax credit sponsorizzazioni

Il Decreto Omnibus prevede nuove disposizioni in materia di fiscalità dello sport. È stato prorogato il credito d’imposta sponsorizzazioni sportive fino al 15 novembre 2024 e viene prevista l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% per taluni corsi sportivi.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Tra le novità fiscali introdotte del c.d. Decreto Omnibus (DL 113/2024), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto 2024, gli artt. 4 e 5 contengono disposizioni che prorogano il credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, società e associazioni sportive dilettantistiche e che modificano l'IVA applicabile ai corsi di attività sportiva ed alle cessioni di cavalli. IVA al 5% per l'erogazione di corsi di attività sportiva Il primo intervento normativo in materia di IVA riguarda erogazione di corsi di attività sportiva invernale, come individuata dalle Federazioni di sport invernali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, impartiti, anche in forma organizzata, da iscritti in appositi albi regionali o nazionali, nella misura in cui tali corsi non siano esenti dall'IVA. Tali corsi di attività sportiva, sono soggette ad aliquota d'imposta del 5% dal 10 agosto 2024 (data di entrata in vigore del nuovo decreto). Tuttavia, fino al 1° gennaio 2025, data ad oggi stabilita per l'entrata in vigore della riforma IVA prevista per gli enti non commerciali di cui all'art. 5 c. 15-quater DL 146/2021, la nuova disciplina IVA prevista per i corsi di attività sportiva invernale, si applica sempreché le prestazioni non rientrino tra quelle non soggette ad IVA, di cui all'art. 4 c. 4  DPR 633/72, tenendo conto anche di quanto previsto dall'art. 90 c. 1 L. 289/2002. Sul punto, è opportuno ricordare che, il menzionato c. 15-quater, ha introdotto alcune novità in merito alla rilevanza ai fini dell'IVA delle operazioni effettuate dagli enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati. Attraverso la modifica dell'art. 4 del Decreto IVA, riguardante le operazioni che si considerano effettuate nell'esercizio d'impresa rilevanti ai fini dell'imposta e dell'art. 10 dello stesso decreto, avente ad oggetto le operazioni esenti, è stato disposto che, le operazioni rese dagli enti di tipo associativo ai propri associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, sono esenti dall'imposta. Oggetto Condizioni per applicare l'aliquota IVA del 5% Corsi di attività sportiva invernale I soggetti erogatori devono essere iscritti in appositi albi regionali o nazionali Le prestazioni non devono essere esenti o non soggette ad IVA In merito occorre evidenziare, inoltre, che l'art. 36-bis DL 75/2023, considera esenti da IVA, le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l'educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all'art. 6 del D. Lgs. 36/2021. Tra questi ultimi vi rientrano: le associazioni sportive prive di personalità giuridica, le associazioni sportive con personalità giuridica di diritto privato, le società di capitali e cooperative, gli enti del terzo settore, iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore e che esercitano, come attività d'interesse generale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Sempre in materia di IVA, con l'obiettivo di sostenere la filiera equina, all'elenco dei beni e servizi soggetti all'aliquota agevolata del 5% viene introdotta la voce relativa ai “cavalli vivi destinati a finalità diverse da quelle alimentari per cessioni che avvengono entro diciotto mesi dalla nascita” (Tabella A, parte II-bis del Decreto IVA, nuovo n. 1-octies). Proroga credito d'imposta sponsorizzazioni sportive Un ulteriore intervento attuato dall'art. 4 del DL 113/2024 nell'ambito delle misure fiscali che interessano il settore sportivo, riguarda il credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all'art. 81 DL 104/2020. Il legislatore, infatti, per sostenere gli operatori del settore, ha esteso tale agevolazione anche agli investimenti pubblicitari effettuati fino al 15 novembre 2024. A tal fine, gli investimenti in commento, devono essere di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e rivolti a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi (art. 85 c. 1 lett. a) e b) TUIR), relativi al periodo d'imposta 2023 e prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro. Tuttavia, il c. 2 del citato art. 4, precisa che, nell'ipotesi in cui l'investimento sia rivolto a leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche costituite a decorrere dal 1° gennaio 2023, il requisito relativo ai ricavi non trova applicazione. Relativamente alla concessione del credito, è opportuno precisare che: il corrispettivo sostenuto per le spese connesse all'investimento, costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine, dei prodotti o servizi del medesimo attraverso una specifica attività della controparte; l'incentivo spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale, ovvero mediante altri sistemi di pagamento tracciabili, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs. 241/97. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, secondo quanto previsto dall'art. 17 del suindicato decreto legislativo, previa istanza diretta al Dipartimento dello sport della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tax credit sponsorizzazioni sportive Soggetti beneficiari Lavoratori autonomi, imprese e enti non commerciali che hanno effettuato investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di leghe che organizzano campionati nazionali a squadre, ovvero società sportive professionistiche e società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche Requisiti delle leghe, delle società sportive professionistiche, delle società e ASD operare in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e paralimpici; svolgere attività sportiva giovanile; aver conseguito ricavi riferiti al 2023 prodotti in Italia, almeno pari a 150.000 euro e non superiori a 15 milioni di euro Ammontare minimo dell'investimento 10.000 euro Misura del credito d'imposta 50% degli investimenti effettuati Modalità di sostenimento della spesa Sistemi tracciabili Modalità di utilizzo del credito d'imposta In compensazione con codice tributo “6954” ...

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