Il Tribunale di Milano dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2 l. fall., nei confronti del Fallimento Alfa i pagamenti eseguiti da Beta a seguito di delegazione di pagamento della debitrice in bonis in favore di Gamma e condanna quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato degli interessi.
La Corte d'Appello di Milano respinge l'impugnazione proposta da Gamma sulla scorta dei seguenti rilievi:
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Paolo Bosticco
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