martedì 26/11/2024 • 14:12
L'Agenzia delle Entrate ha analizzato il caso di una società facente parte di un gruppo IVA ma pienamente autonoma dal punto di vista giuridico e della strategia gestionale, dimostrando la mancanza del vincolo organizzativo. I chiarimenti sono nella Risp. 26 novembre 2024 n. 228.
redazione Memento
Con la risposta n. 228 del 26 novembre 2024, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che in caso di interruzione della riconduzione esclusiva delle scelte di gestione strategica dell'attività delle società di un gruppo IVA in capo a una capogruppo, viene meno il vincolo organizzativo e si supera la presunzione di cui all'art. 70ter DPR 633/72.
Si ricorda che il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all'art. 70ter DPR 633/72.
Per ragioni semplificatorie, si assegna una preminenza relativa al vincolo di carattere finanziario, stabilendo che dall'esistenza dello stesso si presume anche quella dei vincoli economico ed organizzativo. Tale presunzione può essere superata fornendo prova contraria, mediante presentazione di apposita istanza di interpello da parte del soggetto individuato quale rappresentante del Gruppo ai sensi dell'articolo 70septies del Decreto IVA e dal membro in relazione al quale il Gruppo voglia dimostrare la insussistenza del vincolo presunto.
Vincolo organizzativo
L'art. 70ter c. 3 DPR 633/72 considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto. Il coordinamento consiste nella definizione della politica economica, delle strategie e delle linee essenziali delle attività svolte da autonomi soggetti passivi d'imposta, imprimendo un'identità o conformità di indirizzi operativi ad una pluralità di entità, formalmente distinte, tale da determinare la gestione del Gruppo alla stregua di una sola impresa (Circ. AE 31 ottobre 2018 n. 19/E).
Nel caso di specie, oltre all'interruzione della riconduzione esclusiva delle scelte di gestione strategica dell'attività delle società del gruppo DELTA in capo ad ALFA (capogruppo), è presente un accordo in cui si specifica che la società BETA non è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di ALFA e agisce in piena autonomia giuridica e gestionale. L'AE fornisce, quindi, un parere favorevole alla richiesta di non inclusione di BETA nel perimetro del Gruppo IVA ALFA.
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