giovedì 28/11/2024 • 06:00
L’utilizzo di un mezzo anormale di pagamento quale quello della delegazione non preclude di per sé l’operatività dell’esenzione da revocatoria fallimentare. Lo stabilisce la Cassazione, con ordinanza 22 novembre 2024 n. 30127.
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Il Tribunale di Milano dichiara inefficaci, ai sensi dell'art. 67, 1° comma, n. 2 l. fall., nei confronti del Fallimento Alfa i pagamenti eseguiti da Beta a seguito di delegazione di pagamento della debitrice in bonis in favore di Gamma e condanna quest'ultima alla restituzione dell'importo ricevuto maggiorato degli interessi.
La Corte d'Appello di Milano respinge l'impugnazione proposta da Gamma sulla scorta dei seguenti rilievi:
Gamma propone ricorso in Cassazione lamentando la falsa applicazione dell'art. 67, 3° comma, lett. a), l.fall. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. per non avere la Corte d'Appello considerato che i presupposti per l'applicazione dell'esenzione concorrevano, nel caso specifico, entrambi, ed invero:
da un lato, si trattava di servizi - quelli di stampa della rivista - effettuati “nell'esercizio dell'attività di impresa”, funzionali ed essenziali, dunque, alla stessa;
dall'altro lato, i pagamenti erano stati effettuati in conformità alle modalità convenute tra le parti, dunque, “nei termini d'uso”.
L'ordinanza della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassando la sentenza impugnata e rinviando per un nuovo esame alla Corte d'Appello.
I giudici di legittimità, in particolare, ritengono che l'applicabilità - o meno - della citata esenzione debba essere verificata sulla scorta dei seguenti principi e non già esclusa in ragione della sola anomalia del mezzo di pagamento utilizzato:
In conclusione, la sola anomalia del mezzo di pagamento utilizzato non è sufficiente ad escludere l'applicabilità dell'esenzione prevista in relazione ai “pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività di impresa nei termini d'uso”.
Fonte: Cass. 22 novembre 2024 n. 30127
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