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lunedì 02/12/2024 • 06:00

Fisco Crediti d’imposta

Bonus ZES Unica: l’analisi di Assonime sulla comunicazione integrativa

Assonime, con Circ. 28 novembre 2024 n. 23, fa il punto sul credito d'imposta ZES per gli investimenti nella Zona unica per il Mezzogiorno, istituita dal 1° gennaio 2024, con particolare attenzione agli adempimenti procedurali necessari per la fruizione del credito.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Le scadenze per usufruire del credito

Con la ZES unica per il Mezzogiorno, istituita con L. 162/2023, a partire dall'1.1.2024 sono state sostituite le precedenti Zone economiche speciali di cui al DL 91/2017, consentendo alle imprese che avviano attività economiche o che effettuano investimenti in strutture produttive esistenti nelle ZES, di fruire di un credito d'imposta legato geograficamente alla ZES unica.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione (si veda art. 17, D.Lgs. 241/97), seguendo le istruzioni contenute nella Ris. 39/E/2024, con la quale è stato istituito il codice tributo per l'utilizzo, tramite Modello F24, del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES Unica per il Mezzogiorno (codice: “7034 denominato credito d'imposta investimenti ZES unica - articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124”).

Con le ultime modifiche intervenute per effetto dell'art. 1 DL 113/2024, è stato previsto che i soggetti che hanno presentato tra il 12 giugno e il 12 luglio 2024 la “comunicazione originaria” per l'utilizzo del credito d'imposta, sono tenuti, a pena di decadenza dall'agevolazione, a inviare all'Agenzia delle Entrate, tra il 18 novembre e il 2 dicembre 2024, l'ulteriore “comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre 2024, degli investimenti” già indicati nella comunicazione originaria.

La comunicazione integrativa deve indicare, a pena del rigetto, l'ammontare del “credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati, le relative fatture elettroniche e gli estremi della certificazione” rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il c. 1 dell'art. 1 DL 113/2024 specifica che la comunicazione integrativa va presentata “anche qualora” la comunicazione originaria rechi “l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data della sua trasmissione della medesima comunicazione”.

La disciplina sul credito per la ZES unica è stata da ultimo modificata dall'art. 8 DL 155/2024, di modifica dell'art. 1 DL 113/2024, estendendo il periodo di copertura della comunicazione integrativa anche agli investimenti realizzati tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, potendo quindi indicare la realizzazione d'investimenti “ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione” originaria, o “di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria”.

Con Provv. 6.11.2024, n. 406943, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, viste le modifiche intervenute con l'art. 8 DL 155/2024, è stato aggiornato il modello di comunicazione integrativa da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il 2 dicembre 2024 (per la modulistica si veda il sito web dell'Agenzia in tema di “Credito d'imposta per investimenti nella ZES unica”).

Modalità di accesso al credito d'imposta ZES unica

Nella Circolare Assonime evidenzia come la comunicazione originaria assuma “principalmente una finalità prenotativa” (condizione necessaria e imprescindibile per l'accesso al credito), dovendo contenere l'ammontare delle spese ammissibili, sostenute dall'1.1.2024 e di quelle che l'impresa prevedeva di sostenere fino al 15.11.2024.

Con i DL n. 113/2024 e n. 155/2024, nonché con Provv. 9.9.2024 n. 350036, la procedura di accesso e di fruizione dell'agevolazione ha subito rilevanti modifiche, essendo ora escluso:

  • presentare le comunicazioni con finalità integrative, previste dal par. 5 Provv. 11 giugno 2024 n. 262747;
  • presentare le comunicazioni con finalità consuntiva, previste dall'art. 5, c. 5, DM 17 maggio 2024;
  • utilizzare il credito d'imposta determinato in virtù del meccanismo di comunicazioni integrative e consuntive sopradescritte.

Circa la presentazione dell'integrativa, Assonime osserva, condivisibilmente, che per i contribuenti che abbiano “già fornito completa evidenza degli investimenti già realizzati” con la comunicazione originaria, la reiterazione di un adempimento già effettuato “li espone al rischio di decadere dal beneficio nel caso di mancata presentazione nei termini della comunicazione integrativa”.

Modello di comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione degli investimenti nella ZES unica

Il modello di comunicazione integrativa è composto da:

  • il Frontespizio, contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali, i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie, i dati del rappresentante firmatario dell'integrativa, l'annullamento di comunicazioni integrative precedenti e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • il Quadro A, contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
  • il Quadro B, contenente i dati della struttura produttiva;
  • il Quadro C, contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • il Quadro D, contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • il Quadro E, contenente gli estremi delle e-fatture ricevute e della certificazione di cui al DM 17 maggio 2024.

La trasmissione dell'integrativa è effettuata in via telematica, entro il 2.12.2024, utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”.

Entro 5 giorni dalla presentazione dell'integrativa, è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico o il rigetto con indicazione delle relative motivazioni.

Entro il 2.12.2024 i soggetti interessati possono:

  • inviare una nuova integrativa, che sostituisce quella precedentemente trasmessa;
  • annullare l'integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di quelle trasmesse e la decadenza dall'agevolazione.

La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

a) il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;

b) gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel Quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle Entrate;

c) il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel Quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell'art. 35 DPR 633/72;

d) la comunicazione stessa non sia compilata nel rispetto delle indicazioni fornite.

Nelle FAQ dell'Agenzia dell'11 luglio 2024 (si veda anche la Circ. Assonime 13/2024) sono state fornite ulteriori indicazioni circa la compilazione del Quadro B, nei casi d'investimenti che, dopo essere stati indicati nella comunicazione originaria:

a) non sono stati successivamente realizzati;

b) sono stati realizzati in misura inferiore o superiore;

c) sono stati realizzati in una struttura produttiva diversa.

La misura dell'agevolazione e le relative modalità di fruizione

Per la determinazione della misura del credito d'imposta, il meccanismo dall'art. 1 DL 113/2024 è volto a destinare le risorse messe a disposizione (1,6 miliardi di euro) “in via prioritaria a favore degli investimenti indicati nella comunicazione originaria e confermati nella comunicazione integrativa”.

Qualora il credito fruibile risulti aver raggiunto il limite massimo consentito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027, con il Provvedimento da emanarsi entro il 12.12.2024 è determinato l'ammontare massimo del credito “residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria”.

Con lo stesso Provvedimento devono essere resi noti i seguenti contenuti, ripartiti per ciascuna regione della ZES unica:

a) il numero delle comunicazioni integrative validamente inviate tra il 18.11 e il 2.12 2024;

b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15.11.2024;

c) l'ammontare del credito di imposta complessivamente richiesto.

Circa le modalità di fruizione dell'agevolazione, nel Provv. 9.9.2024 n. 350036 si stabilisce che il credito d'imposta risultante dall'integrativa è utilizzabile a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento da emanarsi entro il 12.12.2024 e, comunque, non prima del rilascio della ricevuta con la quale viene comunicato il riconoscimento all'utilizzo del credito.

Vi è poi un “criterio specifico” circa la quota del credito degli investimenti “non documentabili” tramite e-fatture e/o acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria. Tale quota è utilizzabile dal giorno lavorativo successivo al rilascio della ricevuta con la quale l'Agenzia comunica il riconoscimento del credito in esito alla verifica effettuata dal Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari.

Se dall'integrativa emerge un credito d'imposta superiore a 150.000 euro, questo è utilizzabile in esito alle verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011 e l'Agenzia comunica il riconoscimento del credito d'imposta “qualora non sussistano motivi ostativi”.

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