venerdì 29/11/2024 • 06:00
Pubblicato in GU 28 novembre 2024 n. 279 - SO n. 40 - il Testo Unico dei tributi erariali minori che prevede la sistematizzazione delle norme e che contiene la disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti.
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Premessa
Il Testo Unico tributi erariali minori (D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 174) è stato pubblicato in GU 28 novembre 2024 n. 279 e si è attenuto ai seguenti principi e criteri direttivi:
Finalità del Testo Unico
Il D.Lgs. 174/2024 persegue la finalità di una puntuale individuazione delle norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza: le disposizioni vigenti relative ai tributi erariali minori sono trasfuse senza modificarne la formulazione, a eccezione delle ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente vigente, sia stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per mere esigenze sistematiche di aggiornamento a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell'ordinamento, ivi comprese quelle inserite nei Testi Unici di cui alla delega in esame.
Il Testo Unico tributi erariali minori prevede la sistematizzazione delle disposizioni coerentemente al loro oggetto e in esso sono state trasfuse le disposizioni normative relative alla disciplina sostanziale di riferimento dei singoli tributi erariali oggetto del presente Testo Unico nonché le previsioni in tema di adempimenti e versamenti mentre i profili diversi da quelli appena menzionati (ad esempio in tema di accertamento e sanzioni) è stata trasfusa, per settore d'ambito, negli altri Testi Unici attuativi della delega. Quanto ai profili di carattere procedimentale, l'adozione dei Testi Unici è avvenuta secondo una procedura speciale che non prescrive la preventiva acquisizione dell'avviso del Consiglio di Stato.
La volontà del Legislatore introduce una disciplina speciale, delineando un sistema conchiuso e autosufficiente che a tali fini:
a) prevede in via autonoma puntuali principi e criteri direttivi;
b) declina le competenze, anche in termini di iniziativa, secondo criteri (speciali);
c) definisce una speciale procedura compiutamente individuata nella sua complessa articolazione, anche per effetto della rigida scansione cronologica dei singoli passaggi procedurali.
Come evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento della Legge delega, “l'adozione dei suddetti decreti legislativi è ritenuta prioritaria per l'attuazione della delega fiscale; proprio per tale ragione i testi unici dovranno essere adottati entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, quindi entro un termine più stringente rispetto ai decreti delegati di cui all'articolo 1. Ciò al fine di consentire ai decreti legislativi attuativi della presente delega, adottati successivamente, di intervenire direttamente sui nuovi testi unici”. D'altronde, il Testo Unico fungerà da base per le successive modifiche introdotte dai delegati (anche quali correttivi) e per ogni successiva modifica che giustappunto dovrà essere calata e raccordata all'interno del nuovo ordinamento di settore. La comunicazione della sussistenza della causa di esclusione è stata indicata nel Programma normativo del secondo semestre 2024, ai sensi dell'art. 4, c. 1, lett. b), DPCM 169/2017.
Contenuto del Testo Unico
Il Testo Unico sui tributi erariali minori ha la finalità di individuare in modo puntuale le norme vigenti organizzandole nel settore di rispettiva competenza, e razionalizzando in questo modo tutti gli interventi normativi “fuori sistema”, ovvero al di fuori della norma primaria che disciplina il singolo tributo. Nello specifico, il Testo Unico è composto di 100 articoli raggruppati in 10 Titoli.
Il Titolo I raccoglie la normativa concernente le imposte in materia di assicurazioni private e di contratti vitalizi. Il Testo Unico inizia con le disposizioni generali sulle imposte applicate a varie forme di assicurazioni, come quelle su beni immobili, veicoli, assicurazioni di viaggio, merci trasportate, danni e assicurazioni sulla vita. Vengono elencate le esenzioni fiscali e le aliquote ridotte. L'imposta non si applica a Enti per i quali le imposte indirette siano corrisposte in abbonamento.
Il Titolo II reca la normativa in materia di imposta sugli intrattenimenti. Vengono definite le attività soggette all'imposta sugli intrattenimenti, come giochi e altri eventi, e stabilite le aliquote fiscali. Sono previste riduzioni per eventi a scopo di beneficenza e per biglietti a prezzo ridotto o gratuiti.
Il Titolo III concerne l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi e l'imposta sugli aeromobili privati. Istituisce l'imposta sui voli di aerotaxi e sugli aeromobili privati, con aliquote differenziate in base alla distanza percorsa o al peso dell'aeromobile. Sono previste esenzioni per aeromobili di Stato, di proprietà di licenziatari di servizi aerei, ecc.
Nel Titolo IV sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sul valore degli immobili all'estero (IVIE). Introduce l'imposta sul valore degli immobili posseduti all'estero da residenti italiani, con aliquote e modalità di calcolo specificate. Sono previste esenzioni per l'abitazione principale e per immobili in Paesi con adeguato scambio di informazioni.
Nel Titolo V sono contenute le previsioni normative relative all'imposta sulle transazioni finanziarie (Tobin Tax). Stabilisce l'imposta sulle transazioni finanziarie per il trasferimento di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi, nonché su operazioni su strumenti derivati. Vengono definite le aliquote e le esenzioni per determinati soggetti e operazioni.
Il Titolo VI raccoglie la disciplina in materia di abbonamento alle radioaudizioni (c.d. canone RAI). Il Titolo VII contiene le previsioni normative relative all'imposta sui servizi digitali. Regola l'obbligo di pagamento del canone di abbonamento per la ricezione di radioaudizioni, con disposizioni sulla misura del canone, modalità di pagamento e presunzioni di detenzione di apparecchi radio-riceventi.
Il Titolo VII definisce l'istituzione e l'ambito di applicazione dell'imposta sui servizi digitali. Sono indicati i soggetti passivi, ossia i soggetti esercenti attività d'impresa che, singolarmente o a livello di gruppo, nell'anno solare precedente a quello di realizzazione dei ricavi derivanti dalla fornitura dei servizi rilevanti, conseguono congiuntamente:
Vengono, altresì, indicati i servizi rilevanti sopra citati che danno origine ai ricavi su cui si applica l'imposta:
Peraltro, vengono espressamente riportate le operazioni che non rientrano nell'alveo dei servizi digitali e viene precisato che non sono tassabili i ricavi derivanti dalla fornitura di servizi rilevanti nei confronti di soggetti controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante. Il testo prevede che i ricavi tassabili siano assunti al lordo dei costi e al netto dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette.
Nel Titolo VIII è riportata la normativa concernente le tasse sulle concessioni governative. Viene specificato l'oggetto delle tasse suddette, rappresentato dai provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nella Tariffa Allegato 4 del Testo Unico in commento. Le tasse devono essere pagate, salva diversa disposizione della Tariffa, entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni solari successivi a quello di emanazione o di compimento dell'atto. Gli atti e i provvedimenti elencati nella Tariffa non sono soggetti a tassa di concessione governativa se soggetti a tassa di concessione regionale o comunale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di competenze amministrative.
Il Titolo IX attiene alla disciplina dei tributi e diritti speciali.
Al testo unico sono annessi i seguenti 5 allegati:
Nei predetti Allegati, le Tabelle e le Tariffe annesse agli atti normativi concernenti tributi erariali minori ricondotti nel presente Testo Unico sono trasposte lasciando invariato il dato testuale delle relative vigenti previsioni, senza operare alcuna attualizzazione, con le uniche eccezioni dell'aggiornamento all'euro degli importi espressi in lire e dell'adeguamento di alcuni richiami normativi ai sopravvenuti mutamenti normativi.
Decorrenza
Il Titolo X reca l'elenco delle disposizioni da abrogare per finalità di coordinamento normativo nonché il termine di decorrenza (1° gennaio 2026) di applicazione delle disposizioni del Testo Unico.
Fonte: D.Lgs. 5 novembre 2024 n. 174 (GU 28 novembre 2024 n. 279)
Allegato 1
Allegato 2
Allegato 3
Allegato 4
Allegato 5
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