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La Corte di giustizia UE, con la sentenza di cui alla causa C-184/23 dell'11 luglio 2024, si è pronunciata sulla rilevanza, ai fini dell'IVA, dei servizi scambiati tra i soggetti appartenenti allo stesso Gruppo IVA. In particolare, si è trattato di stabilire se l'imponibilità dei servizi in questione possa dipendere dal regime di detraibilità dell'imposta in capo al destinatario. I divergenti orientamenti degli Avvocati generali e l'assenza di una pronuncia della giurisprudenza comunitaria Gli Avvocati generali presso la Corte UE hanno espresso posizioni divergenti nelle rispettive conclusioni in ordine al dubbio esposto, relativo all'imponibilità delle operazioni poste in essere tra i membri del Gruppo. Secondo un primo orientamento, le operazioni a titolo oneroso effettuate tra i soggetti di uno stesso Gruppo IVA sono considerate operazioni infragruppo e, quindi, escluse dal campo di applicazione dell'imposta (conclusioni relative alle cause C-85/11, Commissione/Irlanda, C-480/10, Commissione/Svezia, e C-108/14 e C-109/14, Larentia + Minerva e Marenave Schiffahrt). In base all'opposto orientamento, le operazioni interne tra i membri del Gruppo rientrano nell'ambito applicativo dell'imposta e, quindi, sono imponibili (conclusioni relative alle cause C-269/20, Finanzamt e C-141/20, Norddeutsche Gesellschaft f...

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