venerdì 12/07/2024 • 06:00
I servizi resi a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA non sono soggetti a imposta anche se l'IVA assolta dal destinatario non può essere detratta.
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La Corte di giustizia UE, con la sentenza di cui alla causa C-184/23 dell'11 luglio 2024, si è pronunciata sulla rilevanza, ai fini dell'IVA, dei servizi scambiati tra i soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA. In particolare, si è trattato di stabilire se l'imponibilità dei servizi in questione possa dipendere dal regime di detraibilità dell'imposta in capo al destinatario. I divergenti orientamenti degli Avvocati generali e l'assenza di una pronuncia della giurisprudenza comunitaria Gli Avvocati generali presso la Corte UE hanno espresso posizioni divergenti nelle rispettive conclusioni in ordine al dubbio esposto, relativo all'imponibilità delle operazioni poste in essere tra i membri del Gruppo. Secondo un primo orientamento, le operazioni a titolo oneroso effettuate tra i soggetti di uno stesso Gruppo IVA sono considerate operazioni infragruppo e, quindi, escluse dal campo di applicazione dell'imposta (conclusioni relative alle cause C-85/11, Commissione/Irlanda, C-480/10, Commissione/Svezia, e C-108/14 e C-109/14, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt). In base all'opposto orientamento, le operazioni interne tra i membri del Gruppo rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta e, quindi, sono imponibili (conclusioni relative alle cause C-269/20, Finanzamt e C-141/20, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie). Prima della pronuncia in commento, la giurisprudenza della Corte di giustizia non aveva fornito una risposta chiara in merito all'imponibilità delle operazioni interne. È stato affermato che, con l'adozione dell'art. 4, par. 4, della VI Direttiva CEE, il legislatore dell'Unione ha inteso consentire agli Stati membri di non collegare sistematicamente lo status di soggetto passivo alla nozione di autonomia puramente giuridica, sia per ragioni di semplificazione amministrativa, sia per evitare taluni abusi (causa C-480/10, cit. e cause riunite C-108/14 e C-109/14, cit.). Tuttavia, la questione se le operazioni tra i membri del Gruppo IVA ricadano nella sfera di applicazione dell'imposta non era stata ancora affrontata in maniera specifica dalla Corte. Orientamento della Corte Con la sentenza di cui alla causa C-184/23, la Corte ha anzitutto ricordato che una prestazione di servizi è soggetta a IVA solo se esiste un rapporto giuridico tra il prestatore e il destinatario nell'ambito del quale la remunerazione percepita dal fornitore costituisca il controvalore della prestazione. Per stabilire se, nel caso di specie, esista un siffatto rapporto giuridico, occorre esaminare se il prestatore svolga un'attività economica indipendente, in particolare se sopporti il rischio economico della propria attività. Ai sensi dell'art. 4, par. 4, della VI Direttiva, ciascuno Stato membro ha la facoltà di considerare come un unico soggetto passivo le persone stabilite nel Paese e indipendenti sul piano giuridico, ma strettamente legate sul piano finanziario, economico e organizzativo. Come la Corte ha già avuto modo di stabilire, l'attuazione del regime previsto da tale disposizione implica che la normativa nazionale autorizzi i soggetti che soddisfino i predetti vincoli a non essere considerati come soggetti passivi IVA distinti, ma come un unico soggetto passivo e che, di conseguenza, quando la disposizione è applicata da uno Stato membro, i soggetti appartenenti al Gruppo IVA non sono più dotati di una soggettività passiva autonoma ai sensi dell'art. 4, par. 1, della VI Direttiva (causa C-162/07, Ampliscientifica e Amplifin, causa C-141/20, Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie, causa C-269/20, Finanzamt T). Se, quindi, è superfluo verificare che il soggetto facente parte del Gruppo soddisfi la condizione di indipendenza prevista dal citato art. 4, par. 1, della VI Direttiva quando fornisce un servizio a titolo oneroso ad un altro soggetto del medesimo Gruppo, ne discende che la prestazione in questione non rientra nell'ambito di applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2, par. 1, della VI Direttiva. Le stesse indicazioni sono confermate dal Comitato IVA con riguardo al vigente art. 11 della Direttiva n. 2006/112/CE. Infine, in merito all'aspetto relativo alla detraibilità dell'imposta in capo al prestatore, la Corte ha ricordato, in via preliminare, che, nell'ambito del Gruppo IVA, il diritto di detrazione spetta al Gruppo e non ai suoi membri. Il rischio di perdita fiscale, che secondo il giudice nazionale potrebbe orientare l'esito della sentenza, non assume rilevanza nel caso di specie, non discendendo dalle condizioni specifiche previste per il regime del Gruppo IVA. In conclusione, alla luce delle considerazioni esposte, la Corte ha affermato che i servizi scambiati a titolo oneroso tra soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA sono esclusi da imposta anche se l'IVA assolta dal destinatario non può essere detratta. Fonte: CGUE 11 luglio 2024 C-184/23 ...
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