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martedì 10/09/2024 • 06:00

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus ZES Unica: approvato il Modello di comunicazione integrativa

È stato approvato il Modello di comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica, con le relative istruzioni e definizione delle modalità di trasmissione telematica, da presentare a pena di decadenza dal contributo sotto forma di credito d'imposta.

di Paolo Parisi - Avvocato Tributario e Societario in Trento e Bologna

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Premessa

L'art. 16, DL 124/2023 (convertito dalla L. 13 novembre 2023, n. 162) ha previsto un contributo sotto forma di credito d'imposta per le imprese che effettuano investimenti dal 1° gennaio 2024 al 15 novembre 2024, relativi all'acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nella ZES unica.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024, sono stati definiti il contenuto e le modalità di trasmissione della comunicazione che le imprese erano tenute a presentare per beneficiare dell'agevolazione.

L'art. 1, c. 1, DL 113/2024 prevede che, a pena di decadenza dall'agevolazione, gli operatori economici che hanno presentato la comunicazione di cui all'art. 5, c. 1, del Decreto inviano dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 all'Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti indicati nella comunicazione presentata: le medesime disposizioni si applicano anche qualora la comunicazione inviata rechi l'indicazione di investimenti agevolabili e già realizzati alla data di trasmissione della medesima comunicazione.

Lo stesso articolo richiamato prevede che con Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate siano approvati il Modello di comunicazione integrativa, con le relative istruzioni e siano definite le relative modalità di trasmissione telematica: il Provvedimento direttoriale è stato firmato il 9 settembre 2024 con prot. n. 350036/2024.

Contenuto del Provvedimento

Con il Provvedimento in commento è stato approvato il Modello denominato “Comunicazione integrativa per la fruizione del credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica”, con le relative istruzioni e sono definite le modalità di trasmissione telematica. Con il presente Provvedimento sono, altresì, apportate alcune modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 11 giugno 2024, prot. n. 262747/2024.

Comunicazione integrativa

La comunicazione integrativa è composta da:

  • Frontespizio contenente l'informativa sul trattamento dei dati personali;
  • i dati dell'impresa beneficiaria e dell'eventuale impresa avente causa in caso di operazioni straordinarie;
  • i dati del rappresentante firmatario della comunicazione integrativa;
  • l'annullamento di comunicazioni integrative precedenti;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio;
  • Quadro A contenente i dati relativi al progetto d'investimento e al credito d'imposta;
  • Quadro B contenente i dati della struttura produttiva;
  • Quadro C contenente l'elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia;
  • Quadro D contenente l'elenco delle altre agevolazioni concesse o richieste compresi gli aiuti de minimis;
  • Quadro E contenente gli estremi delle fatture elettroniche ricevute e della certificazione prevista.

Trasmissione telematica

La comunicazione integrativa è inviata dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La trasmissione telematica della comunicazione integrativa è effettuata utilizzando esclusivamente il software denominato “ZES UNICA INTEGRATIVA”, disponibile gratuitamente sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

Alla presentazione della comunicazione integrativa è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l'indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione integrativa, nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

La comunicazione integrativa trasmessa alla data di scadenza del termine di cui e nei 4 giorni precedenti ma scartata dal servizio telematico viene considerata tempestiva purché venga ritrasmessa entro i 5 giorni solari successivi a tale termine.

Sempre dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024 è possibile:

  1. inviare una nuova comunicazione integrativa, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa. L'ultima comunicazione integrativa validamente trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate;
  2. annullare la comunicazione integrativa precedentemente trasmessa. Tale scelta comporta l'annullamento di tutte le comunicazioni integrative precedentemente trasmesse con conseguente decadenza dall'agevolazione.

La comunicazione integrativa, a pena dello scarto della comunicazione stessa, reca l'indicazione dell'ammontare del credito di imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche ed è corredata dagli estremi della certificazione. L'ammontare di investimenti effettivamente realizzati da indicare nella comunicazione integrativa non può essere superiore a quello riportato nella comunicazione inviata.

Scarto della comunicazione

La comunicazione integrativa è scartata nel caso in cui:

  1. il richiedente non sia titolare di una partita IVA attiva alla data di invio della comunicazione integrativa;
  2. gli estremi delle fatture elettroniche indicate nel Quadro E non corrispondano con i dati presenti nella relativa banca dati dell'Agenzia delle Entrate;
  3. il codice attività e il codice catastale del Comune riferiti a ciascuna struttura produttiva, indicati nel Quadro B, non corrispondano con quelli comunicati ai sensi dell'art. 35, DPR 633/72;
  4. i dati indicati nella comunicazione integrativa siano incongruenti rispetto a quelli indicati nella comunicazione originaria.

Utilizzo del tax credit

Il credito d'imposta è utilizzabile dai beneficiari esclusivamente in compensazione orizzontale e nella misura spettante a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione con Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative e, comunque, non prima del rilascio di una seconda ricevuta con la quale viene comunicato ai richiedenti il riconoscimento all'utilizzo del credito d'imposta.

Controlli antimafia

Oltre i termini di presentazione possono essere accolte eventuali comunicazioni integrative rettificative dei dati del Quadro C, nei casi di comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia risultate incomplete, se pervenute entro 60 giorni dalla restituzione dell'apposita ricevuta.

Per le comunicazioni integrative sottoposte al controllo antimafia, per le quali il credito è stato riconosciuto sotto condizione risolutiva, qualora la Prefettura segnali l'impossibilità di effettuare i controlli per intervenuta variazione dei soggetti da sottoporre a verifica o perché, a seguito di indagini, sono stati individuati familiari conviventi non indicati nella comunicazione integrativa, l'Agenzia delle Entrate trasmette al beneficiario una comunicazione contenente tale informazione mediante messaggio di posta elettronica certificata all'indirizzo presente nell'Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. La medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del beneficiario nella propria area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Entro 60 giorni dal ricevimento della citata comunicazione, il beneficiario è tenuto a inviare, ai fini del rilascio dell'informazione antimafia, una comunicazione integrativa rettificativa di quella già presentata contenente i dati aggiornati nel Quadro C, mediante posta elettronica certificata. Fino all'invio della comunicazione integrativa rettificativa è sospesa la fruizione del credito non ancora utilizzato. Il mancato invio della comunicazione integrativa rettificativa determina la revoca del credito riconosciuto sotto condizione risolutiva e al recupero di quanto indebitamente utilizzato.

Al Centro Operativo Servizi Fiscali di Cagliari è demandata la competenza per gli adempimenti relativi ai controlli antimafia e ai controlli documentali sulla certificazione.

Fonti: Provvedimento AE 9 settembre 2024 prot. n. 350036

Modello

Istruzioni

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